GiurisprudenzaPenale

Risponde di violenza privata chi parcheggia in maniera da impedire il transito ad altri – Cassazione Penale, Sentenza n. 7592/2011

Sanzionata la condotta di chi, parcheggiando selvsaggiamente nel cortile del condominio, impedisce di fatto il transito di altro autovetture che, per tale fatto, restano intrappolate nell’aerea di parcheggio. Neppure vale ad eludere la responsabilità penale la scusa di aver perso le chiavi dell’automobile. Lo afferma la Quinta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 7592 dello scorso 28 febbraio 2011.

(Litis.it, 3 Marzo 2011)

Cassazione Penale, Sezione Quinta, Sentenza n. 7592 del 28/02/2011
(Presidente, Marasca – Relatore, Dubolino)

Rilevato in fatto

che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di [OMISSIS] alla pena di giorni trenta di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile [OMISSIS] per il reato di violenza privata, consistito, secondo l’accusa, nell’avere essa imputata, intenzionalmente parcheggiando la propria autovettura all’interno del cortile condominiale in modo tale da impedire l’uscita di quella dell’[OMISSIS] e quindi omettendo, nonostante le ripetute sollecitazioni, di rimuovere detta autovettura, costretto la persona offesa a restare a lungo sul posto anziché allontanarsi, come essa avrebbe voluto, con il proprio automezzo;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge unitamente a vizio di motivazione sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che:

1) indebitamente la corte d’appello, sulla base di una mera presunzione, avrebbe dato per provata l’originaria intenzione dell’imputata di parcheggiare la propria autovettura in modo da impedire l’uscita – di quella – dell’[OMISSIS] ed altrettanto indebitamente avrebbe poi disatteso, ignorando la deposizione della figlia della stessa imputata, presente ai fatti, la versione difensiva secondo la quale il ritardò nel rimuovere il veicolò dalla posizione d’intralcio sarebbe dipeso solo dal fatto che non era stato possibile, nell’immediato, nonostante le affannose ricerche, reperire le chiavi;

2) la pena sarebbe stata determinata in misura ingiustificatamente eccessiva;

3) quanto alle statuizioni civili: – 3/a) non sarebbe stato in alcun modo dimostrato il nesso di causalità tra la condotta attribuita all’imputata ed il malore accusato dalla persona offesa, il relazione al quale era stata pronunciata condanna, al risarcimento dei danni: – 3/b) si sarebbe dovuta ridurre l’entità del risarciménto, atteso l’intervenuta assoluzione, in sede di appello, del marito della ricorrente, di, cui era sta affermata, in primo grado, la penale responsabilità a titolo di concorso nel medesimo reato; – 3/c) indebitamente sarebbe stata subordinata la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale provvisoriamente esecutiva, quando la Sentenza di primo grado l’aveva subordinata al pagamento della somma fissata a titolo di risarcimento entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione;

– che, nelle more, trattandosi di fatto commesso il 2 marzo 2002, è maturato il termine di prescrizione del reato, da individuarsi in anni sette, e mesi otto, tenuto conto delle interruzioni e della sospensione di gg. 60 (così determinati ex art. 159, comma 1, n. 3, c.p.), dovuta a rinvio del dibattimento dal 4 marzo 2005 al 25 maggio 2005 su richiesta della difesa per impedimento del coimputato dell’attuale ricorrente.

Considerato in diritto

– che, in assenza delle condizioni di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p., l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio con riguardo alle statuizioni penali, per estinzione del reato dovuta all’intervenuta prescrizione; il che rende superati i motivi di ricorso;

– che, dovendosi decidere, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., sui residui motivi di ricorso, ai fini civili, gli stessi non appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto:

a) con riguardo alla ritenuta configurabilità del reato a carico dell’imputata, le proposte doglianze, ad onta dell’encomiabile impegno profuso dalla difesa, non toccano l’essenziale della motivazione sulla quale si basa l’impugnata sentenza, costituito dal rilievo che non solo sulla base di quanto si afferma “concordemente riferito dai testi”, ma anche sulla base di quanto “da lei stessa ammesso” l’imputata avrebbe lasciato trascorre circa un’ora “senza scendere o anche solo affacciarsi per spiegare di aver smarrito le chiavi”; atteggiamento, questo, più che ragionevolmente ritenuto quindi, dalla corte di merito, indicativo di una volontà tesa ad impedire all’[OMISSIS], almeno per un certo tempo, di allontanarsi, come ella avrebbe voluto, con la propria autovettura, senza che, al riguardo, possa validamente contrapporsi, in questa sede, quella che nello stesso atto di gravame viene prospettata come semplice ipotesi alternativa, tale da non potersi “escludere a priori”, secondo cui l’atteggiamento dell’imputata sarebbe dipeso dal suo convincimento che il marito e il padre, presenti sul posto, avessero provveduto ad informare del momentaneo smarrimento delle chiavi la persona offesa;

b) con riguardo alle confermate statuizioni civili: b/1) la sussistenza dei nesso di causalità tra la condotta dell’imputata ed il malore che, ad un certo punto, era stato accusato dalla persona offesa non può certo dirsi irragionevolmente ritenuta dalla corte di merito, la cui valutazione, sul punto, non appare quindi censurabile in questa sede, attesa l’assenza, nel ricorso, di alcun riferimento a-specifici elementi atti ad inficiarla, essendosi la difesa limitata alla semplice e generica prospettazione di “eventuali cause preesistenti o successive atte a cagionare il predetto stato”, senza alcuna specifica indicazione della loro natura e delle ragioni per le quali se ne sarebbe dovuta quanto meno sospettare la presenza; – b/2) il “quantum” risarcibile dev’essere determinato, come appare del tutto ovvio, sulla base della ritenuta, obiettiva gravità del danno subito dalla persona offesa e non del numero dei soggetti tenuti al risarcimento, di tal che non si vede per quale ragione l’intervenuta assoluzione, in appello, del marito della ricorrente, condannato in primo grado come concorrente nel medesimo reato, avrebbe dovuto dar luogo ad una riduzione dei suddetto “quantum”.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 2011

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