CivileGiurisprudenza

Valida la multa con sottoscrizione incompleta – Cassazione Civile, Sentenza n. 6092/2011

Non ricorre la nullità dell’atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo, quando dallo stesso atto risulti la qualità (di organo della persona giuridica pubblica) dell’autore della sottoscrizione e, pertanto, sebbene questa risulti indecifrabile o incompleta, detta qualità debba ritenersi oggettivamente certa, a meno che non vengano dimostrate da colui che le allega la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza dell’indicata qualità.

(Litis.it, 1 Aprile 2011)

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 6092 del 15/03/2011

(Presidente, Settimj – Relatore, Petitti)

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Rimini ha rigettato l’opposizione proposta da [OMISSIS] avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Rimini le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 290,53, quale sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata dalla Polizia Municipale di Rimini.

Il Giudice di pace ha ritenuto priva di pregio la censura relativa alla validità della copia dell’ordinanza notificata alla opponente, giacché non risultava in alcun modo violato il diritto di difesa.

La [OMISSIS] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due motivi.

L’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale del 4 aprile 2008, la Corte di Cassazione ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Rimini presso la propria sede.

Eseguita la rinnovazione della notificazione, la Prefettura non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione omessa e/o insufficiente, dolendosi in particolare del fatto che il Giudice di pace abbia escluso la nullità dell’ordinanza-ingiunzione, che era stata eccepita sul rilievo che la copia notificata non risultava essere stata ritualmente autenticata, posto che non emergeva la specifica qualifica rivestita da colui che ebbe a certificare l’autenticità, e non era quindi possibile verificarne l’appartenenza all’ufficio e quindi la competenza.

Il motivo è infondato.

Non ricorre la nullità dell’atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo, quando dallo stesso atto risulti la qualità (di organo della persona giuridica pubblica) dell’autore della sottoscrizione e, pertanto, sebbene questa risulti indecifrabile o incompleta, detta qualità debba ritenersi oggettivamente certa, a meno che non vengano dimostrate da colui che le allega la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza dell’indicata qualità. Ne deriva che non è invalida l’ordinanza ingiunzione, emessa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, per infrazione al codice della strada, ove rechi una sottoscrizione incompleta o illeggibile, preceduta dalla indicazione “per il Prefetto”, a meno che l’interessato non dimostri la falsità della firma ovvero la mancanza della delega, che da detta indicazione è certificata. (Cass., n. 522 del 1994). Del resto, si è chiarito, “l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell’atto amministrativo notificato allorché, dallo stesso contesto dell’atto, sia possibile accertare l’attribuibilità dell’atto stesso a chi deve esserne l’autore, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento in ordine alla sussistenza, sull’originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l’atto amministrativo. (Fattispecie in tema di ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa)” (Cass. n. 9441 del 2001).

Nella giurisprudenza di questa Corte si è poi chiarito che le irregolarità formali degli atti del procedimento sanzionatorio – e segnatamente della contestazione della violazione – in tanto possono determinare l’invalidità dell’atto in quanto le stesse determinino un vulnus al diritto di difesa (Cass. n. 4459 del 2003; Cass. n. 19979 del 2004; Cass. n. 20707 del 2006).

Il Giudice di pace si è quindi attenuto agli indicati principi, sicché il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

Con il secondo motivo, la ricorrente, dopo aver ricordato di avere dedotto specifici motivi di opposizione – e segnatamente la violazione del D.L. n. 168 del 2002, art. 4, per essere il decreto prefettizio che aveva incluso il tratto di strada nel quale era stata accertata la violazione tra quelli sui quali era possibile effettuare la rilevazione della velocità con apparecchiature automatiche a distanza, e per non essere stata offerta agli automobilisti idonea informazione della presenza di apparecchiature di rilevazione automatica della velocità – lamenta la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, la quale si sarebbe limitata a rilevare che “nel merito, come argomentato in opposta ordinanza, il verbale, quanto alla omessa contestazione nella immediatezza, si profila legittimo, atteso che, circostanza pacifica, la violazione fu rilevata su un tratto di strada su cui opera la deroga all’obbligo della contestazione immediata”. La ricorrente si suole altresì della omessa motivazione in ordine alla eccepita mancanza di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si duole, infatti, della mancata pronuncia in ordine alla denunciata illegittimità del decreto prefettizio di inclusione della strada urbana tra quelle nella quali era possibile effettuare la rilevazione della velocità con le modalità di cui al D.L. n. 168 del 2002, art. 4, nonchè alla denunciata inesistenza della segnalazione della sottoposizione della strada a rilevazione della velocità con apparecchiature elettroniche. La censura avrebbe quindi dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., tenendo dunque presente che, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di errore in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi.

In ogni caso, la denuncia del vizio ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, preclude in radice la possibilità per il Collegio di accedere agli atti del giudizio di merito e quindi di verificare se effettivamente, come denunciato dalla ricorrente, nel ricorso in opposizione fossero stati fatti valere determinati motivi, sui quali il giudice dell’opposizione ha omesso di pronunciare.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2011

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