CivileGiurisprudenza

Crediti imposte estere “abusivi”. L’Agenzia delle Entrate raddoppia – Commissione tributaria provinciale di Genova, Sentenza n. 133/13/11

La Ctp Genova conferma la bontà del recupero del Fisco, già vincente in un caso analogo a Reggio Emilia

I pronti contro termine su titoli atipici finalizzati all’utilizzo distorto del credito per imposte pagate all’estero costituiscono un abuso del diritto. La Ctp di Genova (sentenza n. 133/13/11 del 2 marzo) respinge così il ricorso di banca Carige, condannata anche al pagamento delle sanzioni. 
 
E’ la seconda volta nel giro di pochi mesi che l’Agenzia delle Entrate vede le proprie ragioni riconosciute dai giudici tributari in materia di ben congegnate operazioni di finanza strutturata realizzate da istituti di credito allo scopo di costruire artificiosi vantaggi tributari, non voluti dall’ordinamento. Operazioni, peraltro, contrastate anche dalle amministrazioni fiscali estere e considerate rappresentative di pianificazione fiscale aggressiva anche in recenti rapporti dell’Ocse.
 
A novembre del 2010, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia aveva emesso una prima sentenza favorevole alle argomentazioni sostenute dall’Agenzia nei confronti di Credem holding per operazioni realizzate all’estero dal 2004 in poi, attraverso derivati e triangolazioni internazionali messi in atto con la finalità di alleggerire il proprio carico tributario.
 
I giudici di Genova, ancora una volta, hanno ritenuto corretto il comportamento dell’Agenzia, suffragato da un continuo scambio di informazioni in campo internazionale, poiché l’operato della Carige ha generato, proprio per come è stata strutturata l’operazione, “…. un considerevole credito per imposte pagate all’estero”, ed era proprio il risparmio fiscale il vero “…. obiettivo dell’intera operazione sussistendo il credito d’imposta in uno stato e non sussistendo un reale prelievo nell’altro stato”.
La conferma delle sanzioni deriva proprio dal notevole vantaggio ricavato da Carige per i rendimenti offerti, ben lontani da quelli “… normalmente ricavabili sul mercato di operazioni similmente rischiose” e che “…. non potevano che basarsi sull’irregolare ritorno di elementi di convenienza fiscale”.
 
Con questo secondo “round” in suo favore, il Fisco pone un ulteriore tassello nel percorso di dissuasione dall’utilizzo di “prodotti fiscali” dannosi per l’erario e anche, in definitiva, per tutti noi.

r.fo.
nuovofiscooggi.it

 

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