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Sì al rimborso di tributi illeciti se non c’è arricchimento senza causa – Sentenza Corte di Giustizia Ue

La legge n. 840 del 18 dicembre 1987 ha introdotto in Danimarca un contributo  a carico di datori di lavoro, denominato contributo a favore del mercato del lavoro. Di conseguenza  sono stati abrogati altri tributi sempre a carico dei datori di lavoro. In linea di principio la base imponibile ricalca quella alla base del prelievo Iva. Il contributo si applica alle forniture di beni e prestazioni di servizi, a carattere industriale e commerciale, soggette a Iva. L’imposta era calcolata in misura percentuale delle vendite realizzate. Il contributo era riscosso sulle merci importate in Danimarca ma al momento della loro prima rivendita nel territorio nazionale. Pertanto, pur non essendoci l’obbligo di indicare il contributo in fattura, lo stesso era versato all’atto del pagamento della fattura, quindi insieme all’Iva.

L’abrogazione del contributo
Con legge n. 389 del 20 maggio 1992 il contributo sul lavoro era abrogato. Pertanto il tributo è restato in vigore dal gennaio 1988 al dicembre 1991. La legge, inoltre, prevedeva al suo articolo dettagliate modalità da seguire in caso di richiesta di rimborso del contributo illegittimamente riscosso. La circolare n. 122 del 10 luglio 1996, emanata a integrazione della legge n. 389, stabiliva specifiche condizioni, che le imprese importatrici interessate al rimborso del contributo illegittimamente versato, dovevano seguire per la corretta compilazione delle domande di rimborso stesse.

La causa principale
Nei singoli ricorsi presentati, le società ricorrenti rivendicavano l’annullamento delle decisioni di rigetto della richiesta di rimborso del contributo sul lavoro indebitamente versato. Contro il rigetto dei quatto ricorsi le società ricorrenti proponevano appello al tribunale danese. Le richieste presentate chiamano in causa il conflitto giuridico tra le disposizioni del diritto comunitarie e quelle del diritto danese interno e le decisioni di rigetto del Tribunale. In altri termini, le società ricorrenti rivendicano il diritto di esercitare la richiesta del rimborso del contributo sul lavoro illegittimamente versato. Questo in quanto, il diritto dell’Unione non consente, a differenza del diritto nazionale, di negare tale rimborso senza essere in presenza di un arricchimento senza causa delle società ricorrenti.

Le questioni pregiudiziali
Come si legge nella sentenza delle quattro questioni pregiudiziali sollevate dinanzi alla Corte è opportuno dare compiuto seguito solamente a due di esse. Questo, in quanto una volta trovata soluzione a tali questioni le altre due risulteranno risolte di conseguenza. Fatta questa dovuta precisazione, le questioni da affrontare e risolvere congiuntamente sono volte ad accertare se la sola traslazione di un tributo illecito, attraverso l’aumento del prezzo del prodotto, tributo riscosso nel momento di vendita, generi, in caso di ripetizione dell’indebito, l’arricchimento senza giusta causa del soggetto passivo. Allo stesso modo, inoltre, occorre stabilire se un arricchimento senza causa, si determini da un risparmio di imposta dovuto dalla soppressione di altri tributi, basati su diversi presupposti, senza essere in presenza di una traslazione del tributo sul prezzo di vendita del prodotto.

La disamina dei togati europei
In primis è doveroso sottolineare come il dubbio interpretativo,  cui i togati europei sono chiamati a pronunciarsi non prescinde dal considerare quella che è l’eccezione al principio del rimborso dei tributi incompatibili con il diritto dell’Unione. In verità, non è possibile richiedere la ripetizione del tributo, indebitamente percepito,  nella fattispecie in cui il richiedente, la ripetizione dell’indebito, sia nella situazione di un arricchimento senza giusta causa. Pertanto, l’eccezione è costituita dal fatto che un soggetto riuscito a traslare il tributo sull’acquirente non ha diritto alla ripetizione dell’indebito in quanto altrimenti avrebbe un doppio introito. Ecco che allora, l’unico caso in cui non è ammissibile il rimborso di tributi versati in violazione del diritto dell’Unione è proprio quello nel quale il soggetto passivo riesce a traslare l’onere tributario al soggetto acquirente attraverso un aumento del prezzo di vendita. Partendo da questa precisazione, i giudici della Corte europea, argomentano come uno Stato membro non può negare la richiesta di un rimborso di un tributo illecito anche nel caso in cui l’importo del tributo sia stato compensato dall’abrogazione di precedenti tributi. Infatti, il rifiuto del rimborso di un tributo illecito non può essere fatto da uno Stato membro adducendo l’arricchimento senza causa dovuto alla soppressione di altri tributi in corrispondenza dell’istituzione del tributo come il contributo sul lavoro.  Tale soppressione, infatti, deve essere letta come una mera scelta di diritto tributario che il singolo Stato effettua seguendo le proprie linee di politica economica e sociale. Le questioni pregiudiziali, poste dal giudice del rinvio, vanno risolte focalizzando le condizioni affinchè si abbia arricchimento senza giusta causa. Arricchimento che non si ha nella fattispecie di cui alla causa principale laddove ci si trovi soltanto in presenza della traslazione del tributo in capo al soggetto acquirente. Inoltre, non si può parlare di arricchimento senza giusta causa nel caso in cui il soggetto passivo abbia un risparmio di imposta legato all’abrogazione di altri tributi in virtù dell’istituzione del contributo sul lavoro. Ecco che allora, in mancanza dell’arricchimento senza causa, uno Stato membro non può opporsi alla richiesta di rimborso anche qualora la richiesta riguardi un tributo illecito rispetto al diritto dell’Unione.

Le conclusioni
Per i giudici Ue non è possibile parlare di arricchimento senza giusta causa soltanto nel caso in cui la fattispecie, di cui alla causa principale, rispetti alla lettera la definizione giuridica di arricchimento senza giusta causa. Questo significa che si possono verificare delle fattispecie nelle quali sussista l’arricchimento senza giusta causa senza che gli importi indebitamente versati, a titolo contributivo, siano necessariamente traslati in via diretta sull’acquirente. Pertanto, uno Stato membro non può non concedere un rimborso di un tributo illecito motivando il diniego dalla teorica compensazione con il risparmio di imposta che deriva dall’abrogazione di tributi falcidiati per l’introduzione di un contributo quale quello contestato. In estrema sintesi, il diritto dell’Unione non riconosce tale compensazione come un arricchimento senza giusta causa.

Andrea De Angelis
nuovofiscooggi.it

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