GiurisprudenzaPenale

Sanzionabile penalmente il farmacista che prescrive farmaci sostituendosi al medico di base – Cassazione Penale, Sentenza n. 13315/2011

Integra il reato di falsità ideologica in certificazioni amministrative (art. 480 cod. pen.) e quello di abusivo esercizio della professione medica (art. 348 cod. pen.) l’operazione di riempimento, da parte del titolare di una farmacia, di ricettari di prescrizioni mediche intestati ad un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, e dallo stesso già sottoscritti e timbrati in ogni foglio lasciato in bianco. (Fattispecie in cui dei farmacisti, sostituendosi sistematicamente al medico di base, che aveva loro consegnato dei moduli regionali in bianco, avevano essi stessi prescritto ai pazienti la relativa terapia farmacologica).

Secondo la Cassazione, nella prescrizione di medicinali da parte del medico convenzionato vengono in gioco interessi costituzionalmente protetti, che ne devono guidare l’esercizio: da un Iato, la tutela della salute degli assistiti e, dall’altro, il contenimento della spesa farmaceutica nelle risorse finanziarie disponibili dal Servizio nazionale. Pertanto, l’attività prescrittiva non solo deve tendere al miglioramento delle condizioni di salute dell’assistito (secondo i principi di appropriatezza del farmaco e di efficacia dell’intervento in relazione alla patologia diagnosticata), ma deve anche evitare un consumo farmacologico inadeguato, incongruo o sproporzionato, in funzione di criteri di economicità e di riduzione degli sprechi. Le modalità con cui deve esercitata dai medici di base l’attività prescrittiva di medicinali nell’ambito del Servizio sanitario nazionale trova una dettagliata regolamentazione, proprio per assicurare che la discrezionalità tecnica del medico – con riferimento  alla scelta e alla indicazione della terapia farmacologia, nonché ai tempi, alle dosi e alle modalità di somministrazione del farmaco – non sia illimitata.

La falsità contestata agli imputati, prosegue la sentenza,  risiede proprio nella falsa attestazione del compimento da parte del medico convenzionato della ricognizione del diritto dell’assistito all’assistenza farmacologica, essendo irrilevante la circostanza che i pazienti fossero affetti da patologie croniche, posto che anche per essi lo schema seguito dal legislatore impone al medico, dopo la diagnosi iniziale e la prima prescrizione farmacologica, di attuare controlli intermedi predefiniti, prima di emettere le prescrizioni ripetute.

(Litis.it, 11 Aprile 2011)

Allegato Pdf: Sentenza n. 13315 dell’8 febbraio 2011 – depositata il 31 marzo 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore E. Calvanese)

 

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