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Esclusione dalla gara per la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3067/2011

Rientra nel potere dell’amministrazione fissare le concrete regole di svolgimento della gara, ivi comprese quelle che attengono alle modalità di presentazione delle offerte: tale potere sfugge al sindacato di legittimità salva la sua manifesta irragionevolezza, irrazionalità ed illogicità, che non sussistono nel caso di specie, atteso che la doppia formalità prevista, sigillatura del plico e controfirma sui lembi di chiusura, è ragionevolmente finalizzata non solo ad evitare il rischio della manomissione del plico e dell’alterazione del suo contenuto (cosa cui è preposta la sigillatura), ma anche a garantire la effettiva provenienza del plico e dell’offerta (garanzia cui è preposta la controfirma sui lembi di chiusura), funzione che non può essere assicurata dalla mera apposizione del timbro sociale (che in teoria può essere stato apposto da un qualsivoglia impiegato della società);

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3067 del 23/05/2011

PREMESSO CHE:

a) il Comune di Maratea con bando in data 24 maggio 2010 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici per cinque anni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

b) la commissione di gara, giusta verbale in data 9 giugno 2010, dato atto che nei termini fissati dal bando era pervenuta una sola offerta presentata dalla CF Gestioni s.r.l. unipersonale, ne ha disposto l’esclusione, in quanto il plico non era controfirmato sui lembi di chiusura, così come previsto al punto 12 del bando di gara;

c) con successiva delibera di giunta n. 68 del 10 giugno 2010 l’amministrazione comunale ha stabilito di procedere ad una nuova procedura di gara per l’affidamento per il solo periodo 26 giugno/19 settembre 2010 della gestione di sei parcheggi scoperti e delle strutture multipiano dei Cappuccini e Piazza Europa;

d) il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sez. I, con la sentenza 93 del 24 febbraio 2011 ha respinto il ricorso proposto dalla società CF Gestioni s.r.l. unipersonale per l’annullamento del predetto provvedimento di esclusione e della successiva indizione della nuova gara, ritenendo corretto l’operato della commissione di gara, atteso che, secondo la corretta lettura ed interpretazione della clausola di cui al punto 12 del bando di gara, anche la violazione delle prescrizioni sul confezionamento del plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara comportava la esclusione dalla gara stessa;

e) la società CF Gestioni s.r.l. con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 9 luglio 2010 ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità atteso che il plico presentata, oltre ad essere sigillato con la ceralacca, era bollato sui lembi dal timbro della società, il che escludeva la possibilità del verificarsi dei rischi paventati dai primi giudici, ciò senza contare che il punto 12 del bando e la clausola di esclusione ivi contenuta non concernevano anche le prescrizioni circa il confezionamento dei plichi o quanto meno la sua estensione anche a tale fattispecie era dubbia e come tale non poteva essere interpretata nel senso restrittivo ritenuto dai primi giudici;

f) ha resistito all’appello il Comune di Maratea deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto;

RILEVATO in punto di fatto che non è contestato che il plico presentata dalla società appellante non era controfirmato sui lembi di chiusura;

CONSIDERATO CHE:

g) l’articolo 12 del bando di gara, che disciplinava puntualmente le modalità di partecipazione alla gara, al primo capoverso così recita: “I plichi, idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, recanti i dati identificativi dell’offerente e la dicitura. “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI MARATEA” e contenenti la documentazione di seguito indicata, pena l’esclusione, devono pervenire materialmente entro, e non oltre, le ore 13:00 del08/giugno/2010 con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Maratea – Piazza Vitolo, 1 – 85046 Maratea (PZ)”;

h) rientra nel potere dell’amministrazione fissare le concrete regole di svolgimento della gara, ivi comprese quelle che attengono alle modalità di presentazione delle offerte: tale potere sfugge al sindacato di legittimità salva la sua manifesta irragionevolezza, irrazionalità ed illogicità, che non sussistono nel caso di specie, atteso che la doppia formalità prevista, sigillatura del plico e controfirma sui lembi di chiusura, è ragionevolmente finalizzata non solo ad evitare il rischio della manomissione del plico e dell’alterazione del suo contenuto (cosa cui è preposta la sigillatura), ma anche a garantire la effettiva provenienza del plico e dell’offerta (garanzia cui è preposta la controfirma sui lembi di chiusura), funzione che non può essere assicurata dalla mera apposizione del timbro sociale (che in teoria può essere stato apposto da un qualsivoglia impiegato della società);

i) pertanto la sentenza di primo grado non merita le censure che le sono state appuntate, tanto più che, essendo del tutto ragionevole che la mancata tempestiva presentazione del plico nei termini prescritti dalla lex specialis ne avrebbe determinato l’esclusione, la clausola di cui all’articolo 12 del bando non può che effettivamente riferirsi alle modalità di confezionamento dei plichi;

RITENUTO in conclusione che l’appello deve essere respinto, potendo tuttavia disporsi la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dalla società CF Gestioni s.r.l. unipersonale avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sez. I, n. 93 del 24 febbraio 2011, lo respinge.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/05/2011

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