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Legittimazione all’impugnazione di delibera di una associazione non riconosciuta – Cassazione Civile, Ordinanza n. 10188/2011

L’associato non è legittimato ad impugnare le deliberazioni, contrarie alla legge o all’atto costitutivo, emesse dall’organo amministrativo di un’associazione non riconosciuta, salvo che egli sia, altresì, componente dell’organo oppure sia stato leso un suo diritto, operando per la Corte, in materia e con portata generale, lo stesso principio positivamente enunciato all’art. 2388 cod. civ. Lo afferma la Corte di Cassazione, Prima sezione civile, nella sentenza n. 10188 depositata lo scorso 10 maggio 2011.

Secondo gli Ermellini, solo per le deliberazioni di organi collegiali alle quali il socio o l’associato concorra (o possa concorrere) con il proprio voto è configurabile un diritto d’impugnazione legato al mero fatto che la deliberazione non sia conforme alla legge o allo statuto dell’ente: perché solo deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci ed impongono anche all’eventuale dissenziente di sottostare al volere della maggioranza. Altro è, invece, quando si tratti di deliberazioni di organi consiliari rispetto ai quali al socio o all’associato non compete alcun diritto di partecipazione diretta e che, proprio per questo, in tanto sono da lui impugnabili in quanto idonee a ledere una sua posizione soggettiva specificamente tutelata dall’ordinamento, come chiaramente esplicitato, per quel che concerne le società azionarie, dal quarto comma dell’art. 2388 c.c. Norma, questa, che ben distingue la legittimazione ad impugnare i deliberati consiliari ad opera dei componenti assenti o dissenzienti dello stesso organo collegiale (oltre che ad opera del collegio sindacale), fondata sul mero fatto che essi siano stati assenti o dissenzienti rispetto alla deliberazione ipoteticamente illegittima, dalla legittimazione dei soci, come tali estranei all’organo collegiale, che sussiste solo in quanto possa postularsi che detta deliberazione abbia concretamente leso un loro diritto. Trattasi di un principio di ordine generale, destinato ad operare anche con riguardo alle associazioni non riconosciute

Allegato Pdf: Ordinanza n. 10188 del 10 maggio 2011
(Sezione Prima Civile, Presidente G. Salmé, Relatore R. Rordorf)

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