AmministrativaGiurisprudenza

INQUADRAMENTO QUALIFICA SUPERIORE E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3484/2011

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 3484 del 08/06/2011

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia concernente l’impugnazione della graduatoria di merito relativa alla procedura per il passaggio dalla categoria C ( posizione economica C2) alla categoria D1 presso il Comune di Milano.

Il TAR ha ritenuto che la vertenza concernesse materia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente a specifici aspetti di un rapporto di lavoro già in atto, e quindi estranea alla materia del reclutamento di pubblici dipendenti, conservata alla giurisdizione amministrativa a norma dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La ricorrente in primo grado ha proposto appello deducendo l’erroneità della decisione, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale.

Il Comune di Milano si è costituito in giudizio per resistere al gravame, ed ha successivamente depositato memoria difensiva.

Anche l’appellante ha depositato memoria.

Alla pubblica udienza del 29 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è fondato.

Sulla scorta dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 1 del 1999), e poi della Corte di Cassazione (SS.UU. 15 ottobre 2003 n. 15403), il Consiglio di Stato afferma costantemente che le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrino un vero e proprio concorso, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere, con la conseguenza che le relative controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo (Sez. V, 06 luglio 2010 , n. 4313).

In accoglimento dell’appello la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio della controversia al giudice di primo grado.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marzio Branca, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Doris Durante, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/06/2011

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