AmministrativaGiurisprudenza

Sanzione della perdita del grado per rimozione – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3499/2011

A fronte di fatti oggettivamente riconducibili alla posizione di dipendente pubblico del loro autore, poiché collegati con l’attività d’ufficio ovvero resi possibili solo pel tramite dell’attività dell’ufficio”, in sede disciplinare l’obbligo di motivazione (e la previa istruttoria) può ritenersi assolto con la mera considerazione dei fatti medesimi, in quanto la loro ascrivibilità all’attività dell’ufficio (e quindi alla violazione dei doveri del dipendente pubblico) è oggettiva ed immediata, non dovendosi particolarmente ricercare uno o più nessi relazionali.

(© Litis.it, 26 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3499 del 08/06/2011

FATTO

Con l’appello in esame, il sig. [OMISSIS] impugna la sentenza 18 luglio 2007 n. 6655, con la quale il TAR Lazio, sez. I bis, ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto dirigenziale del 8 giugno 2006, con il quale gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio.

La sentenza appellata ha ritenuto che la Commissione ha “adeguatamente valutata la compatibilità dei fatti penalmente addebitati al ricorrente con la sua permanenza nell’impiego, fatti che hanno portato ad una sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione di pena su richiesta delle parti di anni 1 e mesi 4 di reclusione e di 300 euro di multa.

In particolare, il primo giudice ha ritenuto che “l’utilizzo degli atti processuali, ricostruiti dal giudice penale con poteri esclusivi e solo al seguito di una complessa istruttoria, consente dunque all’amministrazione una rivalutazione, ai fini disciplinari, quantomeno . . . dei fatti ammessi (ovvero da ritenersi tali) in tale sede; ciò al fine . . . di relazionarli con la violazione dei doveri d’ufficio in quanto la valutazione del reato non è fine a se stessa ma va disciplinarmente correlata alla mancata ottemperanza ai doveri di ufficio”.

Inoltre, allorchè la condotta penalmente rilevante del dipendente è “riferita a contegni immediatamente collegati con l’attività d’ufficio ovvero resi possibili solo per il tramite dell’attività d’ufficio”, non occorre una particolare valutazione, e quindi motivazione, della decisione assunta, poiché non può esservi “alcun giudizio valutativo sulla sussistenza o meno della violazione dei doveri d’ufficio, ma solo una presa d’atto della ricorrenza di tale circostanza”.

Né, infine, trova riscontro negli atti del procedimento disciplinare l’affermazione in ordine ad una non ammissione dei fatti da parte del [OMISSIS].

Avverso la sentenza impugnata, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

contraddittorietà della sentenza; carenza di motivazione su punti essenziali della controversia; ciò in quanto – in modo non correttamente valutato dal I giudice – si è lamentato l’operato della Commissione di disciplina ed in particolare l’elusione dell’obbligo “di procedere ad una valutazione dei fatti sulla base di una propria ed autonoma attività istruttoria, soprattutto in considerazione della gravità della sanzione poi effettivamente irrogata”. Ciò a maggior ragione laddove “dalle stesse perizie e dagli atti del processo penale non si può desumere la ricorrenza della violazione dei doveri d’ufficio da parte dell’appellante”, e si è in presenza di una sentenza di cd.. patteggiamento che non comporta “ammissione di colpa in sede penale”.

Né risultano – contrariamente a quanto riportato in sentenza – ammissioni di fatti, penalmente e/o disciplinarmente rilevanti. Infine, né la Commissione disciplinare né il giudice di I grado hanno considerato l’elemento psicologico e l’elemento economico, che hanno determinato il [OMISSIS] a patteggiare, nonostante l’assenza di elementi concreti a suo carico, “perché la propria situazione economica era allora incompatibile con i costi derivanti dallo svolgimento di un (lungo e costoso) procedimento penale”.

Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, che ha concluso per il rigetto dell’appello,stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

L’art. 60 l. 31 luglio 1954 n. 599, prevede, in particolare, che “Il grado si perde per una delle seguenti cause . . . 6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina”.

Nel caso di specie, l’appellante – che, come già riportato nell’esposizione in fatto, è stato destinatario di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., pena consistente nella reclusione di anni 1 e mesi 4, nonché della multa di Euro 300 – ritiene, in sostanza, che la sentenza del TAR risulti affetta da contraddittorietà e carenza di motivazione su punti essenziali della controversia; e ciò in quanto la medesima non ha valutato correttamente l’operato della Commissione di disciplina ed in particolare l’elusione, da parte della stessa, dell’obbligo “di procedere ad una valutazione dei fatti sulla base di una propria ed autonoma attività istruttoria, soprattutto in considerazione della gravità della sanzione poi effettivamente irrogata”. Ciò a maggior ragione laddove “dalle stesse perizie e dagli atti del processo penale non si può desumere la ricorrenza della violazione dei doveri d’ufficio da parte dell’appellante”, e si è in presenza di una sentenza di cd.. patteggiamento che non comporta “ammissione di colpa in sede penale”.

Orbene, in disparte ogni valutazione circa il significato e gli effetti di una sentenza di applicazione di pena su richiesta nell’ambito del procedimento disciplinare, nel caso di specie la Commissione di disciplina non ha assunto la irrogazione di pena “patteggiata” come mero ed unico presupposto di valutazione dei fatti commessi dal [OMISSIS] in sede disciplinare, ma ha considerato i fatti medesimi – come emersi nel corso del procedimento disciplinare – nonché le risultanze delle indagini svolte in sede penale, ai fini della ascrivibilità del comportamento tenuto alla violazione dei doveri di ufficio, e, quindi, alla sua natura di illecito disciplinare.

Ciò comporta che non rilevano, in questa sede, le ragioni che possono avere indotto il [OMISSIS] a “patteggiare”, di cui pure si è lamentata la mancata considerazione con l’atto di appello, posto che, come si è detto, non è la sentenza in sé il presupposto che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare impugnata, bensì la autonoma considerazione dei gravi fatti commessi.

E’ quanto ha affermato la sentenza di I grado che – a fronte dei fatti ascritti all’appellante – ha ritenuto che “allorquando la condotta penalmente sanzionata è riferita a contegni immediatamente collegati con l’attività d’ufficio ovvero resi possibili solo per il tramite dell’attività d’ufficio, ed essa condotta deve ritenersi ammessa in sede penale, allora il giudizio di cui si discute non implica alcuna significativa spendita di energie intellettive o intellettuali, riconducendosi alle ovvie e logiche considerazioni che seguono la lettura degli atti processuali. La condotta di chi deve ritenersi responsabile dei reati quali quelli indicati in narrativa non può implicare alcun giudizio valutativo sulla sussistenza o meno della violazione dei doveri d’ ufficio, ma solo una presa d’atto della ricorrenza di tale circostanze”.

In buona sostanza, il giudice di I grado ha inteso affermare che, a fronte di fatti oggettivamente riconducibili alla posizione di dipendente pubblico del loro autore, poiché “collegati con l’attività d’ufficio ovvero resi possibili solo pel tramite dell’attività dell’ufficio”, in sede disciplinare l’obbligo di motivazione (e la previa istruttoria) può ritenersi assolto con la mera considerazione dei fatti medesimi, in quanto la loro ascrivibilità all’attività dell’ufficio (e quindi alla violazione dei doveri del dipendente pubblico) è oggettiva ed immediata, non dovendosi particolarmente ricercare uno o più nessi relazionali.

Ciò, d’altra parte, è insito nello stesso principio, ex art. 3 l. n. 241/1990, di obbligo di motivazione degli atti amministrativi, nel senso che non esiste un “modello” predefinibile di motivazione, tale da far ritenere adempiuto l’obbligo della medesima, ma, al contrario, la presenza, sufficienza e congruità della motivazione conseguono al caso concreto oggetto dell’esercizio del potere amministrativo ed a ciò che abbisogna per rendere edotti dell’iter logico-valutativo seguito.

Nel caso di specie, l’ascrivibilità dei fatti al contesto dell’attività di ufficio (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza di I grado) risulta del tutto evidente e tale da far ritenere assolto ogni obbligo di motivazione sul punto.

Quanto alla addebitabilità dei fatti al [OMISSIS], la Commissione non ha ritenuto la stessa automaticamente discendente dalla esistenza della sentenza di “patteggiamento”, ma ha considerato gli accertamenti peritali compiuti in sede penale – accertamenti che ben possono essere acquisiti e valutati in sede disciplinare – e gli esiti degli stessi, nonché le dichiarazioni rese dal [OMISSIS], anche aventi valore confessorio.

Quanto emergente da tali mezzi probatori, e fondante la responsabilità disciplinare del [OMISSIS], non risulta superato dalla diversa lettura offerta con l’atto di appello (v. in particolare, pagg. 7-10), posto che la stessa, lungi dal considerare il complesso degli elementi emergenti dagli accertamenti peritali e dalle dichiarazioni dell’interessato, sottolinea esclusivamente gli aspetti degli accertamenti conclusisi in senso negativo e/o probabilistico (quanto alla ascrivibilità del fatto al [OMISSIS]), laddove la Commissione di disciplina ha correttamente valutato l’insieme degli elementi, concludendo per l’affermazione della responsabilità disciplinare.

Né il giudice amministrativo può, in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità, censurare la valutazione effettuata dall’organo amministrativo in ordine alla sussistenza della responsabilità disciplinare e la scelta del tipo di sanzione concretamente irrogabile, salvo che la stessa non risulti afflitta da violazione di legge o da eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione, ovvero per illogicità ed irragionevolezza (Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2310): vizi che, per quanto sin qui considerato, non risultano sussistenti nel caso in esame.

Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.

Stante la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da [OMISSIS] (n. 7844/2007 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza.

Compensa tra le parti le spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/06/2011

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *