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Esecuzione di giudicato in tema di annullamento di concessione edilizia – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3571/2011

L’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui il Comune, stante l’efficacia conformativa della sentenza del giudice amministrativo, oltre che costitutiva e ripristinatoria, è obbligato a dare esecuzione al giudicato adottando i provvedimenti consequenziali. Tali provvedimenti non devono, peraltro, avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate, il citato art. 38, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prescrivendo, in caso di annullamento del permesso di costruire, una nuova valutazione da parte del dirigente del competente ufficio comunale riguardo la possibilità di restituzione in pristino; qualora la demolizione non risulti possibile, il Comune dovrà irrogare una sanzione pecuniaria, nei termini fissati dallo stesso art. 38, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Conseguentemente, è inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dopo e nonostante l’adozione dell’atto indicato.

(© Litis.it, 3 Luglio 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3571 del 13/06/2011

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 4740/2008, passata in giudicato, la sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto avverso la concessione edilizia in sanatoria n. 192 del 5 giugno 2003, con la quale il Comune di Porto Recanati ha regolarizzato una serie di lavori eseguiti, in difformità dell’originaria licenza edificatoria, da [OMISSIS], titolare dell’omonimo stabilimento balneare, localizzato su un’area antistante l’abitazione degli odierni ricorrenti.

Con l’atto introduttivo i ricorrenti agiscono per l’esecuzione della indicata sentenza.

Giova considerare che, con provvedimenti successivi al giudicato, l’Amministrazione comunale ha provveduto ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, reputando impossibile la riduzione in pristino.

Ebbene ritiene il Collegio che, a fronte delle indicate determinazioni provvedimentali, adottate successivamente al giudicato, sia inammissibile il ricorso per ottemperanza in questa sede proposto.

Come è noto, invero, l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui il Comune, stante l’efficacia conformativa della sentenza del giudice amministrativo, oltre che costitutiva e ripristinatoria, è obbligato a dare esecuzione al giudicato adottando i provvedimenti consequenziali.

Tali provvedimenti non devono, peraltro, avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate, il citato art. 38, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prescrivendo, in caso di annullamento del permesso di costruire, una nuova valutazione da parte del dirigente del competente ufficio comunale riguardo la possibilità di restituzione in pristino; qualora la demolizione non risulti possibile, il Comune dovrà irrogare una sanzione pecuniaria, nei termini fissati dallo stesso art. 38, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Consegue l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto dopo e nonostante l’adozione dell’atto indicato, ferma la giustiziabilità dello stesso nella ordinaria sede del giudizio di cognizione.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011

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