Penale

Mancata visita medica: ne risponde il responsabile sicurezza, non il datore di lavoro – Cassazione Penale, Sentenza 33521/2012

Nell’ipotesi in cui in azienda sia stato nominato un responsabile per la sicurezza il datore di lavoro non è responsabile della mancata visita medica dei dipendenti. E’ quanto afferma la Cassazione nella recente sentenza n. 33521/2012

Il Tribunale di Ascoli Piceno condannava a 3 mesi di arresto un datore di lavoro che aveva omesso di far sottoporre 2 lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni. La responsabilità penale viene confermata anche in Corte d’appello, quindi l’uomo presenta ricorso per cassazione.

In azienda vi era un responsabile della sicurezza. La S.C. accoglie il ricorso del datore di lavoro, in ordine al quarto motivo, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte d’appello. Nello specifico, gli Ermellini ribadiscono che, «laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest’ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche» (Cass., n. 27738/2011).

Il datore deve vigilare. Insomma, è rilevante accertare se in azienda vi sia stato un responsabile sicurezza o meno, anche se – concludono i giudici della Cassazione – il datore di lavoro «ha un generale obbligo di vigilare» sul corretto espletamento delle attività che sono state delegate al responsabile.

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