Amministrativa

Autorizzazione svolgimento concerto musica leggera – Consiglio di Stato Sentenza 5711/2012

sul ricorso numero di registro generale 4548 del 2002, proposto da:
Comune di Milano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Ammendola, Raffaele Izzo, Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Sport e Spettacolo Ippico S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Tedeschini, Enzo Barila’, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, Sez. I n. 03760/2001, resa tra le parti, concernente autorizzazione svolgimento concerto musica leggera;

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 5711/2011 del 12.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Snai S.p.A. già Sport e Spettacolo Ippico S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati D. Vaiano su delega di R. Izzo, M.B. Zammit su delega di F. Tedeschini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto al TAR della Lombardia, sede di Milano, il 21 ottobre 1998, la S.p.A. Sport e Spettacolo Ippico – ora Snai S.p.A. – nella qualità di proprietaria dell’ippodromo di S. Siro, aveva impugnato la licenza temporanea del pubblico spettacolo rilasciata per lo svolgimento del concerto del cantante Claudio Baglioni, da tenersi il 9 luglio precedente nello stadio Meazza, situato come noto nei pressi dell’ippodromo.
Il TAR di Milano, con sentenza n. 3760 del 15 maggio 2001, accoglieva il ricorso sotto vari profili, ritenendone tra l’altro l’ammissibilità pur in presenza di fatti lesivi della ricorrente già maturati anteriormente alla proposizione del ricorso medesimo.
Con appello ritualmente notificato, il Comune di Milano sosteneva il difetto di interesse ad agire della Sport e Spettacolo Ippico, dato che l’evento asseritamente dannoso in questione era al momento della proposizione del ricorso del tutto esaurito, e l’erroneità della sentenza per una serie di ragioni che andavano dalla regolarità delle autorizzazioni rilasciate per lo spettacolo ed il relativo vaglio delle necessarie condizioni di sicurezza fino all’avvenuto rispetto delle emissioni acustiche.
La Snai S.p.A., succeduta alla S.p.A. Sport e Spettacolo Ippico, si costituiva in giudizio, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Si deve preliminarmente rilevare l’infondatezza della censura concernente la pretesa inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse ad agire della ricorrente.
Le affermazioni svolte dal TAR sulla prospettiva, per Sport e Spettacolo Ippico S.p.A., di evitare il ripetersi di analoghi pregiudizi e di ottenere il riconoscimento di un presupposto giuridico per muovere una domanda risarcitoria dei danni provocati da provvedimenti che avevano improvvisamente impedito gare ippiche da tempo programmate, sono del tutto condivisibili.
Come rilevato con precisione dalle difese dell’appellata, se è vero che l’interesse all’impugnazione deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso, sia, soprattutto, al momento in cui esso viene spedito per la decisione, in modo da recare alla parte un vantaggio concreto, è altrettanto vero che tale principio deve trovare un temperamento nei casi in cui si tratti di situazioni che producono effetti giuridici limitati nel tempo ma che, per loro natura, sono suscettibili di ripresentarsi in maniera ripetitiva: in tali casi viene riconosciuto il permanere dell’interesse al ricorso in capo al ricorrente, al fine di consentirgli di risolvere il problema di merito e di impedire il ripresentarsi di una analoga situazione lesiva del suo interesse.
Tali conclusioni sono una portata del principio secondo cui l’interesse all’impugnazione di un provvedimento non viene meno solo perché, nelle more del giudizio, è decorso il tempo durante il quale esso ha spiegato i suoi effetti: ne deriva che l’interesse permane infatti sotto il profilo dei danni patiti, derivanti dall’esecuzione degli atti e provvedimenti impugnati, di cui l’appellante potrebbe chiedere il risarcimento in separato giudizio (cfr. per tutte Cons. St., Sez. V, 28 agosto 2008, n. 4067 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito del giudizio la sentenza va poi confermata, in particolare per quanto concerne gli aspetti della totale assenza, nelle determinazioni dell’Amministrazione comunale, di considerazioni circa i pregiudizi che il concerto da tenersi nello stadio Meazza avrebbe procurato ai concorsi ippici da tempo programmati, agli improvvisi pregiudizi causati tanto alla Società di gestione, ma anche agli interessi erariali, danneggiati da un inevitabile calo delle scommesse derivante da un improvviso rinvio al giorno successivo di un evento da lungo tempo programmato.
Le considerazioni sin qui svolte appaiono sufficienti per il rigetto dell’appello, senza sottacere il fatto che alcuni profili di censura svolti dalla sentenza di primo grado non sono stati nemmeno oggetto di impugnazione.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di giudizio per il presente grado liquidandole in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre ad accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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