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Non e’ reato molestare l’ex via e-mail – Cassazione Penale Sentenza 44855/2012

Non si rischia una condanna per molestie se si inviano all’ex messaggi tramite e-mail: il fatto “non e’ previsto dalla legge come reato”. Lo sottolinea la sezione feriale penale della Cassazione, annullando senza rinvio la condanna inflitta a un 51enne, accusato di aver molestato con messaggi di posta elettronica una donna con la quale aveva avuto una relazione.

A differenza degli sms, infatti, si legge nella sentenza n.44855 depositata oggi, i messaggi via e-mail sono “privi del carattere di invasivita’”, proprio perche’ si puo’ scegliere se aprirli e leggerli, oppure se cestinarli, a differenza di quelli inviati sul telefono cellulare.

La storia tra i due era nata su una nave da crociera, dove lui svolgeva il lavoro di ufficiale addetto alle comunicazioni radio; al termine della relazione, pero’, l’uomo aveva continuato a molestare la ragazza, non solo tramite posta elettronica, ma anche cercando di forzare la password della sua casella e-mail e il sistema informatico del gestore dell’utenza cellulare intestata alla ex. Per questo, l’imputato era stato condannato – per intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche e accesso abusivo ad un sistema informatico, oltre che per tentata violenza privata e molestie – dalla Corte d’appello di Milano alla pena di due anni di reclusione, senza la concessione di alcuna attenuante. Il suo ricorso in Cassazione e’ stato accolto solo sul punto delle molestie via e-mail: le condanne per gli altri reati sono cosi’ diventate definitive e la Corte d’appello di Milano dovra’ riesaminare il caso solo per rideterminare il trattamento sanzionatorio, eliminando la pena riguardante l’invio dei messaggi di posta elettronica.

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