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Gli assegni familiari trasferibili agli eredi – Cassazione Lavoro Sentenza n. 20405/2012

Il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l’ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. Pertanto, ove l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda (omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell’ente previdenziale, delle condizioni per l’attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all’INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni di legge

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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 20405 del 20/12/2012
(Presidente Battimiello – Relatore La Terza)

Fatto e diritto

La Corte d’appello di Bologna accoglieva la domanda proposta da B.G. , erede di D.I. , nei confronti dell’Inps, per l’erogazione degli assegni familiari sulla pensione di inabilità goduta dalla dante causa, ritenendo che all’erede potesse essere trasferito il relativo diritto, ancorché la dante causa non avesse proposto la domanda amministrativa.

Contro questa sentenza ricorre per Cassazione l’Inps, mentre la B. resiste con controricorso; Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti, quanto alla trasmissibilità agli eredi del diritto agli assegni familiari, che l’Inps contesta, è stato già deciso (Cass. n. 22051 del 02/09/2008) che “Il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l’ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. Pertanto, ove l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda (omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell’ente previdenziale, delle condizioni per l’attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all’INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni di legge”.
Non sono state svolte argomentazioni atte a dubitare del già formato orientamento giurisprudenziale;

Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in Euro quaranta per esborsi, e millecinquanta per compensi professionali, oltre Iva e CPA.
Depositata in Cancelleria il 20.11.2012

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