Civile

Rsarcimento danni. Intempestiva riassunzione della domanda di garanzia – Cassazione Sezioni Unite sentenza 9686/2013

Le Sezioni Unite, pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell’assicuratore prevista dall’art. 1917, quarto comma, cod. civ., l’evento interruttivo che in primo grado colpisca l’assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante.

Conseguentemente, l’onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo di estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa”.

Allegato Pdf:
Sentenza n. 9686 del 22 aprile 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore A. Spirito)

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