Tributaria

Non è nulla la notifica dell’atto eseguita dal messo conciliatore – Cassazione 22517/2013

hqdefaultL’Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà concessale dalla legge, può richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali, non operando la norma alcuna distinzione tra le due categorie di soggetti in questione.
Questa, in breve, la regola riaffermata dalla Cassazione con la sentenza n. 22517 del 2 ottobre che, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, ha altresì precisato che il messo di conciliazione, pur facendo parte di un ufficio statale ora soppresso e pur essendo sottoposto alla sorveglianza del relativo titolare, rientra tuttavia nell’apparato organizzativo del Comune.

La vicenda di merito e il ricorso per cassazione dell’Agenzia
Una Spa proponeva separati ricorsi avverso due avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti ai fini Irpeg e Ilor per l’anno 1995 e Iva per il 1996.
I ricorsi riuniti venivano accolti dal giudice tributario di primo grado.

L’appello proposto dall’ufficio dell’Agenzia avverso la sentenza di prime cure veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza 196/1/2005 del 14 dicembre 2005.
Per quanto d’interesse in questa sede, il collegio d’appello affermava la radicale nullità delle notifiche degli avvisi tributari in quanto effettuate da un messo conciliatore senza che fosse stato provato che tale soggetto avesse ricevuto formale delega da parte del messo comunale.
La pronuncia del giudice regionale veniva impugnata in sede di legittimità dall’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a un unico motivo, cui resisteva con controricorso e ricorso incidentale basato su due motivi la società.

Con l’unica doglianza, la parte pubblica lamentava violazione e falsa applicazione dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, in relazione all’articolo 360, n. 3, del codice di procedure civile, deducendo l’errore in cui sarebbe incorsa la Ctr per avere ritenuto necessaria la delega del messo comunale senza considerare – come affermato dall’Avvocatura generale nel gravame – che il messo di conciliazione rientra, comunque, nell’apparato del Comune e che, pertanto, l’Amministrazione finanziaria legittimamente può richiedere che la notificazione di un atto tributario venga eseguita da tale soggetto, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali, senza la necessità di alcuna delega specifica.

La pronuncia della Corte suprema
Il Collegio di piazza Cavour ha riconosciuto la fondatezza della doglianza sollevata dall’Agenzia e, contestualmente, disattendendo i motivi del ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Secondo la pronuncia in esame, che conferma sul punto alcuni risalenti arresti (Cassazione, sentenze 5654/2001 e 11062/2006), il messo di conciliazione, pur facendo parte di un ufficio statale ora soppresso e, pur essendo sottoposto alla sorveglianza del relativo titolare “rientra, tuttavia, nell’apparato organizzativo del Comune, ed il rapporto di detto messo, che non sia già dipendente del Comune, ed il Comune medesimo, astrattamente configurabile sia in regime di autonomia che in regime di subordinazione, assume, nella seconda ipotesi, la natura di rapporto di pubblico impiego”.
Ne deriva, continua la sentenza 22517/2013, che l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà concessale dalla legge, “può richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali”, non comportando la norma che autorizza ad avvalersi dei messi del Comune per la notifica degli atti tributari alcuna distinzione tra le due categorie di soggetti in questione.

Osservazioni
L’articolo 60 del Dpr 600/1973, norma cardine in materia di notificazione di atti del procedimento amministrativo tributario, esordisce al primo comma stabilendo, quale regola generale, che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per espresso disposto normativo devono essere portati nella legale conoscenza del contribuente “è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile…”.
Sono peraltro fatte salve, in ragione della peculiarità della materia fiscale, una serie di regole speciali che, in quanto tali, prevalgono rispetto alle disposizioni dettate dal codice di rito civile e che sono elencate sempre dall’articolo 60 in parola.

Per quanto di rilievo in questa sede, la riferita disposizione stabilisce al primo comma, lettera a), che la notificazione degli atti tributari “è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati…”.
Analogamente, anche per quanto riguarda la notificazione degli atti del processo tributario, la legge (articolo 16 del Dlgs 546/1992) dispone che, oltre che tramite l’ufficiale giudiziario, l’ufficio finanziario provvede alle notificazioni anche “a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato”.
Mentre il “messo autorizzato” (o “messo speciale”) è un soggetto dipendente dall’ufficio finanziario in possesso di formale autorizzazione rilasciata dall’ufficio stesso ai sensi degli articoli 60 del Dpr 600/1973 e 56 del Dpr 633/1972, il messo comunale è un dipendente dell’ente locale.

Il messo di conciliazione, già soggetto facente parte di un ufficio statale – l’ufficio di conciliazione, soppresso dall’articolo 3 della legge 479/1999 – secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata fa comunque capo all’apparato organizzativo del Comune (qualora addirittura non ne sia già un dipendente) ed è collegato all’ente locale stesso da un rapporto di pubblico impiego.
Proprio per questo motivo, non essendo ravvisabile alcuna distinzione fra i messi di conciliazione e i messi comunali (costituendo questi ultimi una categoria più generale all’interno della quale rientrano anche i primi), nulla osta a che l’Agenzia delle Entrate, per la notifica dei propri atti, possa avvalersi indifferentemente dell’uno o dell’altro.

Sotto quest’ultimo profilo, si ricorda infine che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, laddove l’Amministrazione finanziaria si avvalga del messo comunale per la notifica dei propri atti, non instaura un rapporto di servizio con detti messi, i quali operano quali dipendenti dell’amministrazione territoriale.
Conseguentemente, con riguardo ai danni che derivino da ritardi o omissioni nell’esecuzione di dette notificazioni, in base ai principi sull’immedesimazione organica, il Comune risponde direttamente, avanti al giudice ordinario, sia del colpevole ritardo dei propri amministratori e dipendenti nella trasmissione degli atti ai messi notificatori, sia di quello eventualmente addebitabile agli stessi messi.
Massimo Cancedda

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