- ExcludeNorme & Prassi

Split payment già dall’1 gennaio. Tre modalità per versare l’imposta

Momentaneamente, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi, le pubbliche amministrazioni acquirenti potranno accantonare gli importi dovuti fino al 31 marzo

Il ministero dell’Economia e delle Finanze dà notizia, con un comunicato, che è in fase di perfezionamento il decreto attuativo della disposizione contenuta nell’ultima Stabilità (articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 190/2014), con la quale le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche se non sono soggetti passivi Iva, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori (split payment).

Nello schema di decreto ministeriale, precisa via XX Settembre, viene puntualizzato che il meccanismo della scissione dei pagamenti (vedi Pacchetto Iva: contro le frodi, reverse charge e split payment) si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data, e che, per tali operazioni, l’Iva si considera esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione della Pa acquirente, al momento della sua ricezione.

Nel decreto, inoltre, sono definite le modalità di versamento del tributo a disposizione della pubblica amministrazione, che potrà scegliere tra:

  • versamenti distinti per ciascuna fattura la cui Iva è divenuta esigibile
  • unico versamento giornaliero relativo a tutte le fatture per le quali l’Iva è divenuta esigibile in quello stesso giorno
  • versamento cumulativo, entro il giorno 16 di ciascun mese, relativo a tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Tuttavia, anticipa il comunicato del Mef, nel decreto è contemplato che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi delle Pa e, in ogni caso, non oltre il prossimo 31 marzo, le somme dovute potranno essere accantonate, per confluire nelle casse erariali al massimo entro il 16 aprile 2015.

Fonte: Fiscooggi.it

Se hai necessità di ottenere una consulenza su questo argomento puoi utilizzare il pulsante qui sotto per metterti in contatto con uno specialista della materia.

richiedi-consulenza

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *