Diritto Commerciale

Effetti giuridici della cancellazione di una società dal registro delle imprese in pendenza di giudizio

cancellazione

Nota a Cassazione. Civile. Sentenza n. 15782/2016

Dopo la riforma del diritto societario attuato dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, qualora alla estinzione della società, sia questa di persone oppure di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale:

  1. l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce i soci, i quali non rispondono se non nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oppure illimitatamente a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente oppure illimitatamente responsabili per i debiti societari;

  2. i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità oppure in comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate oppure azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti oppure illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, di tipo giudiziale oppure extragiudiziale, il cui mancato espletamento ad opera del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Tale principio, d’altra parte, è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite nelle sue sentenze nn. 6071 e 6072 del 2013, con la seconda delle quali è stato detto che la società che, parte in un giudizio di durata irragionevole, volontariamente si cancelli dal registro delle imprese, senza aver agito per l’accertamento e la liquidazione del diritto all’equo indennizzo, tacitamente rinuncia al diritto medesimo. Per cui i soci non succedono alla società estinta nella titolarità del credito indennitario.

Inoltre, ancora più recentemente, con una sentenza del 2015 la Cassazione ha precisato che la estinzione di una società e la sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, poichè dal fenomeno di tipo successorio derivante da questa vicenda, riguardando esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici non venuti meno a causa di quest’ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed ancora non certi oppure non liquidi, necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società di abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere. Dunque, la presunzione di rinuncia della società alla pretesa creditoria comporta che non si determini fenomeno successorio invocato dei ricorrenti e che, pertanto, questi -non succeduti nella pretesa sub judice- non siano legittimati ad impugnare la sentenza di appello che abbia rigettato quella stessa pretesa.

Avv. Gianluca Artiaco – Foro di Napoli

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