Civile

Le Sezioni Unite sdoganano l’uniformità dei giudicati

Nei processi penali a seguito di incidenti stradali le cause civili non sempre vanno sospese. Lo affermano le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella sentenza n.  13661 del 21 maggio 2019, qui leggibile integralmente.

L’art. 75 comma 3 del codice penale di rito prevede che se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [82 c.p.p.] o dopo la sentenza [525-548 c.p.p.] penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
Le Sezioni Unite, però, sul presupposto che il valore dell’uniformità dei giudicati ha nel tempo perso importanza per aver ceduto il passo a quello del giusto processo, in virtù del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l’applicazione della legge sia avvenuta nell’ambito di un procedimento nel quale sia stato pienamente assicurato il diritto di difesa (ad esempio nel rapporto tra giudizio tributario e penale, ma anche in seno al medesimo giudizio penale) e che è il principio costituzionale del giusto processo a dover guidare il giudice, hanno concluso che le ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’articolo 75 devono rappresentare un’eccezione da interpretare restrittivamente.
Hanno quindi formulato il seguente principio di diritto: In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall’art. 75, 3 0 co., c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l’uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 -bis, 652 e 654 c.p.p.,vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.
(a cura dell’Avv. Marco Martini – © Litis.it)
Allegato Pdf:

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *