Penale

Daspo anche per fatti avvenuti lontano dallo stadio

Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, tra le condotte commesse “a causa di manifestazioni sportive”, debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalità.

Questo il principio espresso dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 25055 dello scorso 5 giugno, qui leggibile integralmente.

La fattispecie esaminata dal Supremo Collegio riguardava un tifoso cui è stata addebitata la partecipazione, assieme ad altri sostenitori della squadra di calcio della Sambenedettese, a una violenta manifestazione di protesta (caratterizzata, tra l’altro, dal lancio di fumogeni, dalla esposizione di striscioni e dalla occupazione della sede stradale, al punto da rendere necessario l’intervento delle forze di polizia), posta in essere in occasione dell’incontro di calcio tra Sambenedettese e Unione Sanremo, innanzi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto, volta a solidarizzare con altri sostenitori della medesima squadra di calcio, colpiti dal divieto di accesso agli impianti sportivi, che in concomitanza con lo svolgimento dell’incontro di calcio in questione avevano l’obbligo di presentarsi presso il locale Commissariato.

Evidente il collegamento tra la manifestazione sportiva (l’incontro di calcio che era in corso di svolgimento, al quale ad alcuni sostenitori della squadra della Sambenedettese era stato vietato di assistente e in concomitanza del quale gli stessi avevano l’obbligo di presentarsi presso il locale Commissariato) e i fatti addebitati al ricorrente,

Allegato Pdf:

Cassazione Penale, Sezione Terza, sentenza n. 20055 del 05/06/2019

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