GiurisprudenzaPenale

Mandato d’arresto europeo. Il giudice non può mutare d’ufficio la misura cautelare

di Marco Martini – Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza 10473/2020

Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione europea, in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 della legge 69/2005 l’autorità giudiziaria competente emette il mandato d’arresto europeo quando risulta che l’imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Dunque, all’atto della richiesta di emissione del mandato d’arresto europeo il giudice per le indagini preliminari è tenuto solo a verificare l’esistenza di tale presupposto. Gli art. 28 e SS. della legge 69/2005 non prevedono il potere del giudice adito per l’emissione del mandato di arresto europeo di procedere di ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica.

Nel caso in esame, con ordinanza del 25 ottobre 2019 il Tribunale del riesame di Lecce ha accolto l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del 8 ottobre 2019 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi con la quale, di ufficio, in sede di rigetto della richiesta di emissione di mandato di arresto europeo, è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora nei confronti di Leonardo Urso.

Il Tribunale del riesame, però, ha di conseguenza ripristinato la misura cautelare genetica degli arresti domiciliari applicata con ordinanza del 24 aprile 2019, per il reato ex art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990.

Avverso il Riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato sostenendo che il potere di sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen. sarebbe derivato dalla richiesta di mandato di arresto europeo, rispetto alla quale il giudice per le indagini preliminari avrebbe interpellato il pubblico ministero sulla persistenza delle esigenze cautelari. La motivazione dell’ordinanza del giudice delle indagini preliminari sarebbe, quindi, congrua e legittima.

Ossevano però gli Ermellini che L’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice provvede con ordinanza sulla richiesta di revoca o di sostituzione delle misure formulata dal pubblico ministero o dall’indagato, subordina
l’investitura del giudice per le indagini preliminari alla proposizione della domanda; ciò si inscrive nel principio generale per il quale il giudice per le indagini preliminari esercita le sue funzioni su impulso di parte (art. 328, comma 1, cod. proc. pen.), data la sua natura di giudice «senza processo», il quale nella fase precedente l’esercizio dell’azione penale, non dispone degli atti di indagine e non è a conoscenza dello sviluppo del procedimento.

Le uniche eccezioni, si legge nella parte motiva della sentenza in rassegna, sono quelle previste nell’art. 299 comma 3 cod. proc. pen.: il giudice per le indagini preliminari può procedere di ufficio solo quando assume l’interrogatorio della in stato di custodia cautelare, o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell’assunzione dell’incidente probatorio.

Diversamente accade per la fase successiva all’esercizio dell’azione penale: investito della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari dispone del processo, e nell’ambito di questa sua cognizione, in sede di udienza preliminare può provvedere d’ufficio alla revoca o sostituzione delle misure cautelari (art. 299, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.).

Il Tribunale del riesame, conclude la Cassazione, ha pertanto correttamente applicato l’art. 299 cod. proc. pen. ritenendo che il giudice per le indagini preliminari non avesse il potere di ufficio di sostituire la misura cautelare in atto a seguito della richiesta di emissione del mandato di arresto europeo.

Avv. Marco Martini

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Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza 10473/2020

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