Norme & Prassi

Atti giudiziari, contributo unificato possibile per il pregresso. Recepite alcune richieste degli avvocati che avevano criticato il provvedimento. (Ddl Camera 8.5.2002)

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Testo del Decreto-legge 11
marzo 2002, n. 28, recante "Modifiche all’articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a
ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi,
nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa
riparazione", coordinato la legge di conversione definitivamente
approvata dalla Camera dei deputati in data 8 maggio 2002.

 

Articolo1

Modifiche all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e alla tabella 1

01. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente: "1. A tutti gli atti e provvedimenti dei
procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia tavolare,
comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi
quelli a essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le
imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di
cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale
giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e
dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del
procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non
si applicano ai procedimenti non giurisdizionali".

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente: "3. La parte che per prima si costituisce in
giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti
esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni
pignorati è tenuta all’anticipazione del pagamento del contributo di cui
al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda
riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo,
cui consegua l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli
importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente
legge".

2. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al
secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono inserite
le seguenti: ", anche in via provvisionale," e, in fine, sono
aggiunte le parole: "ed è prenotato a debito per essere recuperato
nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno".

3. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell’atto di precetto. In
caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è
tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento
integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l’improcedibilità 
della domanda". Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i
seguenti periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la
parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la
ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell’ipotesi in cui
manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si
presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1
della tabella 1 allegata alla presente legge".

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, è inserito il seguente: "5-bis. Entro trenta giorni dal momento
in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della
integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all’ufficio
giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo,
notifica alla parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale
risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente
scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di
mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà  alla
riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.
L’invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso
di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la
cancelleria dell’ufficio giudiziario".

5. Il comma 8 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente: "8. Non sono soggetti al contributo di cui
al presente articolo i procedimenti già  esenti, senza limiti di
competenza o di valore, dall’imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di
rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i
procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti
esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 ed i procedimenti di
regolamento di competenza e di giurisdizione Non sono in ogni caso
soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche
esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il
mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e
i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro
quarto del Codice di procedura civile".

6. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è
sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni del presente articolo
si applicano dal 1º marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i
quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per
i procedimenti già  iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il
ricorso alla data del 1º marzo 2002, una delle parti può valersi delle
disposizioni del presente articolo versando l’importo del contributo di
cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per
cento. La parte che si avvale di tale facoltà  effettua apposita
dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o
alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa
di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata
di causa e di tassa fissa".

6-bis. Dopo il comma 11 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è aggiunto il seguente: "11-bis. Laddove la legislazione
vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi
dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il
pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie".

6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è sostituito dal seguente: "1. Per ogni grado di giudizio
nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto
disposto dall’articolo 9, comma 4, per l’esercizio dell’azione civile in
sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei
seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a euro 1.033;

b) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a
euro 5.165;

c) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a
euro 25.823;

d) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a
euro 51.646;

e) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a
euro 258.228;

f) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a
euro 516.457;

g) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457".

7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, è inserito il seguente: "3-bis. Per le procedure
fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è
dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1".

8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, è sostituito dal seguente: "4. Il contributo dovuto per i
procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del Codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è
ridotto alla metà . Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
procedimenti di sfratto per morosità  si determina in base all’importo dei
canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la
convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in
base all’ammontare del canone per ogni anno".

9. Dopo il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, è inserito il seguente: "4-bis. Per i procedimenti di
volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al
libro quarto, titolo II, capo VI, del Codice di procedura civile, è
dovuto il contributo indicato alla lettera b) del comma 1 della presente
tabella".

10. Dopo il comma 5 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, è inserito il seguente: "5-bis. Per i procedimenti di
opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro
103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per
consegna e rilascio".

11. Dopo il comma 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, è inserito il seguente: "5-ter. Per i procedimenti in
materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione
di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro
103,30".

Articolo 2

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Dopo l’articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il
seguente: "Articolo 5-bis. (Gratuità  del procedimento). – 1. Il
procedimento di cui all’articolo 3 è esente dal pagamento del contributo
unificato di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il
procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di
bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa
dell’ufficiale giudiziario".

 

Articolo 3

Modifiche all’articolo 71 delle norme di attuazione del
Codice di procedura civile

1.Nell’articolo 71 delle norme di attuazione del Codice di procedura
civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e
successive modificazioni, le parole: "l’indicazione delle
parti," sono sostituite dalle seguenti: "l’indicazione delle
generalità  delle parti, nonché la generalità  e il codice fiscale ove
attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,".

Articolo 4

Norma transitoria

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1º marzo 2002 alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni
o a integrazioni di quanto pagato.

Articolo 5

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della
Repubblica italiana.

 

 

TABELLA 1

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili
ed amministrativi, fermo quanto disposto dall’articolo 8, comma 4, per
l’esercizio in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo
è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a euro 1.033;

b) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a
euro 5.165;

c) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a
euro 25.823;

d) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a
euro 51.646;

e) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a
euro 258.228;

f) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a
euro 516.457;

g) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.

2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore
della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla
lettera d) del comma 1 della presente tabella.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello
scaglione di cui alla lettera d), comma 1 della presente tabella. Nei
procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di
competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è
dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del
comma 1 della presente tabella.

3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f)
del comma 1.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro
quarto, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà . Ai fini del
contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità  si
determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti
di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni
anno.

4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i
procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del
Codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera
b) del comma 1 della presente tabella.

5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto
esclusivamente il contributo alla lettera c) del comma 1 delle presente
tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l’importo del contributo
dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente
tabella, ridotto alla metà .

5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i
procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.

5-te

https://www.litis.it

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