Norme & Prassi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 25 febbraio 2002, n. 87. Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visti gli articoli 3, 4, 6 della legge 22 giugno 2000,
n. 193, e, in particolare l’articolo 3 il quale dispone che devono
essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo
di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o che svolgono
effettivamente attività  formative nei confronti dei detenuti, e in
particolare dei giovani detenuti;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26
luglio 1975, n.354 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n.400;

Considerata la necessità  di favorire
l’organizzazione di lavorazioni all’interno dei penitenziari anche
alla luce della finalità  del reinserimento dei detenuti nel mondo del
lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 giugno
2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota n. 367/U.U.L.- 6/1-14 del 18 febbraio 2002;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

Articolo 1

1. Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono
lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati
presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all’esterno
ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e
successive modificazioni, é concesso un credito mensile di imposta pari a
516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle
giornate di lavoro prestate.

2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto
di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate.

 

Articolo 2

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 é
concesso anche alle imprese che:

a) svolgono attività  di formazione nei confronti di detenuti o
internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all’esterno ai
sensi dell’articolo 21, della legge n. 354 del 1975, a condizione che
detta attività  comporti, al termine del periodo di formazione,
l’assunzione dei detenuti o internati formati; b) svolgono attività  di
formazione mirata a fornire professionalità  ai detenuti o agli internati
da impiegare in attività  lavorative gestite in proprio
dall’Amministrazione penitenziaria.

2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese
che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività 
formativa.

 

Articolo 3

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 spettano a
condizione che le imprese:

a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari
o i detenuti ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21
della legge n. 354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un
periodo non inferiore a trenta giorni;

b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro.

 

Articolo 4

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 spetta anche per i
sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto
assunto.

 

Articolo 5

1. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività  produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di
deducibilità  degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi
degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.

2. Il credito d’imposta é utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non é
comunque rimborsabile.

3. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 sono cumulabili con altri
benefici ed in particolare con l’incentivo di cui all’articolo 7 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Articolo 6

1. Il credito d’imposta di cui al presente decreto é concesso fino
alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.

2. Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, le necessarie procedure per il
controllo costante dei crediti d’imposta erogati, al fine di evitare il
superamento delle risorse a disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
à‰ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2002

Il Ministro della giustizia Castelli

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2002

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