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Corte Costituzionale – Deliberazione 26/09/02 – Modificazioni al regolamento generale

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CORTE
COSTITUZIONALE
DELIBERAZIONE
26 settembre 2002 – Modificazioni al regolamento generale

 (in
G.U. n. 246 del 19 ottobre 2002 – in vigore dal 21 ottobre 2002).

 

LA
CORTE COSTITUZIONALE

Visto
l’art. 14, primo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto
il regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio
1966 e
successive modificazioni;

Su
proposta della Commissione studi e regolamenti;

Delibera
le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale
approvato il 20 gennaio
1966 e
successivamente modificato e integrato.

Art.
1.

1.
All’art. 1 del regolamento generale della Corte costituzionale è aggiunto il
seguente comma: "La sede comprende tutti gli altri locali e spazi a
disposizione della Corte.".

Art.
2.

1.
Dopo l’art. 5 del regolamento generale della Corte costituzionale è introdotto
l’art. 5-bis nel testo che segue: "Art 5-bis. – I poteri
inerenti alla autonomia della Corte come organo costituzionale e alle garanzie
dei suoi componenti sono esercitati dalla Corte collegialmente, ovvero dagli
organi interni della Corte medesima, secondo le norme delle leggi e dei
regolamenti. In materia di gestione dei servizi, degli uffici, dei beni e del
personale, la Corte esercita collegialmente le seguenti funzioni:  

1)
approvazione dei regolamenti;  

2)
approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;  

3)
approvazione di indirizzi generali, con indicazione degli obiettivi da
conseguire nella gestione finanziaria e amministrativa della Corte;  4)
conferimento degli incarichi di Segretario generale e di vice Segretario
generale;  

5)
nomina dei componenti della Commissione di esperti in materia di contabilità ;
 

6)
deliberazione di ogni altro atto espressamente attribuito alla Corte dalle norme
regolamentari. Le deliberazioni della Corte sono immediatamente esecutive e sono
depositate nella Segreteria generale.".

Art.
3.

1.
Il primo comma dell’art. 6 del regolamento generale della Corte costituzionale
è soppresso.

Art.
4.

1.
Dopo l’art. 6 del regolamento generale della Corte costituzionale è introdotto
l’art. 6-bis nel testo che segue: "Art. 6-bis. – Il
Presidente esercita i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti della Corte,
e firma gli atti per i quali sia richiesta una determinazione della Corte o
dell’Ufficio di Presidenza.".

Art.
5.

1.
L’art. 25 del regolamento generale della Corte costituzionale è così
sostituito: "Art. 25. – L’Ufficio di Presidenza è costituito dal
Presidente o, in caso di impedimento o per sua delega, dal Vice Presidente
designato ai sensi dell’art. 6 ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
da due Giudici designati dalla Corte ogni biennio mediante sorteggio. In caso di
impedimento di alcuno dei Giudici l’Ufficio di Presidenza è integrato da un
Giudice supplente designato dalla Corte ogni biennio mediante sorteggio. Se uno
o pi๠componenti cessano dalla carica di Giudice costituzionale si procede alla
sostituzione secondo le disposizioni dei commi precedenti. Il Segretario
generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell’Ufficio di
Presidenza e ne redige il verbale. L’Ufficio di Presidenza può chiamare ad
intervenire, con voto consultivo, per singoli affari il Presidente della
Commissione competente o il Giudice cui sia stato affidato uno specifico
incarico. Ogni Giudice che non fa parte dell’Ufficio di Presidenza può
intervenire alle sedute senza voto deliberativo. L’ordine del giorno deve essere
comunicato a tutti i Giudici costituzionali. Il Presidente rimette all’esame
della Corte i provvedimenti deliberati dall’Ufficio di Presidenza, quando un
Giudice lo richieda entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della
seduta. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza alcuna richiesta
di rimessione i provvedimenti diventano esecutivi. Nei casi di urgenza,
l’Ufficio di Presidenza può deliberare l’immediata esecutività . Tutte le
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza e quelle della Corte assunte ai sensi
del comma ottavo sono depositate nella Segreteria generale.".

Art.
6.

1.
L’art. 26 del regolamento generale della Corte costituzionale è così
sostituito: "Art. 26. – All’Ufficio di Presidenza spettano le seguenti
funzioni:  

1)
esame e proposta del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo e degli
indirizzi generali per la gestione finanziaria ed amministrativa, da sottoporre
alla approvazione della Corte;  

2)
direttive per la gestione finanziaria e amministrativa in conformità  agli
indirizzi determinati dalla Corte;  

3)
trasferimenti di somme tra capitoli del bilancio, nelle ipotesi previste dal
regolamento di contabilità  e per i capitoli indicati in sede di bilancio, e
prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste;  

4)
approvazione di programmi di ristrutturazione e adeguamento degli immobili sede
della Corte e dei relativi impianti e servizi;  

5)
nomine e incarichi dei responsabili preposti ai servizi e uffici della Corte;
 

6)
deliberazione di procedere alla copertura di posti vacanti del personale di
ruolo della Corte, approvazione dei bandi e nomina delle commissioni
giudicatrici;

7)
conferimento degli incarichi previsti dal regolamento dei servizi e del
personale e richieste di comando, di distacco o di collocamento fuori ruolo di
personale di pubbliche amministrazioni nei casi previsti dai regolamenti;  

8)
autorizzazione al personale, comunque in servizio presso la Corte, ad assumere
incarichi estranei all’attività  della Corte previsti dalle norme in vigore;
 

9)
deliberazione di ogni altro atto attribuito espressamente all’Ufficio dai
regolamenti della Corte. L’Ufficio di Presidenza può affidare a singoli Giudici
o a commissioni di Giudici, anche con la partecipazione di esperti estranei,
compiti istruttori per oggetti specifici; può inoltre nominare commissioni a
carattere tecnico con compiti consultivi.".

Art.
7
.

1.
L’art. 27 del regolamento generale della Corte costituzionale è così
sostituito: "Art. 27. – La Corte, immediatamente dopo la costituzione o
l’integrazione dell’Ufficio di Presidenza, procede alla nomina della Commissione
per gli studi e per i regolamenti e della Commissione per la biblioteca. La
Commissione per gli studi e per i regolamenti è composta dai tre Giudici pià¹
anziani in carica, tra quelli che non fanno parte dell’Ufficio di Presidenza, ed
è presieduta dal componente pi๠anziano. La Commissione per la biblioteca è
composta dai tre Giudici pi๠anziani che non fanno parte dell’Ufficio di
Presidenza nè della Commissione per gli studi e per i regolamenti ed è
presieduta dal componente pi๠anziano. Della Commissione per la biblioteca
possono essere chiamati a far parte, a titolo consultivo, non pi๠di due
Giudici emeriti. Se uno o pi๠componenti della Commissione per gli studi e per
i regolamenti e della Commissione per la biblioteca cessano dall’ufficio di
Giudice costituzionale o rinunciano a far parte della Commissione oppure entrano
a far parte dell’Ufficio di Presidenza si procede alla sostituzione secondo le
disposizioni dei commi precedenti. Funziona da segretario il direttore
competente per la rispettiva materia.".

Art.
8.

1.
L’art. 29 del regolamento generale della Corte costituzionale è così
sostituito: "Art. 29. – La Commissione per la biblioteca sovrintende alla
biblioteca e alla gestione dell’archivio storico e predispone gli schemi dei
relativi regolamenti.".

Art.
9.

1.
Dopo l’art. 29 del regolamento generale della Corte costituzionale è introdotto
l’art. 29-bis nel testo seguente: "Art. 29-bis. –
L’Amministrazione della Corte, costituita dal Segretario generale, dal Vice
Segretario generale e dai Servizi e Uffici secondo le norme approvate ai sensi
dell’art. 31, compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano
riservati alla Corte, all’Ufficio di Presidenza o al Presidente. Il Segretario
generale, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, può delegare
specifici compiti di amministrazione di sua spettanza a preposti a servizi e
uffici, che ne assumono la responsabilità .".

Le
presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

Roma,
26 settembre 2002.

Il
Presidente: Ruperto

 

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