Norme & Prassi

Iindividuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare l’Autovelox – MINISTERO DELL’INTERNO – Circolare 3 ottobre 2002


MINISTERO DELL’INTERNO

 Circolare 3 ottobre
2002 n. 300/A/1/54585/101/3/3/9

Oggetto: Articolo 4 del
decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1
agosto 2002, n. 168. Direttive per l’individuazione delle strade sulle quali
è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di
controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.

– AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO –
LORO SEDI

– AI COMMISSARIATI DI GOVERNO

PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO

– ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA

DELLA VALLE D’AOSTA – AOSTA

– ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA – LORO
SEDI

– AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
– LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E 
PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI – ROMA

– AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA – ROMA

– AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI

CORPO FORESTALE DELLO STATO – ROMA

– AL COMANDO GENERALE

DELL’ARMA DEI CARABINIERI – ROMA

– AL COMANDO GENERALE

DELLA GUARDIA DI FINANZA – ROMA

– AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE
– CESENA

 

L’articolo 4 del decreto
legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto
2002, n. 168, consente l’impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di
controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada
(d.leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) sulle
autostrade, sulle strade extraurbane e sulle altre strade individuate con
decreto dal prefetto.

Per dare attuazione alla
previsione normativa suindicata, acquisito il conforme parere del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n.300/A/1/54584/101/3/3/9
del 3 ottobre 2002 sono state fornite direttive operative generali, relative
all’utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di
accertamento remoto delle violazioni.

Per completare
l’attuazione delle disposizioni della norma e garantire la necessaria
uniformità  di valutazione nell’ambito del procedimento di individuazione
delle aree, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, in
cui è possibile utilizzare i citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo di
cui al comma 2 dell’articolo 4, si forniscono i seguenti indirizzi generali.

1. Ambito di competenza
del prefetto

Sulle strade diverse dalle
autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta al prefetto la
determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività  di controllo remoto
del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni sopra richiamate,
sentiti gli organi di polizia stradale di cui all’art.12, c.1, C.d.S., e su
conforme parere degli enti proprietari delle strade.

La norma intende riferirsi
sia all’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano
l’infrazione quando il veicolo è già  transitato e che sono presidiati
durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia l’impiego di
strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza dell’operatore di
polizia, registrano l’infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da
remoto), ovvero che consentono l’accertamento in tempi successivi sulla base
delle immagini raccolte.

L’individuazione di tali
tratti di strade con provvedimento del prefetto non limita la possibilità ,
prevista per tutti i soggetti indicati dall’art.12, c.1, C.d.S. di procedere
in qualsiasi luogo al controllo della velocità  secondo gli ordinari moduli
operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa contestazione
immediata, ovvero, se questa è impossibile, la notificazione successiva del
verbale di contestazione della violazione, commessa alla presenza dei citati
soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i motivi che non hanno
consentito il fermo del veicolo e la contestazione al trasgressore.

2. Criteri per la
determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l’utilizzo di
dispositivi e mezzi di controllo del traffico

Sulle strade diverse dalle
autostrade e dalle strade extraurbane principali, la norma del citato articolo 4
disciplina l’attività  di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata
all’accertamento degli illeciti di cui agli artt.142 e 148 C.d.S.,
legittimando la contestazione differita delle violazioni rilevate con i
dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di una
valutazione preventiva compiuta dal prefetto, il tratto di strada sul quale i
dispositivi possono essere collocati, manifesta un elevato tasso di incidentalità 
ed ha una conformazione plano-altimetrica, per la quale appare impossibile o
particolarmente difficoltosa l’applicazione degli ordinari moduli operativi
che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata
contestazione della violazione accertata.

La norma, che intende
consentire un impiego diffuso della tecnologia, non con carattere di
indiscriminata repressione, ma in modo da essere funzionale e coerente con
l’obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali, condiziona, perciò,
l’individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile l’installazione
e l’utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo,
ancorandolo ai seguenti parametri:

– un elevato livello di
incidentalità  sul tratto di strada;

– la documentata
impossibilità  o difficoltà  di procedere alla contestazione immediata sulla
base delle condizioni plano-altimetriche e di traffico.

Quanto al primo parametro,
si sottolinea l’esigenza di compiere, per ciascun tratto di strada che si
richiede di sottoporre a controllo, un’accurata analisi del numero, della
tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali che vi si sono
verificati nel quinquennio precedente.

Infatti, secondo la
previsione normativa, l’impiego delle tecnologie di controllo del traffico, di
cui in argomento, è giustificato solo dalla gravità  del fenomeno
infortunistico rilevato sul tratto di strada, riconducibile nelle sue cause a
quei comportamenti per i quali è possibile l’utilizzo dei citati dispositivi
e mezzi tecnici di controllo, cioè l’eccesso di velocità  e la violazione
delle norme sul sorpasso.

Quanto al secondo
parametro di valutazione, è necessario preliminarmente evidenziare che i
fattori elencati nella norma (condizioni plano-altimetriche e di traffico) hanno
carattere tassativo ed impediscono di prendere in considerazione situazioni
ambientali diverse o altre esigenze, pur astrattamente rilevanti ai fini della
definizione dell’impossibilità  di fermo dei veicoli.

Nella valutazione occorre
aver riguardo innanzitutto alle condizioni plano-altimetriche del tratto
interessato considerando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i
seguenti elementi che condizionano l’operatività  della normale attività  di
vigilanza stradale:

· presenza di pi๠corsie
per ciascun senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate
separate, anche in ambito urbano, in cui mancano spazi idonei per fermare i
veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza;

· situazioni in cui
l’andamento della strada (curve) o il suo profilo altimetrico (dossi o
cunette) limitano la visibilità  e condizionano in modo negativo la possibilità 
di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata
o, comunque, in condizioni di sicurezza in corrispondenza del tratto di strada
interessato e in quello immediatamente successivo;

· condizioni particolari
di scarsa visibilità , legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente
ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le
caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo
del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa
l’ordinaria attività  di controllo.

Nella valutazione
complessiva dei fattori che concorrono alla definizione del parametro in
argomento dovranno essere considerate, inoltre, la composizione ed il volume di
traffico sulla strada. Infatti, a titolo esemplificativo, la presenza di un
traffico molto intenso e prevalentemente formato da veicoli pesanti rende
manifesta la difficoltà  in concreto di procedere al fermo dei veicoli anche su
strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto
interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti
fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare
pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione.

3. Procedimento di
individuazione ed emissione del decreto

Il procedimento di
individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il controllo,
finalizzato all’accertamento a distanza delle violazioni, è avviato sulla
base delle istanze presentate dagli organi di polizia stradale competenti per
territorio, corredato dagli elementi valutativi di seguito indicati completati
con il parere dell’ente proprietario o concessionario della strada.

3.1. Istanze degli organi
di polizia stradale

Ciascuna istanza deve
contenere almeno i seguenti elementi:

– localizzazione esatta
del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale corredata da
idonea documentazione fotografica e, ove possibile, da disegni, piantine o
planimetrie;

– studio statistico della
situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono
verificati negli ultimi 5 anni nel tratto o nelle immediate vicinanze con
l’indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle
conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate;

– analisi del traffico
riferita ad almeno una giornata lavorativa;

– relazione conclusiva del
responsabile dell’ufficio con la quale si illustrano le attività  di polizia
svolte sulla strada e le difficoltà  correlate all’utilizzazione degli
ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza
della circolazione, alla fluidità  del traffico, o all’incolumità  dei
conducenti controllati e del personale operante.

3.2. Parere dell’ente
proprietario o concessionario della strada

Il comma 2 dell’articolo
4 ha previsto che sulle istanze di individuazione dei tratti da sottoporre a
controllo si debbano esprimere gli enti proprietari delle strade (ai sensi
dell’art.14, c.3 C.d.S. il parere è espresso, per le strade in concessione,
dal concessionario).

Tale parere ha natura
obbligatoria e vincolante ed ha per oggetto soltanto la compatibilità  tecnica
dell’installazione o dell’utilizzazione dei dispositivi ai fini della
conservazione delle infrastrutture stradali e della tutela della fluidità  del
traffico e della sicurezza della circolazione.

Per facilitare l’attività 
istruttoria, soprattutto in fase di prima attuazione della disposizione, si
evidenzia l’opportunità  di avvalersi di strumenti pi๠flessibili di
comunicazione e di dialogo tra Amministrazioni, attraverso il ricorso a
conferenze di servizi o a valutazioni collegiali con la creazione di gruppi
misti di lavoro in cui, nel rispetto dell’autonomia di ciascun Ente, si
possano far emergere e valorizzare le esigenze e le esperienze di ciascuno.

3.3. Emissione del decreto
da parte del prefetto

In questa prima fase di
applicazione si dovrà  procedere ad una ricognizione complessiva di tutti i
tratti interessati, che si deve concludere entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della legge. Tale termine, di carattere ordinatorio, rappresenta un
impegno programmatico che serve soltanto a rafforzare il carattere d’urgenza
della misura con la conseguenza che i provvedimenti emessi dal Prefetto nei
primi 90 giorni di applicazione non pregiudicano la possibilità  di una
successiva ricognizione, pi๠accurata, del territorio in funzione dell’esigenza
di individuare altri tratti di strada da sottoporre a controllo remoto.

In analogia con quanto
previsto dal comma 2 del citato articolo 4, la procedura per l’adozione di
nuovi provvedimenti dovrà  concludersi entro 90 giorni dall’istanza presentata
dall’organo di polizia stradale.

4. Informazione
all’utenza

I decreti con i quali
vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l’installazione o
l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecni

https://www.litis.it

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