Penale

Per la sussistenza del vizio di motivazione il dedotto “travisamento della prova” deve avere carattere di decisività – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 13994 del 20/04/2006

Il vizio definibile come “travisamento della prova” consiste
nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della
valutazione di una prova ai fini della decisione. Tale dato probatorio,
travisato o omesso, deve avere il carattere della decisività nell’ambito
dell’apparato motivazionale sottoposto a critica
  

La vicenda –
Con ordinanza del 12.10.05,
il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, revocava la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei confronti di N.G. con ordinanza del GIP in
ordine al delitto di cui all’art. 416 bis c.p.

Contro tale decisione
proponeva ricorso l’ufficio del pubblico ministereo, chiedendo l’annullamento
della revoca del 12.10.05, sostenendo – premessi i gravi indizi in ordine alla
sussistenza del reato ” la violazione sia dell’art. 416 bis c.p. poichè il
provvedimento adottato trasformando gli elementi del reato di cui all’art. 416
bis, pretendeva che lo stesso si perfezionasse con gli elementi costitutivi del
delitto di cui all’art. 629 c.p., sia dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per aver il
Tribunale fatto riferimento alla decisione assunta nei confronti del coindagato
del N.G. ” per il quale era stata annullata l’ordinanza di custodia cautelare
per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza -, assumendone l’assoluta
analogia. 

La questione di diritto sollevata –
La soluzione del caso
dipende dalla interpretazione della formulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p.,
alla luce delle modifiche apportate dalla L. 20 febbrai 2006 n.46.

Si deve stabilire, in
sostanza, come interpretare il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. “agli
altri atti del processo” e valutare se in tale espressione possano rientrare
anche gli atti a contenuto meramente probatorio.  

Il testo dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e) – novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8
entrata in vigore il 9 marzo 2006 – stabilisce che il ricorso per Cassazione
puo’ essere proposto per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato
ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di
gravame".

La formula novellata ha
introdotto,cosi’, come nuova ipotesi di vizio della motivazione la
contraddittorietà della stessa, risultante non soltanto dal testo del
provvedimento impugnato, ma anche “da altri atti del processo specificatamente
indicati nei motivi di gravame”.

Confrontando il nuovo testo
dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con quello precedente alla novella si
rileva che le innovazioni introdotte riguardano:

a) la statuizione relativa
alla "contraddittorietà" della motivazione, che si aggiunge alle ipotesi di
mancanza o di  manifesta illogicità della motivazione stessa contemplate nel
vecchio testo della norma;
b) la previsione che il vizio della motivazione possa risultare (oltre che dal
testo del provvedimento impugnato) da "altri atti del processo";
c) l’indicazione che si deve trattare di atti "specificamente indicati nei
motivi di gravame".

Grazie a questa nuova
formulazione il Giudice di legittimità deve verificare che la motivazione della
pronuncia:

a) sia "effettiva" e non
meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti
essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione
delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le
affermazioni in essa  contenute; 
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" in
termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo
logico.

Occorre, tuttavia,  che gli
"atti del processo" su cui il ricorrente fa leva siano dotati di una particolare
forza esplicativa o dimostrativa e capaci di disarticolare il ragionamento
svolto dal giudicante e vanificare o da rendere manifestamente incongrua o
contraddittoria la motivazione.

Dal canto suo, pero’, il
Giudice di legittimità dovrà svolgere un controllo sulla persistenza o meno di
una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente,
a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". 

La soluzione
adottata dalla Corte –

Il nuovo vizio introdotto
dalla L. 46 del 2006  – afferma la Corte ” attinente sempre alla motivazione
estende il giudicato non solo al testo del provvedimento stesso ma anche ad
altri atti del processo.

Tale espressione ”
secondo la Corte ” non puo’ essere interpretata in senso limitativo di atti a
contenuto valutativo ma deve riferirsi anche ad atti a contenuto meramente
probatorio.

In tal modo la novella
introduce due vizi definibili come “travisamento della prova” che si realizza
qualora nella motivazione della sentenza viene riportata una informazione
rilevante che non esiste nel processo o qualora venga omessa la valutazione di
una prova decisiva.

Attraverso l’indicazione
della prova, travisata o omessa ” continua la Corte ” è possibile verificare la
correttezza della motivazione rispetto al processo.

Tuttavia il dato
probatorio che si denuncia travisato o omesso, deve avere carattere decisivo
nell’ambito dell’apparato motivazionale oggetto di critica.

Secondo la Corte la
nuova formulazione della lettera e) dell’art. 606 c.p.p. trova applicazione
anche nel giudizio incidentale cautelare e quindi anche nel caso in cui il P.M.
si trovi ad avere in appello una decisione diversa, e per lui sfavorevole,
rispetto a quella ottenuta in prima istanza.

La Corte ha rilevato,
inoltre, come la giurisprudenza abbia già stabilito che ” in tema di giudicato
cautelare, puo’ costituire fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario
già, a suo tempo, valutato ed a legittimare istanza di revoca della misura, il
fatto che, nell’ambito dello stesso procedimento, un altro indagato o imputato
abbia ottenuto una decisione favorevole” (Cass. Sez. 5 n. 21344 del 23.04.02 ”
30.05.02).


Facendo
leva su tali dati la Corte ha emanato il principio di diritto secondo cui:

“La nuova formulazione
dell’art. 606. lett. e) c.p.p., che in ragione delle modifiche apportate
dall’art. 8 l. n. 46 del 2006 consente il riferimento agli “altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, attiene anche agli atti
a contenuto probatorio e, per l’illustrazione delle censure sulla motivazione,
introduce il vizio definibile come < travisamento della prova >, consistente
nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della
valutazione di una prova ai fini della decisione, accomunate dalla necessità
che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività
nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica”.
 

 (Lorenzo Sica, ©
Litis.it, 31 Maggio 2006)


CASSAZIONE PENALE, Sezione
II, Sentenza n. 13994 del 20/04/2006

(Presidente R.A. Sebastiano, Relatore G. Casucci)  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 12
ottobre 2005, il Tribunale di Palermo, riesame, revocava la misura della
custodia in carcere applicata nei confronti di N. G. con ordinanza del GIP in
sede in ordine al delitto di cui all’ art. 416 bis c.p..

Il Tribunale riteneva che
la decisione già assunta nei confronti del coindagato Di G. R., a seguito dell’
annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, assumeva particolare
rilievo in relazione alla valutazione della condotta contestata al N., perchè
la vicenda (relativa all’ acquisizione della società coop. A r.1. M.) da cui
era stata desunta la sua partecipazione all’ associazione mafiosa è analoga a
quella di Di G..

Contro tale decisione ha
proposto tempestivo ricorso 1′ ufficio del P.M., il quale, premesso che in
ordine alla sussistenza della gravità indiziaria si era formato nei confronti
di N. G. il giudicato cautelare, ne ha chiesto 1′ annullamento per i seguenti
motivi: – violazione dell’ art. 416 bis c.p. per avere il provvedimento
impugnato trasformato arbitrariamente la nozione di intimidazione mafiosa in
quella più restrittiva di violenza o minaccia, la nozione di coazione
psicologica in quella di costrizione e la finalità di prevaricazione mafiosa
nella realizzazione di un evento di danno altrui, pretendendo quindi che il
reato in esame si perfezionasse con gli elementi costitutivi del delitto di cui
all’ art. 629 c.p.; – violazione dell’ art. 606 lett. e) c.p.p. per avere il
Tribunale fatto esplicito riferimento alla decisione assunta nei confronti di Di
G., assumendone 1′ assoluta analogia con quella di N., senza tenere conto non
soltanto che 1′ annullamento per la posizione di Di G. era stato disposto con
rinvio (ed in tal sede 1 Tribunale aveva frainteso il dictum della S.C.
avendo omesso di considerare i parametri imposti, fra i quali, come indice
rivelatore, era imposto 1′ accertamento sulle condizioni patrimoniali della
società M., senza spendere una parola sull’ elemento dell’ affectio
soczetatis)
ed escludendo qualsiasi valore alle dichiarazioni rese da V. C.
il 4 maggio 2003 in ordine alle confidenze ricevute dal N., nonostante il loro
chiaro significato, sul cui contenuto è stata omessa ogni valutazione.  

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato innanzi tutto
che in relazione alla posizione di N. G. si è formato il c.d. giudicato
cautelare, in quanto il ricorso da lui proposto contro 1′ ordinanza dei
Tribunale di Palermo del 4 marzo 2005, che aveva rigettato la richiesta di
riesame contro il provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere,
era stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte dell’ 8 giugno
2005. Il collegio condivide la regola interpretativa secondo la quale "in tema
di giudicato cautelare, puo’ costituire fatto nuovo, idoneo a modificare il
quadro indiziario già, a suo tempo, valutato ed a legittimare istanza di revoca
della misura, il fatto che, nell’ambito dello stesso procedimento, un altro
indagato o imputato abbia ottenuto una decisione favorevole." (Cass.Sez. 5, n.
21344 del 23/04/2002 – 30/05/2002).

Tuttavia 1′ effetto
estensivo dell’ impugnazione in materia cautelare (art. 587 c.p.p.) in
conseguenza della frammentazione del procedimento (derivante dalla diversità
dei mezzi di impugnazione proposti) non è precluso solo allorchè il vizio del
provvedimento cautelare sia cosi’ radicale da essere necessariamente comune a
tutti i coindagati (Cass, Sez. 5, 24.36.5.2004 n. 21641)

Nel caso in esame, la
circostanza che nei confronti del coindagato Di G. R. il medesimo Tribunale (a
seguito di annullamento con rinvio dell’ ordinanza del Tribunale di Palermo in
sede di riesame) abbia annullato 1′ ordinanza di custodia cautelare per aver
ritenuto nei suoi confronti  l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in
relazione al delitto di partecipazione alla medesima associazione di tipo
mafioso, non sembra assumere decisivo rilievo, posto che per la posizione dell’
odierno resistente la Corte di Cassazione ha ritenuto che "il Tribunale di
Palermo….ha fornito un’ attenta analisi della vicenda nel suo complesso e
delle condotte direttamente imputabili a G. N. ( ) non solo tramite le
dichiarazioni (anche queste estremamente significative, reiterate e ribadite
anche a soggetti terzi) di Di G. R., ma altresi’ tramite riscontri esterni
diversi (vedi le dichiarazioni rese dal collaborante C. V. in data
4.5.2003)….".

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