Norme & Prassi

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) – DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n.195


DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n.195

Attuazione  della  direttiva  2003/10/CE relativa all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
(GU n. 124 del 30-5-2006)
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE,
della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della
direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE,
della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e
della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª
del Senato della Repubblica, nonchè delle Commissioni riunite XI e
XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, della salute, delle attività produttive, per gli affari
regionali e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del
1994», il titolo è sostituito dal seguente: «Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro.».

                               Art. 2.
Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo
n. 626 del 1994
1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, è
inserito il seguente:
«Titolo V-bis
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-bis.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in
particolare per l’udito.
Art. 49-ter.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della
pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata
lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale
ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro,
incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione
giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49-quater.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in
relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A)
e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e
ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e
ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della
attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile
sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come
dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di
esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i
rischi associati a tali attività.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4,
il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in
considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all’articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti
sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra
rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il
rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai
costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti
disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre
l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con
adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo’
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento
di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle
condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche
del rumore da misurare, della durata dell’esposizione, dei fattori
ambientali e delle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. I
metodi utilizzati possono includere la campionatura, purchè sia
rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona
tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore
di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni
determinate secondo la prassi metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli
49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed è documentata in
conformità all’articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono
programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da
personale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio di
prevenzione e protezione di cui all’articolo 8. In ogni caso il
datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di
notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
Art. 49-sexies.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore di
lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni
caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione,
mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità
dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo
49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono
oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di
misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al
rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle
stesse è limitato, ove cio’ sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore
benefici dell’utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal
datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art. 49-septies.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non
possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di
cui all’articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione
individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel
Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori
inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra
dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell’udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che
consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al
minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell’udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal
lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di
esposizione.
Art. 49-octies.
Misure per la limitazione dell’esposizione
1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite
di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in
applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni
superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di
sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare
che la situazione si ripeta.
Art. 49-nonies.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il
datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali
o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati
in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, con
particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte
a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore,
incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui
all’articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore
effettuate in applicazione dell’articolo 49-quinquies insieme a una
spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
dell’udito;
f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare
sintomi di danni all’udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all’obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l’esposizione al rumore.
Art. 49-decies.
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i
valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione,
su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma
l’opportunità.
3. Nel caso i

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