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Dipendenti Inps: nel tfr va considerata l’indennità di funzione e garanzia – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 8923 del 13/04/2007

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Sia Le indennità di
funzione che quelle di garanzia della retribuzione fanno parte della base di
calcolo della T.F.R. Secondo la Sezione Lavoro della Cassazione in ordine all’indennità
di funzione, va richiamata la disciplina recata dalla L. 9 marzo 1989, n. 88,
art. 15, comma 2. In sede di contrattazione articolata sono individuate
posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della
categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le
indennità per l’effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al
personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria.
Le funzioni indennizzabili e l’ammontare delle predette indennità sono definite
sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello
di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione
a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a
funzioni di elevata specializzazione dell’area informatica, ad attività
ispettive di particolare complessità, nonchè a funzioni vicarie. I dirigenti
preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità
di cui al presente comma.

Nella
fattispecie non è
contestato in fatto che il dipendente percepisse tale indennità al momento
dell’estinzione del rapporto di impiego, non puo’ quindi dubitarsi del carattere
fisso e continuativo, non rilevando la possibilità meramente astratta di
modifiche nel quantum, o addirittura di soppressione con la cessazione della
preposizione agli incarichi cui la legge si riferisce. La giurisprudenza della
Corte, infatti, da tempo precisa che per retribuzione "contingente" deve
intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità,
transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate
alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività
dell’attribuzione patrimoniale (Cass. 25 novembre 2005, n. 24875).

 

CASSAZIONE CIVILE,
Sezione Lavoro, Sentenza n. 8923 del 13/04/2007


Svolgimento del processo

Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Firenze ha definito il
giudizio d’impugnazione della decisione del Tribunale di Pistoia in data
13.1.2003, rigettando l’appello principale dell’Inps ed accogliendo quello
incidentale di S.L., dipendente dell’Istituto cessato dal servizio il 30.4.1999,
pronunciando la condanna dell’ente datore di lavoro al pagamento delle
"differenze dell’indennità di buonuscita, tenuto conto dell’indennità di
funzione e dell’assegno garanzia retribuzione".

La Corte di Firenze ha
premesso che, ai sensi dell’art. 5 del regolamento per il trattamento di
previdenza e quiescenza del personale dipendente dall’Inps, sono computabili, ai
fini della buonuscita, lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo, mentre l’art. 34 dello stesso regolamento si riferisce al
parametro dell’ultima retribuzione annua spettante. Ha, quindi, accertato che l’indennità
di funzione era collegata alla qualifica e corrisposta anche in difetto di
prestazione lavorativa; che l’assegno garanzia retribuzione (voce in cui erano
confluiti il salario di professionalità e il trattamento ABC, come previsto dal
contratto collettivo integrativo) aveva il carattere della fissità e
continuità (il salario di professionalità non era più collegato ai progetti
di riorganizzazione del lavoro e il trattamento ABC era connesso alla qualifica)
ed infatti, al pari dell’indennità di funzione, risultava dai prospetti-paga
corrisposto ogni mese in misura fissa.
La cassazione della sentenza è domandata dall’Inps con ricorso per un unico
motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378
c.p.c., al quale resiste con controricorso L. V..

Motivi della decisione

Con
l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di
motivazione, si deduce che erroneamente la sentenza impugnata aveva tenuto
presente la disciplina di cui all’art. 2120 c.c., mentre l’indennità di
buonuscita a carico dell’Inps trovava regolamentazione esclusiva nelle
disposizioni della L. 17 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 14, ed in quelle recate
dal regolamento del personale; che la sentenza impugnata aveva ignorato il
principio secondo il quale non esiste nell’ordinamento un principio inderogabile
di onnicomprensività della retribuzione, cosicchè, un elemento retributivo
puo’ essere computato ai fini di determinati istituti cd. di "retribuzione
indiretta" solo se espressamente contemplato dalle fonti di disciplina degli
stessi istituti; che risultava altresi’ contraddetto il principio secondo cui le
indennità di buonuscita sono computate esclusivamente con riferimento alle voci
retributive indicate e assoggettate a contribuzione; che non sussisteva il
carattere di fissità e continuità degli elementi retributivi in questione: l’indennità
di funzione è collegata ad incarichi particolari ai sensi della L. n. 88 del
1989, art. 15, mentre il salario di professionalità dipende dal raggiungimento
degli obiettivi di piano.
La Corte giudica il ricorso non fondato.
Ai sensi della L. 20 marzo 1975, n. 70 – Disposizioni sul riordinamento degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (PARASTATO) -,
all’atto della cessazione dal servizio spetta al personale un’indennità di
anzianità, a totale carico dell’ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio
annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui
esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato (art. 13, comma 1).
L’art. 31 della stessa legge (Diritti acquisiti), con riferimento al nuovo
sistema di determinazione del regime normativo ed economico, ha disposto che il
primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi
gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di
entrata in vigore della nuova disciplina. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, poi, i
fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono
conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il quadro normativo conduce ad affermare: che ai dipendenti dell’Inps compete
un’indennità di fine rapporto di natura retributiva e non previdenziale (è
qualificata dalla legge come "indennità di anzianità" ed è dovuta dallo
stesso ente datore di lavoro, sulla base del rapporto di impiego e non di un
distinto rapporto previdenziale); che il trattamento già previsto dal
regolamento del personale continua ad applicarsi ove porti ad un risultato di
maggior favore rispetto a quello legale per il personale già in servizio.


Pertanto, la "buonuscita" prevista dal regolamento dell’Inps del 1971 (artt. 5 e
34) sostituisce l’indennità di anzianità a condizione che assicuri un
trattamento di maggior favore.
Sono prive, pertanto, di base legale tutte le argomentazioni del ricorrente che
richiamano i principi e le regole proprie del trattamento previdenziale di
buonuscita, dovuto da soggetto diverso nell’ambito di rapporto previdenziale,
distinto da quello di impiego, e nella necessaria correlazione tra contribuzione
e prestazione (per l’impiego statale, secondo il disposto del D.P.R. n. 1032 del
1073, art. 38, e della L. n. 75 del 1980, art. 2 ed della L. n. 87 del 1994,
art. 1). Già il riferimento della L. n. 70 del 1975 all’ultimo stipendio
complessivo in godimento, letto in coerenza con la qualificazione come
indennità di anzianità, consentirebbe di ritenere che siano stati richiamati i
criteri di computo dettati dall’art. 2221 c.c. (nel testo anteriore alla
sostituzione operata dalla L. n. 297 del 1982, art. 1).

Ma non
è necessario approfondire questo problema interpretativo, atteso che l’art. 5
del regolamento Inps, con il riferimento allo stipendio e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo enuncia certamente la medesima nozione
onnicomprensiva della retribuzione di cui all’art. 2221 c.c. nel testo
originario, mentre l’art. 34 richiama, appunto, la nozione di "retribuzione".
Cio’ premesso, in ordine all’indennità di funzione, va richiamata la disciplina
recata dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, comma 2: In sede di contrattazione
articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da
attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica
e vengono determinate le indennità per l’effettivo espletamento delle funzioni
medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste
dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l’ammontare delle
predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del
grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione
professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti
di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione
dell’area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità,
nonchè a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della
corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma.
Siccome non è contestato in fatto che il dipendente percepisse tale indennità
al momento dell’estinzione del rapporto di impiego, non puo’ dubitarsi del
carattere fisso e continuativo, non rilevando la possibilità meramente astratta
di modifiche nel quantum, o addirittura di soppressione con la cessazione della
preposizione agli incarichi cui la legge si riferisce. La giurisprudenza della
Corte, infatti, da tempo risalente precisa che per retribuzione "contingente"
deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di
occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti
retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non
definitività dell’attribuzione patrimoniale (vedi, tra le numerose, Cass. 25
novembre 2005, n. 24875).
In ordine all’assegno di "garanzia retributiva", la censura è inammissibile.
Il ricorrente afferma l’estraneità alla normale retribuzione di emolumenti
provvisori aventi carattere precario ed accidentale, vale a dire quelle
componenti retributive, che, essendo connesse a situazioni congiunturali ed a
fatti occasionali o all’avverarsi di condizioni o di eventualità imprevedibili
e non del tutto indipendenti dalla casualità, come il raggiungimento di un
determinato risultato, non possono essere considerati componenti della
retribuzione definitivamente ed irreversibilmente acquisite, nè comunque
componenti fisse ed invariabili di essa.
La tesi è certamente rispondente al dato normativo, come conferma la L. 24
dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, autenticamente interpretato dalla L. 23
dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 226, le cui disposizioni escludono dal
trattamento fisso e continuativo la retribuzione di risultato ed altre voci
retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o
obiettivi.
Ma, sulla premessa di questo principio di diritto, il ricorrente aveva l’onere
di criticare, sotto il profilo della violazione delle regole
sull’interpretazione e del vizio di motivazione, l’accertamento di fatto secondo
cui, in base alla contrattazione collettiva integrativa (che, a differenza del
contratti nazionale del settore pubblico, non puo’ essere conosciuta dal giudice
di legittimità: vedi, tra le altre, Cass. 16059/2004), l’assegno in questione
aveva assunto natura di componente fisso e continuativo della retribuzione,
parametrato alla qualifica e funzionale al mantenimento del livello retributivo
acquisito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese e degli onorali del giudizio di cassazione, nella misura determinata in
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione, liquidate in Euro 11,50 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., e
degli onorali in complessivi Euro 2.000,00.

Cosi’
deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 febbraio
2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007

 

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