Amministrativa

L’accesso ai dati sullo stato di salute può essere consentito per tutelare interessi superiori – TAR CALABRIA, Sez. Reggio Calabria, Sentenza n. 866 del 13/09/2007

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La domanda di
esaminare documenti contenenti i dati di salute di un soggetto deve essere
accolta quando la loro visione serve al richiedente per esercitare un’eventuale
azione giudiziaria per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti; cio’ è
possibile poichè il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, è
considerato prevalente sul diritto alla riservatezza. La visione puo’ essere
autorizzata senza la necessità di effettuare una valutazione preventiva sul
carattere essenziale degli atti per l’esercizio dell’eventuale azione
giudiziaria.

 


Sull’argomento vedi anche:



Marco Martini: Diritto di accesso tra tutela della privacy e della sicurezza
pubblica

 

 


TAR CALABRIA,
Sez. Reggio Calabria, Sentenza n. 866 del 13/09/2007

(Presidente: Caruso; Estensore: Nunziata)

FATTO

Espone in
fatto l’odierna ricorrente che il proprio dipendente sig. A, a far data dal
30/11/2006, presentava certificazione medica attestante una indisponibilità a
prestare l’attività lavorativa in quanto malato; lo stato di indisponibilità
si è protratta con certificazione medica avallata dall’I.N.P.S., cio’ in
coincidenza con il trasferimento disposto nei confronti del dipendente a
decorrere dall’1/12/2006 e con la richiesta inoltrata dalla ricorrente affinchè
l’I.N.P.S. svolgesse ulteriori controlli circa l’idoneità fisica del dipendente
con riserva di accertamenti presso istituto di diritto pubblico ex art.5, comma
3, della Legge n.300/1970. Di qui la richiesta di accesso agli atti del
procedimento afferente le prestazioni economiche di malattia del sig. A,
rigettata dall’I.N.P.S. con la motivazione che nella fattispecie, premesso che
si puo’ prestare assicurazione circa la correttezza del procedimento
amministrativo seguito, prevarrebbe il diritto alla riservatezza sui dati idonei
a rivelare lo stato di salute.

Benchè il
ricorso sia stato ritualmente notificato, l’I.N.P.S. non si è costituito in
giudizio.

Alla Camera
di Consiglio del 13 settembre 2007 la causa è stata chiamata e trattenuta per
la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. Con
l’odierno ricorso viene lamentata la violazione della Legge n. 241/1990 nella
parte in cui si disciplina l’accesso ai documenti a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonchè l’illogicità
manifesta per contraddittorietà della motivazione ed erroneità
dell’applicazione di legge da cui sarebbero inficiati la nota di rigetto
dell’istanza di accesso.

2. Il
Collegio ritiene di in via preliminare di ribadire in tale occasione che il fine
primario della normativa sull’accesso va individuato proprio nella necessità di
assicurare la trasparenza amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale
dell’azione pubblica; non si puo’ ignorare la portata innovativa della legge n.
241/90 nella parte in cui essa fonda e dà facoltà di azione e di difesa ad una
libertà certo presupposta fra i diritti della persona, ma al tempo stesso priva
di pretese di godimento in assenza di una puntuale disciplina a livello
costituzionale.

La normativa
in materia di accesso, anche a seguito delle modifiche del 2005, è ispirata al
valore funzionale dell’informazione, avuto riguardo ad una qualificazione
soggettiva non generalizzata, ma nei confronti di soggetti privati, compresi
quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

2.1 Le
disposizioni della legge n. 241/1990, come modificate dalla legge n. 15/2005,
affermano che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio
generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, attenendo ai livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Mentre originariamente la locuzione
"diritto di accesso" sollevava dubbi sulla qualificazione come diritto
soggettivo o interesse legittimo, ora si parla di "diritto degli interessati di
prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi", nel senso che
l’esame e l’estrazione di copia del documento sono modalità congiunte
dell’esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta. L’obiettivo è
di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale, mentre l’art. 10 della legge 241


rimasto immutato dopo le recenti modifiche ha riguardo ad un accesso
partecipativo, con l’obiettivo di assicurare la pienezza del contraddittorio e
della partecipazione a quanti sono coinvolti in un procedimento amministrativo
che li riguarda (T.A.R. Lazio, Roma, I, 15.12.2000, n. 12144).

Anche la
configurazione introdotta dalla legge n. 205/2000 non ha modificato la
originaria natura di istituto mirato al conseguimento della conoscibilità della
documentazione, indipendentemente dall’esistenza attuale o eventuale di un
processo in cui tale documentazione possa essere funzionalizzata ai fini della
sua decisione e quindi come istituto non diretto ad acquisire soltanto gli atti
strumentalmente preordinati alla decisione nel merito del ricorso principale
(ord.za T.A.R. Lazio, Roma, II, 10.3.2001, n. 1834).

3.
Puntualizzato che il diritto del cittadino all’informazione si connota
certamente come interesse personale e concreto, serio e non emulativo nè
riducibile a mera curiosità, si deve sottolineare che nella fattispecie in
esame rilevano i dati cd. "sensibili", che sono oggetto di una disciplina
particolarmente pregnante sotto il profilo della salvaguardia della privacy del
titolare.

3.1La
normativa in materia di accesso, nella sua originaria impostazione, andava
interpretata nel senso della prevalenza del diritto di accesso, esercitato per
la necessità di difendere un interesse giuridico, sull’opposto interesse alla
riservatezza, peraltro nei limiti della semplice visione dell’atto senza
estrazione di copia (Cons. Stato, A.P., 4.2.1997, n. 5).

A seguito
dell’entrata in vigore della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 ("Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") la
problematica è stata rimessa in discussione; particolarmente controversa si è
rivelata la questione del diritto di accesso a documenti contenenti "dati
sensibili" ai sensi dell’art. 22 della medesima legge, ossia "dati personali
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonchè [ ] lo stato di salute e la vita sessuale".

3.2 Al
riguardo la giurisprudenza ha oscillato tra una posizione favorevole a ritenere
che l’applicabilità della legge 31 dicembre 1996 n. 675 non comporta un regime
di assoluta riservatezza dei dati sensibili in possesso dell’amministrazione,
dovendosi verificare caso per caso se sussistono altri diritti o interessi,
meritevoli di pari o superiore tutela (Cons. Stato, V, 2.12.1998, n. 1725), e
l’opposta posizione secondo cui, nell’ipotesi in questione, il diritto alla
difesa prevale su quello alla riservatezza solo se una disposizione di legge
espressamente consenta al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati
oggetto della richiesta (Cons. Stato, VI, 26.1.1999, n. 59).

4. E’
successivamente intervenuto l’art. 16 del decr. legisl. 11 maggio 1999, n. 135,
che ha stabilito quanto segue:

"1. Ai sensi
dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di
dati:

a) volti
all’applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) necessari
per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche
da parte di un terzo, o per cio’ che attiene alla riparazione di un errore
giudiziario o di un’ingiusta restrizione della libertà personale;

c) effettuati
in conformità alle leggi e ai regolamenti per l’applicazione della disciplina
sull’accesso ai documenti amministrativi.

2. Quando il
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere,
di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello
dell’interessato".

4.1
Un’importante decisione del Consiglio di Stato (VI, 30.3.2001, n. 1882),
nell’interpretare la nuova normativa, ha ritenuto:

– che il
legislatore abbia inteso dettare una regolamentazione ad hoc per quella
specifica categoria di dati sensibili che, idonei a rivelare lo stato di salute
dell’interessato, richiedono una rafforzata garanzia di adeguata protezione,
senza che cio’ implichi, peraltro, la relativa sottrazione ad ogni forma di
disvelazione;

– che va
ritenuto prevalente il diritto di accesso (ancorchè nella forma meno incisiva
della sola visione, senza estrazione di copia) sulla riservatezza, anche intesa
nel suo nucleo più intimo costituito dai dati sensibili, a condizione che la
conoscenza degli stessi sia necessaria per provvedere alla cura o difesa di
interessi giuridici;

– che la
formulazione del comma 2 dell’art. 16, contenente il riferimento alla sola lett.
b) del comma 1, non induce di per sè ad escludere l’intera materia dell’accesso
ai documenti amministrativi (cui espressamente si riferisce la lett. c dello
stesso comma 1), dal raggio applicativo della più rigorosa disciplina dettata
con riguardo ai dati involgenti la salute e la vita sessuale, dovendosi
ricostruire i rapporti tra le previsioni di cui alle lett. b) e c), non già in
termini di alternatività, bensi’ di mera specificazione;

– che la
menzionata disposizione ha inteso avere riguardo ad ogni forma di trattamento
resa necessaria per l’esercizio del diritto di difesa, ed anche quindi a quella
diretta a soddisfare istanze di ostensione di documenti amministrativi;

– che,
applicato alla materia dell’accesso ai documenti amministrativi, il citato art.
16, co. 2, l. n. 135/99, lungi dal risolvere in astratto il frequente conflitto
tra ansia di conoscenza e protezione di quel nocciolo duro della privacy
costituito dai dati afferenti allo stato di salute, rimette alla ponderazione
comparativa e concreta della stessa Amministrazione, ed in sede di controllo del
Giudice, la soluzione del contrasto: nell’indicare il parametro alla stregua del
quale il bilanciamento deve essere caso per caso e

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