CivileGiurisprudenza

Gestione del portafoglio. Si può agire per i danni da mala gestio anche se non si impugna il rendiconto periodico – Cassazione Civ., Sent. 24548/2010

Con riguardo al contratto di gestione patrimoniale, il rendiconto periodicamente inviato al cliente dalla società di gestione di portafogli costituisce un vero conto di gestione, ma la normativa di settore non pone alcun termine entro cui il cliente sia onerato della contestazione del rendiconto, né si dà applicazione analogica dell’art. 119 t.u.b. e dell’art. 1832 c.c. in tema di approvazione tacita dell’estratto conto bancario: pertanto, il mancato reclamo entro il termine prefissato non comporta la decadenza dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore, sebbene il comportamento complessivo del cliente, che, come quello del gestore deve essere improntato a buona fede, possa essere valutato dal giudice nel contesto delle risultanze istruttorie.

Osserva la Cassazione che i rendiconti periodici inviati dal gestore portafogli ai propri clienti non sono un mero riepilogo di dati storico contabili, bensì dei veri e propri rendiconti di gestione. E’ quanto si ricava con assoluta chiarezza dalla normativa primaria e secondaria emanata  per disciplinare tali rendiconti.
Da questa premessa non consegue però necessariamente che il cliente decada dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore qualora, con riferimento al periodo cui un determinato rendiconto si riferisce, se non abbia contestato detto rendiconto entro un termine prefissato. Ovviamente il comportamento passivo del cliente, che al pari di quello del gestore deve essere improntato a buona fede, potrà essere valutato dal giudice, nel contesto complessivo delle risultanze sottoposte al suo esame; ma nessun meccanismo di approvazione implicita del conto in conseguenza dell’omessa contestazione entro uno specifico termine è previsto dalla normativa di settore, nè si può postulare un’applicazione analogica delle disposizioni dettate dall’art.119 del testo unico bancario e dall’art.1832 c.c in tema di approvazione tacita degli estratti conto bancari, attesa la differenza di contenuto e di funzione tra questi ultimi ed i rendiconti di gestione dei quali qui si discute (per non dire, poi, che anche l’approvazione tacita del conto prevista da tali ultime norme è limitata alla conformità dei dati contabili alle singole operazioni da cui derivano e non implica un esonero generalizzato da responsabilità della banca verso il correntista).

Resta l’eventualità che l’approvazione tacita del conto derivi dalla volontà negoziale delle parti, per essere stata contemplata nel contratto di gestione da esse stipulato.
In tale evenienza, la clausola contrattuale volta a stabilire un termine di reclamo nei riguardi del rendiconto inviato dal gestore al cliente per essere validamente pattuita, comportando una previsione di decadenza, richiede l’approvazione specifica per iscritto, necessaria per le cossidette clausole vessatorie

(Litis.it, 21 Dicembre 2010 – Nota di Marco Martini)

Allegato pdf: Sentenza n. 24548 del 2 dicembre 2010
(Sezione Prima Civile, Presidente  C. Carnevale, Relatore R. Rordorf)

 

 

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