CivileGiurisprudenza

Valida la multa all’automobilista che parla al telefonino, anche se i vigili procedevano in senso contrario – Cassazione Civile, Sentenza n. 4219/2011

Se, relativamente ad un verbale di contestazione, si vogliono dedurre errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 42219 del 21 dfebbraio 2011 relativa ad un caso in cui è stata ritenuta valida la multa elevata ad un automobilista che si intratteneva al telefono cellulare mentre era alla guida della suo automobile. I vigili, i quali incrociavano l’auto del trasgressore proveniendo nel senso di marcia opposto, provvedevao a redigere il verbale di contestazione, poi impugnato dal trasgressore sul presupposto di un errore nella percezione di quanto visto dai verbalizzanti.

Sul punto la Seconda Sezione Civile della Casazione ha chiarito che nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostante di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenuta alla presenta del pubblico ufficiale, rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti a dell’effettivo svolgersi dei fatti.

Sicchè, la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenta fa sì che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano svista o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232).

(Litis.it, 24 Febbraio 2011 – a cura dell’Avv. Marco Martini)

Cassazione Civile, Sezione Seconnda, Sentenza n. 4219 del 21/02/2011
(Presidente, Settimj – Relatore, Giusti)

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“La s.r.l. B.M., proprietaria dell’autovettura Citroen  tg. XXXX, ha proposto opposizione al verbale, elevato dalla Polizia municipale di Pontassieve, con cui era stata ad essa contestata, quale responsabile in solido, la violazione dell’art. 173, commi 2 e 3, del codice della strada (utilizzo del telefono cellulare durante la guida).

Il Giudice di pace di Pontassieve ha accolto l’opposizione.

Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2009, ha rigettato l’appello del Comune.

Ha rilevato il giudice del gravame che non bastava richiamare la fede privilegiata rivestita dal verbale di accertamento redatto dai vigili urbani per sostenere la fondatezza della contestazione, giacché nella specie la visione della condotta era avvenuta da parte di agenti della polizia municipale procedenti in senso contrario, che si trovavano a loro volta su un’autovettura in movimento, di talché il loro punto di osservazione era passibile di errore.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ricorso il Comune, con atto notificato il 23 ottobre 2009, sulla basa di due motivi.

L’intimata non ha resistito.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e pone il quesito di diritto se, ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 173, commi 2 e 3 del codice della strada, alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all’uso del telefono cellulare da parte; del conducente del veicolo possa essere attribuita fede privilegiata anche in caso di legittima mancata contestazione immediata.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17355 del 24 luglio 2009), secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostante di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenuta alla presenta del pubblico ufficiale, rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti a dell’effettivo svolgersi dei fatti.

Tale pronuncia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultante del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a di distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenta, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano svista o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232).

Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, relativo al vizio di motivazione.
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – può essere decisa nel merito con il rigetto della proposta opposizione;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione al verbale. Condanna. la s.r.l. B.M. di A. al pagamento delle spese processuali sostenuta dal Comune, che liquida, per la fase dinanzi al Tribunale, in Euro 600, di cui Euro 280 per diritti, Euro 220 per onorari ed Euro 100 per anticipazioni, oltre a spese generali a ad accessori di legge, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Depositata in cancelleria il 21 febbraio 2011

 

Un pensiero su “Valida la multa all’automobilista che parla al telefonino, anche se i vigili procedevano in senso contrario – Cassazione Civile, Sentenza n. 4219/2011

  • claudio sanna

    Salve a tutti, volevo sapere se devo pagare due multe arrivatami la prima il 14 febbraio2012 per una infrazione del 11/11/2011, la seconda arrivata il 17/02/2012 per un infrazione del21/10/2011.
    posso avvalermi della nuova legge che le multe dovrebbero essere notificate entro 6o giorni dall’infrazine?
    E se cosi fosse come devo muovermi?

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *