AmministrativaGiurisprudenza

Valutazione diploma di Terapista della riabilitazione ai fini di equipollenza con quello di fisioterapista – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3562/2011

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3562 del 13/06/2011

FATTO

Con la sentenza gravata il primo giudice ha accolto il ricorso con cui l’odierna appellata ha impugnato la determinazione assunta dal dirigente scolastico dell’Istituto superiore “G. Saffi” di Forlì in data 17 dicembre 2008, con cui si è disposto che il punteggio totale attribuito alla stessa appellata nella graduatoria di circolo e di istituto, terza fascia personale Ata, sia di punti 25,42 anziché 27,42 come decretato il 14 novembre 2008.

Nel dettaglio, all’appellata non è stato riconosciuto il diploma di Terapista della riabilitazione conseguito il 5 luglio 1993 presso l’Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro, non essendo stata provata l’equipollenza di tale titolo con quello di fisioterapista.

Nell’accogliere il ricorso, il giudice di primo grado ha valorizzato quanto disposto dal D.M. 27 luglio 2000, all’articolo 1, laddove prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, co. 3, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come indicati nella sezione B della tabella allegata, sono equipollenti -ai sensi dell’art. 4, co. 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42- al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 741, del Ministro della Sanità indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base; ha quindi concluso sostenendo che l’attività del terapista della riabilitazione è riconducibile alla figura professionale sanitaria del fisioterapista.

Propone gravame l’Amministrazione ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

Ritiene il Collegio al riguardo dirimente osservare che il D.M. 27 luglio 2000 -come osservato dal giudice di primo grado nell’accogliere il ricorso- prevede certo che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, co. 3, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come indicati nella sezione B della tabella allegata, sono equipollenti -ai sensi dell’art. 4, co. 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42- al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 741, del Ministro della sanità indicato nella sezione A della stessa tabella; lo stesso decreto circoscrive in modo espresso tuttavia, sul versante funzionale, la operata valutazione di equipollenza, disponendo che la stessa rileva “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.

Viceversa, per quel che attiene alla valutabilità dei diplomi universitari ai fini dell’inserimento in graduatoria per assistente amministrativo in un istituto scolastico il D.M. 26 giugno 2008, n. 59, pur prevedendo espressamente la valutabilità del diploma Isef o di quelli di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e presso le Accademie di belle arti, non contiene alcun riferimento al diploma di fisioterapista né a diplomi allo stesso dichiarati equipollenti.

Più nel dettaglio, il citato decreto ministeriale non contempla il titolo posseduto dall’appellata, certo non qualificabile quale diploma di laurea, tra i diplomi universitari ammessi.

Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l’appello.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *