La Corte di cassazione ha stabilito, con ordinanza del 20 aprile 2012, n. 6246, che spetta al contribuente che impugna il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso dimostrare l’illegittimità del diniego; l’Amministrazione finanziaria, da parte sua, non è vincolata a una specifica motivazione di rigetto.
Il fatto
Sul silenzio rifiuto opposto dall’ufficio – per mancanza dei requisiti previsti – a istanza di rimborso Irpef liquidata sulla somma ricevuta a titolo di incentivo all’esodo, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, del Dpr n. 917/1986, continua…


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