Norme & Prassi

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonchè tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19 e 26 2002

Testo approvato dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione
politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria
pubblica nonchè tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali
fissate per il giorno 19 maggio ed il giorno 26 maggio 2002.

 

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà  di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità ,
dell’indipendenza, dell’obiettività  e della apertura alle diverse forze
politiche nel sistema radiotelevisivo, nonchè la tutela delle pari
opportunità  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo
1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla
legge 4 febbraio 1985, n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto
1990, n. 223, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo
1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio
ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in
periodo elettorale e le relative potestà  della Commissione, la legge 10
dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonchè, per
l’illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l’articolo 19
della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) vista, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni
elettorali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;

f) rilevato che con decreto del Ministro dell’interno del 4 febbraio
2002 è stata fissata per il giorno 26 maggio 2002 la data per lo
svolgimento delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di
settecentottantotto comuni e del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di dieci province, con eventuale turno di
ballottaggio previsto per il giorno 9 giugno 2002;

g) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige";

h) vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n.
5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni;

i) visto il decreto del Presidente della giunta regionale del
Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante "Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali";

j) vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n.
10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1
Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige";

k) rilevato che con decreto del Presidente della regione autonoma
Trentino-Alto Adige del 20 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 19
marzo 2002 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di quattro
comuni;

l) visto lo Statuto della regione autonoma Valle d’Aosta;

m) vista la legge della regione autonoma Valle d’Aosta 9 febbraio 1195,
n. 4, recante elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del
consiglio comunale, e successive modifiche;

n) rilevato che con decreto della regione autonoma Valle d’Aosta 13
febbraio 2002, sono state fissate per il 9 maggio le elezioni del sindaco
e del consiglio comunale di tre comuni;

o) visto lo Statuto regionale della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;

p) vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21
aprile 1999, n. 10, recante "norme in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonchè modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n.
14" e successive modifiche;

q) rilevato che con decreto della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 15 marzo 2002, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002,
l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di ventuno comuni;

r) visto lo Statuto della regione siciliana;

s) visto il decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto
1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione siciliana
15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del testo unico delle
leggi per l’elezione dei consigli comunali nella regione siciliana" e
successive modifiche;

t) vista la legge della regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16,
sull’ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana
e successive modifiche;

u) vista la legge della regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante
"Norme per l’elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme
per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi
collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e
comunali e per l’introduzione della

preferenza unica";

v) vista la legge della regione siciliana 15 settembre 1997, n.35,
recante "Nuove norme per l’elezione diretta del sindaco, del
presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale";

w) rilevato che con decreto del Presidente della regione siciliana del
25 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni
del sindaco e del consiglio comunale di centocinquantadue comuni;

x) consultata nella seduta del 21 marzo 2002 l’Autorità  per le
garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI – Radiotelevisione italiana, società 
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le
trasmissioni

 

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle
campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19
maggio e per il 26 maggio 2002.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative
alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni di
ballottaggio la Commissione può, con le modalità  di cui all’articolo 9,
indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del presente
provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente,
salve le previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento siano organizzate con modalità  che ne consentano la
comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti
tali modalità  non possono essere attivate senza il consenso della forza
politica richiedente.

 

Articolo 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo
elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione
radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alla
consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le
modalità  indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui
all’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [ NdR: Si
tratta della legge sulla par condicio " Disposizioni per la parità 
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica". Il comma indicato
stabilisce che "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la
comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme:
tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in
contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni
altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i
candidati in competizione.
"
], può effettuarsi
mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che
consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati
in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e
politiche disposte dalla Commissione, di cui all’articolo 8 del presente
provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e
radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all’articolo 3; b) i
messaggi politici autogestiti, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall’assenza del
contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica
interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente
nei contenitori di cui all’articolo 4; c) l’informazione è assicurata
mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purchè la
loro responsabilità  sia ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223. Essi sono pi๠specificamente disciplinati
dall’articolo 5; d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione
della RAI ricevute nelle regioni interessate alla consultazione elettorale
non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti
politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza
politica ed elettorale.

Articolo 3.

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente
disposte dalla RAI

 

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma
nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di
comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la
data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di
presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono
garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo
gruppo nei consigli provinciali o nei consigli comunali di comuni
capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla
lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno
eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al
Parlamento europeo;

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è
ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in
proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli
provinciali o nei consigli comunali, e per il restante 10

per cento ai soggetti di cui alla lettera b) in modo paritario;

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione
delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data
delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al
presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni collegate alla carica di Presidente della provincia
o di sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di
candidati per l’elezione dei consigli provinciali e dei consigli comunali
di cui alla lettera a) del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è
ripartito per una metà  in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera
a) e per una metà  in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla
lettera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle
liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i
rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali
rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro

maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il
principio delle pari opportunità  tra gli aventi diritto può essere
realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche
nell’ambito di un ciclo di pi๠trasmissioni,

purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità  di ascolto. àˆ
altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto
deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione
dei principi di equità  e di parità  di trattamento

nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità  delle trasmissioni di cui al presente articolo
deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche
registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n. 223.

Articolo 4.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui
all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed
all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, è
obbligatoria nei programmi della RAI per le regioni interessate alla
consultazione elettorale.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di
cui all’articolo 3, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera, la RAI comunica all’Autorità  per le garanzie nelle
comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori
destinati ai messaggi autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonchè la loro collocazione nel
palinsesto, che deve tener conto della necessità  di coprire pi๠di una
fascia oraria. Le indicazioni di cui all’articolo 4 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all’insieme della
programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla
Commissione con le modalità  di cui all’articolo 11 del presente
provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 benefici

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *