Norme & Prassi

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n.61 Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366. (GU n. 88 del 15-4-2002)

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo
per l’emanazione di uno o pi๠decreti legislativi recanti la riforma
organica della disciplina delle società  di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società 
commerciali, nonchè nuove norme sulla procedura per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all’articolo 12 della legge di delega;

Visto, in particolare,l’articolo 11 della citata legge 3 ottobre 2001,
n. 366, concernente la riforma della disciplina degli illeciti penali e
amministrativi riguardanti le società  commerciali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell’11 gennaio 2002; Acquisito il parere del Parlamento a
norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Ritenuto di accogliere la condizione posta dalla Camera dei deputati e
le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione di quelle aventi
ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi
espressi dalla legge di delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002; Sulla proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro delle attività  produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed
amministrativi in materia di società  e di consorzi

1. Il Titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal
seguente:

 

"Titolo XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETà€ E DI CONSORZI

Capo I

Delle falsità 

Articolo 2621 (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto
dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e
i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico
e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste
dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale, o finanziaria della società  o del gruppo al
quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari
sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino ad un anno e sei
mesi.

La punibilità  è estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti od amministrati dalla società  per conto di
terzi.

La punibilità  è esclusa se le falsità  o le omissioni non alterano in
modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società  o del gruppo al quale essa
appartiene. La punibilità  è comunque esclusa se le falsità  o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio,
al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del
patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.

Articolo 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e
al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste
dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non
rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società  o del gruppo al quale
essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai
creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè
aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai
creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità  europee.

Nel caso di società  soggette alle disposizioni della parte IV, titolo
III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per
i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è
procedibile d’ufficio.

La punibilità  per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società  per conto di terzi.

La punibilità  per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa
se le falsità  o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società  o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità  è
comunque esclusa se le falsità  o le omissioni determinano una variazione
del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non
superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.

Articolo 2623 (Falso in prospetto). – Chiunque, allo scopo di
conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione
alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da
pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio,
con la consapevolezza della falsità  e l’intenzione di ingannare i
destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o
notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è
punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con
l’arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale
ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre
anni.

Articolo 2624 (Falsità  nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società  di revisione). – I responsabili della revisione i quali, al fine
di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o
in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità  e
l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il
falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società , ente o soggetto sottoposto a
revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle
comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non
ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale
ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a
quattro anni.

Articolo 2625 (Impedito controllo). – Gli amministratori che,
occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività  di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società  di
revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione
fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

 

Capo II

Degli illeciti commessi dagli amministratori

Articolo 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti). – Gli
amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li
liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad
un anno.

Articolo 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

– Salvo che il fatto non costituisca pi๠grave reato, gli
amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per
legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del
termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Articolo 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società  controllante). – Gli amministratori che, fuori dei casi
consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,
cagionando una lesione all’integrità  del capitale sociale o delle riserve
non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un
anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi
consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse
dalla società  controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o
delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine
previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in
relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto.

Articolo 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori). – Gli
amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
società  o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato.

 

Capo III

Degli illeciti commessi mediante omissione

Articolo 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi).
– Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in
una società  o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini
prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a
2.065 euro.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa
pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 2631 (Omessa convocazione dell’assemblea). – Gli
amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci
nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197
euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine,
entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa
allorchè siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori
e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla
convocazione dell’assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso
di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima
richiesta da parte dei soci.

Capo IV

Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e
delle misure di sicurezza patrimoniali

Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale). – Gli amministratori
e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale della società  mediante attribuzione di azioni o
quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti
di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società  nel
caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori). – I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci
prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle
somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti,
a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato.

Articolo 2634 (Infedeltà  patrimoniale). – Gli amministratori, i
direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto
con quello della società , al fine di procurare a sè o ad altri un
ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare
atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla
società  un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi
a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni
posseduti o amministrati dalla società  per conto di terzi, cagionando a
questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società  collegata o del
gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili,
derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela
della persona offesa.

Articolo 2635 (Infedeltà  a seguito di dazione o promessa di utilita).
– Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i
responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della
promessa di utilità , compiono od omettono atti, in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società ,
sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

La stessa pena si applica a chi dà  o promette l’utilità .

Si procede a querela della persona offesa.

Articolo 2636 (Illecita influenza sull’assemblea). – Chiunque, con atti
simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo
di procurare a sè o ad a

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