Norme & Prassi

Ddl Camera 3185 23.10.2002- Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile

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Ddl
Camera 3185 23.10.2002- Conversione in legge del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione
fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione
per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo

 
 

Articolo unico del
disegno di legge di conversione

 

1. Il decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione
fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e
di imposta di bollo, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.2. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

 

 

Articolo 1

(Disposizioni in
materia di fiscalità d’impresa)

 

1.
A decorrere dal periodo d’imposta avente inizio successivamente al 31
dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) ai fini della determinazione
del valore minimo delle partecipazioni in società controllate ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del Codice civile, non
negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e
66, comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla
distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società
partecipate, a partire dall’esercizio da cui si applicano le
disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento
dell’avviamento indeducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da
quelli fiscalmente deducibili;

a-bis) per le partecipazioni in
società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della
lettera a), è determinata in base a quanto stabilito dall’articolo
127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto Testo unico n. 917 del
1986;

b) ai soli fini fiscali, le
minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti
nell’esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;

c) ai fini dell’applicazione del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto
dell’incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui
all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione
ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla
medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.

1-bis. In alternativa a
quanto disposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), resta
salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 vigenti alla data del 24 settembre
2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del
capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza
dell’incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella
risultante dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 30 settembre
1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro
di cui all’articolo 3, comma 2 del predetto decreto n. 466 del 1997, è
ridotto in misura corrispondente;

b) l’aliquota media dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche non puo’ essere inferiore al 30 per
cento ovvero per le società di cui all’articolo 6 del predetto decreto
legislativo n. 466 del 1997 al 22 per cento.

2. A decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività
assicurativa sono tenuti al versamento di un’imposta pari allo 0,20 per
cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio
dell’esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi
per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi
causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana, nonchè di quelle relative ai fondi pensione e ai
contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il
termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce
credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per
il versamento delle ritenute previste dall’articolo 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482 e dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo
26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.

2-bis. Limitatamente al
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto l’imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve
di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è
effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura
pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell’esercizio per
il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e l’eccedenza entro il termine di
versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-ter. Per l’accertamento,
la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del
direttore dell’agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di
versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.

2-quater. A decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la variazione della riserva sinistri della società e degli
enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte
riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non
superiore al 90 per cento. L’eccedenza è deducibile in quote costanti
nei nove esercizi successivi. è considerata componente di lungo periodo
il 50 per cento della medesima riserva sinistri.";

3. In funzione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2-quater l’acconto dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche per il periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base
alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Relativamente alle
minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di
euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di
disposizione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica
all’agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l’accertamento della conformità dell’operazione di cessione
con le disposizioni dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del
Direttore generale dell’agenzia delle Entrate, emanato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonchè le
procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa,
incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente
indeducibile. In attuazione delle disposizioni previste dal presente
comma, l’agenzia delle Entrate procede a nuovi accertamenti dai quali
derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l’anno
2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Al fine di
assicurare l’efficace realizzazione dell’attività prevista ai sensi del
presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione
amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state
attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali
superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in
diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla
predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale
ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare
le relative funzioni. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 52, comma
57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di
qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche
amministrazioni. All’articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001,
n.383, l’ultimo periodo è soppresso.

5. Fatti salvi i casi di specifica
contestazione in ordine alla fattispecie di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia
avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario ai
sensi dell’articolo 37-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei
limiti e alle condizioni stabiliti dal predetto articolo 6, con il
versamento facoltativo di una somma pari al sei per cento dei predetti
maggiori valori. Resta fermo il potere dell’amministrazione finanziaria
di verificare la sussistenza delle condizioni e il rispetto dei limiti
di cui al citato articolo.

5-bis. Al comma 1 dell’articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo
la parola: "calda", sono inserite le seguenti: "della
pesca e dell’acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini
dell’individuazione dei predetti settori" sono inserite le
seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell’acquacoltura,".

6. La somma non è deducibile ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive ed è versata in due rate di pari importo, la prima da
versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli
interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.

 

Articolo 2.
(Disposizioni in
materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)
.

 

1. L’incremento del numero dei
lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le
modalità dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale
puo’ maturare mensilmente il diritto al credito d’imposta di cui al
predetto articolo, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2002. Le
assunzioni effettuate dall’8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se
l’incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la
misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta
maturati tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente
articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2003 in
quote non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa luogo
alla restituzione dei crediti d’imposta relativi agli incrementi del
numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.

 

Articolo 3.
(Disposizioni in
materia di accisa e diposizioni varie )

 

1. Al decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 dell’articolo 6

https://www.litis.it

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