Amministrativa

Concessioni in sanatoria : silenzio rifiuto illegittimo quando alla facoltà di sanatoria corrisponde l’obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso (Tar Lazio 8432/2002)

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Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, sentenza n. 8432/2002

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione Seconda bis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.7487/2002 proposto da VODAFONE OMNITEL
S.p.A. (già OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A.), in persona del suo procuratore
avv. Vittorio Minervini, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio
Brizzolari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
della Conciliazione n.44.

CONTRO

il Comune di Minturno (LT), in persona del Sindaco pro
tempore, non costituitosi in giudizio.

PER L’ANNULLAMENTO

del silenzio rifiuto e/o per la declaratoria di
illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Minturno sulla
richiesta, inoltrata dalla Omnitel Pronto Italia S.p.A., unitamente ad
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. e Telecom Italia Mobile S.p.A., di
concessione edilizia in sanatoria, ex art. 13 L.47/85, per l’installazione
di una stazione radio base per telefonia cellulare presso l’immobile sito
nel Comune di Minturno (Latina) Loc. Selci-Scauri, distinto al N.C.T.
foglio 33, p.lla 25, nonchè di tutti gli atti preordinati, consequenziali
o comunque connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati ;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 3 ottbre 2002 il
consigliere Renzo CONTI;

Udito, altresi’, l’avv. M. Brizzolari.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto
segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 25 giugno
2002 e depositato il successivo 2 luglio, la società ricorrente espone:

– che, in data 12.3.2002, ha richiesto, unitamente agli
altri due gestori indicati in epigrafe, una concessione edilizia in
sanatoria per la stazione radio base già realizzata ed oggetto della
concessione edilizia "in precario" n.482/2001 (impugnata dalla
medesima, in parte qua, con ricorso n.14698/2001), sulla quale il Comune
di Minturno non si è pronunciato;

– che sono trascorsi i termini di cui all’art. 13,
secondo comma, L.47/85

Cio’ esposto impugna il predetto silenzio-rifiuto
(senza, pero’, che la presente impugnativa costituisca rinuncia al citato
ricorso pendente), deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, cosi’
dalla medesima società ricorrente paragrafati:

1) violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 3
L.241/90 e dell’art.13 L. 47/85; violazione dell’obbligo di concludere il
procedimento con un provvedimento espresso;

2) violazione dell’art.3 L.241/90, difetto di
motivazione, violazione del principio di buon andamento della P.A.;

3) violazione e falsa applicazione degli artt.10 e
segg. e dell’art.4 L.241/90, violazione dell’art.4 L.493/93.

Il Comune di Minturno non si è costituito in giudizio,
benchè il ricorso risulti al medesimo ritualmente notificato.

La causa è stata, quindi, chiamata e posta in
decisione alla camera di consiglio del 11 gennaio 2001, secondo il rito di
cui all’art.21 bis della legge n.1034/1971, introdotto dalla legge
n.205/2000.

DIRITTO

Il ricorso è diretto contro il silenzio-rifiuto
serbato dal Comune di Minturno sulla domanda di concessione edilizia
presentata, in data 12.3.2002 (prot.n. 4932), dall’odierna società
ricorrente ai sensi dell’art. 13 della legge 28.2.1985 n. 47.

Giova preliminarmente precisare che, come si è
espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n.1 del
9.1.2002 (cfr.C.d.S., V, 10.4.2002), condivisa dal collegio, il giudizio
avente ad oggetto il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, quale oggi
disciplinato dall’art.21 bis della legge 6.12.1971 n.1034, aggiunto
dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205, è volto ad accertare unicamente
la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza
di un soggetto tendente a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere;
con la conseguenza che resta estranea al predetto giudizio la conoscibilità
della fondatezza della pretesa sostanziale.

Cio’ nella considerazione che nello speciale rito
processuale introdotto dal richiamato art.21 bis i poteri del giudice sono
compiutamente definiti nei limiti di cui sopra. Dispone, infatti, il
secondo comma di detto articolo che, nell’ipotesi di accoglimento del
ricorso, "il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di
provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni" e che, in
caso di inadempienza "su richiesta di parte, nomina un commissario ad
acta che provveda in luogo della stessa".

Cio’ premesso, il ricorso è fondato in accoglimento
dell’assorbente primo motivo di gravame nella parte in cui viene dedotta
la violazione dell’art.2 della legge 7.8.1990 n.241 e dell’art.13 della
legge 28.2.1985 n.47.

Al riguardo il collegio osserva che l’art. 13 della
legge n. 47/1985 consente al responsabile dell’abuso edilizio di chiedere
la concessione edilizia in sanatoria, qualora l’opera realizzata sia
conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e
non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione
dell’opera, sia al momento della domanda. Alla facoltà di sanatoria
postuma, riconosciuta al privato, corrisponde l’obbligo del Comune di
adottare un provvedimento esplicito.

Prescrive, infatti, il secondo comma del menzionato
art. 13 che "sulla richiesta di concessione o autorizzazione in
sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni "ed aggiunge
che trascorso detto termine" la richiesta si intende respinta".

La qualificazione legale tipica del comportamento
omissivo del Sindaco costituisce il presupposto per l’immediata tutela
avanti al giudice amministrativo, onde ottenere la declaratoria
dell’obbligo di pronunciarsi espressamente in ordine alla conformità o
meno alla vigente regolamentazione urbanistico-edilizia delle opere
realizzate in difetto o difformità rispetto prescritto titolo abilitativo.

La sussistenza di una posizione differenziata di
interesse legittimo alla conclusione, con un’esplicita determinazione del
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi disciplinato dall’art. 13
della legge n. 47/1985, è avvalorata dalla sopravvenuta disciplina
dettata dall’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241. E’ noto che detta
disposizione, al primo comma, stabilisce che, sia nell’ipotesi di
procedimento iniziato d’ufficio, che in quello attivato su istanza di
parte, "la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con
un provvedimento espresso". Cio’ comporta, sul piano processuale, la
possibilità del privato di tutelare l’interesse all’adozione dell’atto
conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia che accerti
la violazione di tale dovere e che ponga a carico all’Amministrazione
l’obbligo specifico di pronunciarsi.

Nel caso in esame l’odierna società ricorrente ha
dimostrato (v. documenti depositati all’atto della proposizione del
ricorso) l’avvenuta presentazione in data 12.3.2002 (prot.n. 4932) della
domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art.13 della legge
n.47/1985, sulla quale il Comune di Minturno non ha provveduto
esplicitamente.

Alla stregua delle considerazioni di cui sopra,
pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il
silenzio-rifiuto impugnato e va dichiarato l’obbligo del Comune intimato
di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento iniziato con
l’istanza presentata dall’odierna ricorrenti il 12.3.2002.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed
onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II
bis ,definitivamente pronunciando sul ricorso n.7487/2002 indicato in
epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato
silenzio-diniego e dichiara l’obbligo del Comune di Minturno di
concludere, con un provvedimento esplicito, il procedimento iniziato con
la domanda del 12.3.2002.

Spese, diritti ed onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 ottobre 2002, in Camera di
Consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:

Patrizio GIULIA – Presidente

Evasio SPERANZA – Consigliere

Renzo CONTI – Consigliere estensore

 

 

Depositata in Segreteria il 9 ottobre 2002

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