Norme & Prassi

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2002, n.253 Disposizioni urgenti in materia tributaria. (GU n. 266 del 13-11-2002)

DECRETO-LEGGE 12 novembre
2002, n.253 Disposizioni urgenti in materia tributaria. (GU n. 266 del
13-11-2002)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77  e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
in materia tributaria e, in particolare, in tema di agevolazioni per gli
investimenti nelle aree svantaggiate, di compensazione di crediti
d’imposta e di sospensione di adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 novembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Monitoraggio delle agevolazioni per gli investimenti
nelle aree

svantaggiate

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni
in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di
cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonchè di favorire la prevenzione di comportamenti
elusivi, di acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati
monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per
assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di
crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo
anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 comunicano all’Agenzia delle
entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i
dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in
particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli
identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati
intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli
investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative
agli investimenti, l’ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e
di quelli ancora da utilizzare, nonchè ogni altro dato utile ai predetti
fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con il quale è altresi’ approvato
il modello di comunicazione e stabilito il termine per la sua
effettuazione, comunque non successivo al 31 gennaio 2003. I soggetti di
cui al primo periodo sospendono la fruizione degli ulteriori utilizzi del
contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al
rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per
l’anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, e
l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta conseguenti ai contributi
maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di
cui al primo periodo.

L’entità massima della predetta misura è determinata con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della
utilizzazione dei contributi;

b) i soggetti che a decorrere dall’8 luglio 2002 hanno conseguito
l’assenso dell’Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata
ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come
modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, effettuano la
comunicazione di cui alla lettera a) e sospendono l’effettuazione degli
ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003.
La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a
concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell’anno 2003
e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni
successivi.

2. All’onere conseguente alle disposizioni del com-ma 1 si provvede a
valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

 

Articolo 2.

Disposizioni in tema di compensazione di crediti di
imposta

1. I contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo
che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a
5.164.569,00 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 30 settembre 2003, l’effettuazione della
compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, limitatamente ai crediti d’imposta derivanti dalla rettifica
del reddito d’impresa o di lavoro autonomo risultante da dichiarazioni
integrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002.

2. In caso di effettuazione della compensazione del credito in
violazione di quanto stabilito dal comma 1 non si applicano le riduzioni
delle sanzioni previste dalle disposizioni dell’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

 

Articolo 3.

Sospensione di adempimenti

1. Gli adempimenti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 128
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono
sospesi fino alla definizione di un nuovo sistema per la determinazione
del tasso di riferimento per la rinegoziazione dei mutui di cui al
medesimo articolo 128 e comunque non oltre il 31 marzo 2003. Entro il
medesimo termine è data attuazione al provvedimento emanato ai sensi
dell’articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

Articolo 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 novembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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