Civile

Espulsione di stranieri: questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del D. L.vo 25.7.1998, n. 286,

TRIBUNALE
DI CATANIA

Prima
Sezione Civile

__________

 

 

Il
giudice Felice Lima,

Letti
gli atti del procedimento n. 893/02 R.G.Esp.Vol. e la richiesta della Questura
di Catania, depositata il 22.11.2002 alle ore 11.40, di convalida – ex art. 13,
comma 5 bis, del D.L.vo 25 luglio
1998, n. 286, nel testo oggi vigente – del decreto del 21.11.2002, con il quale è
stato disposto l’accompagnamento coattivo alla frontiera di Lopez
Quinones
Maria Luisa;

Osserva
quanto segue.

I
fatti oggetto del procedimento, quali
emergono dagli unici tre atti prodotti dalla Questura di Catania a sostegno
della richiesta di convalida di cui sopra (decreto di espulsione, decreto di
accompagnamento coattivo, relata di notificazione dei due provvedimenti), paiono
– in ordine cronologico – i seguenti:

1. il
21.11.2002 “la cittadina colombiana Lopez
Quinones
Maria Luisa, nata a Cali Valle (Colombia) il 14.12.1957, identificata a mezzo di
passaporto ordinario nr. AI 336400 rilasciato il 12.8.2002 dalla Rappresentanza
Diplomatica colombiana a Roma valido fino al 12.8.2012,
è
stata rintracciata, all’interno di un’abitazione di questo capoluogo, da
personale del Commissariato P.S. “Centrale” intervenuto a seguito di esposto
e deferita all’A.G. per false generalità “
(cosi’ testualmente dal
decreto di espulsione in atti). Poichè dei fatti cosi’ confusamente riassunti
nel decreto di espulsione non viene fornita alcuna documentazione – non è stato
allegato alcun verbale della perquisizione della imprecisata abitazione alla
quale si fa riferimento nè della identificazione della Lopez
Quinones
nè delle dichiarazioni rese da quest’ultima in quell’occasione – resta non
chiaro: a) in quali circostanze, in forza di quali disposizioni e, addirittura,
dove concretamente (non venendo indicato il luogo in cui si troverebbe
l’abitazione già  detta) la polizia di stato si sia introdotta in una casa di
abitazione e vi abbia trovato la Lopez
Quinones;
b) sotto quale profilo si configuri il reato di “false
generalità “
ascritto alla donna, posto che si assume essere stata ella
identificata con regolare passaporto in corso di validità ; c) chi abbia fatto e
con riferimento a che vicende un imprecisato esposto nei confronti della Lopez
Quinones;

2. lo
stesso 21.11.2001, il Prefetto di Catania ha adottato nei confronti della Lopez
Quinones
un decreto di espulsione sul presupposto che, essendo stato “ripristinato
dal 6.7.2001 l’obbligo del visto di ingresso in Italia per i cittadini
colombiani”
, ricorrerebbe nella specie l’ipotesi di cui all’art. 13,
comma 2, lett. a, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286;———-    

3. sempre
il 21.11.2001, il Questore di Catania ha adottato nei confronti della Lopez
Quinones
un ordine di accompagnamento coattivo “alla
frontiera aerea di Milano Malpensa per essere rimpatriata al suo Paese
d’origine”
;

4. il
decreto di espulsione e l’ordine di accompagnamento sono stati notificati alla
Lopez Quinones
il 21.11.2002, alle ore 21.00, presso l’ufficio immigrazione della
Questura di Catania;——

5. lo
stesso 21.11.2001 è stata redatta dalla Questura di Catania la richiesta di
convalida oggetto di questo procedimento, con la quale si riferiva che
l’accompagnamento alla frontiera sarebbe stato eseguito l’indomani,
22.11.2002, in modo da consentire la partenza della Lopez
Quinones
da Milano Malpensa, con un volo che sarebbe partito alle ore
10.10;

6. la
richiesta di convalida in questione è stata depositata in questo ufficio il
22.11.2002, alle ore 11.40, quando ormai, stando a quanto riferito dalla stessa
Questura istante, l’ordine del quale si chiede la convalida era già  stato
eseguito.—–

Fatti
identici a quelli fin qui riassunti formano oggetto di altre tre richieste di
convalida di analoghi contenuto e presupposti, relative ad altri stranieri, che
hanno dato luogo ai procedimenti contraddistinti dai nn. 877, 878 e 894
R.G.Esp.Vol. di questo ufficio, la cui trattazione è pure assegnata al
sottoscritto. Per semplicità  di trattazione, si è ritenuto di non riunire i
quattro procedimenti, limitandosi a richiamare, negli altri tre, tutte le
considerazioni che vengono svolte in questo.——-

Cio’
posto in fatto, va rilevato, in diritto, che l’art. 13, comma 5 bis,
del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo oggi vigente, dispone che, “nei
casi previsti ai commi 4 e 5”
e cioè quando l’espulsione di uno
straniero dal territorio dello Stato è eseguita mediante “accompagna-mento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”, “il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il
provvedimento con il quale
è
disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento
è
immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata
la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto
ore successive alla comunicazione”
. 

Si
pone, con riferimento a questa norma e in relazione ai concreti fatti oggetti di
questo procedimento (e, peraltro, degli altri tre sopra indicati) una questione
di legittimità  costituzionale che appare non manifestamente infondata e
rilevante ai fini della decisione.

Infatti,
il sottoscritto è oggi chiamato a decidere se convalidare o no un provvedimento
che ha ormai esaurito tutti i
suoi effetti, cosicchè la decisione da adottare è del tutto inutile
(volutamente si adotta questa espressione – “inutile”
– che, pur se meno tecnica di “privo
di efficacia sulla situazione oggetto di esso”
, meglio esprime la
contraddizione voluta dalla legge).——-

Nel
caso di specie, il decreto del Questore di Catania sembrerebbe da non
convalidare – e, dunque, il ricorso introduttivo di questo procedimento
sembrerebbe destinato al rigetto – perchè nessuna prova di alcun genere –
neppure vagamente indiziaria – è stata offerta della  “sussistenza
dei requisiti”
per l’adozione di esso, la verifica dei quali l’art. 13,
comma 5 bis, del D.L.vo 286/1998
indica espressamente fra i compiti di questo giudice: la Questura di Catania,
infatti, come si è già  detto, ha allegato alla sua richiesta di convalida
soltanto il decreto da convalidare, il decreto di espulsione adottato dal
Prefetto e la relata di notifica dei due atti.——

Giudicare
legittimi i provvedimenti sottoposti a giudizio di convalida in forza soltanto <i style="mso-bidi-font-style:

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