Norme & Prassi

Riforma dell’ordinamento giudiziario, Ddl 4636/C Emendamenti all’articolo 2 presentati dal relatore Francesco Nitto Palma


Concorso unico per l’accesso in magistratura e scelta definitiva
dopo cinque anni. Come preannunciato mercoledi’ dallo stesso ministro della
Giustizia Roberto Castelli (vedi in arretrati di ieri), la maggioranza ha
superato lo scoglio dell’articolo 2 sulla riforma dell’ordinamento giudiziario
dal momento che il relatore al provvedimento, Francesco Nitto Palma è riuscito
a presentare i sub-emendamenti alle sue proposte di modifica già presentate
precedentemente (i sub-emendamenti sono leggibili tra i correlati). Non ci sarà
più il doppio concorso quindi, ma al momento della presentazione della domanda
l’aspirante magistrato dovrà indicare la sua preferenza tra la funzione
inquirente o giudicante, pena la nullità della domanda stessa. Successivamente,
le preferenze che gli uditori indicheranno saranno tenute in considerazione
nella misura in cui sono compatibili con la necessità di coprire i posti
vacanti nelle diverse sedi giudiziarie. Dopo cinque anni pero’ ci sarà la
scelta definitiva. Che la maggioranza abbia superato quelle difficoltà espresse
mercoledi’ dal Guardasigilli, lo dimostra il fatto che An e Udc abbiano ritirato
gli emendamenti precedentemente presentati sull’argomento. Martedi’ ci sarà il
termine per la presentazione dei sub-emendamenti mentre da mercoledi’ si
inizierà a votare le proposte di modifica al testo. «Abbiamo raggiunto
un’intesa sul concorso unico – ha detto Nitto Palma – e abbiamo previsto che i
candidati indichino subito cosa vogliono fare, se vogliono diventare giudici o
Pm. Le loro richieste saranno quindi assecondate sino a totale copertura dei
posti vacanti. Poi dopo cinque anni dovranno decidere in modo irrevocabile». Il
fatto che all’interno della maggioranza sia stato raggiunto l’accordo, ha
ribadito il relatore è dimostrato dal fatto che «An e Udc hanno ritirato gli
emendamenti che avevano presentato a questo articolo», mentre gli emendamenti
presentati ieri a suo nome sarebbero «di tutta la maggioranza». Al di là dei
“numeri” pero’, la situazione all’interno della maggioranza non dovrebbe essere
poi cosi’ rosea e lo stesso relatore ha dimostrato segni di insofferenza al tira
e molla di questi ultimi giorni.
La posizione della maggioranza, quindi, si avvicina alla originaria proposta del
presidente di commissione Gaetano Pecorella (Fi) già presidente delle Camere
penali italiane, oggi attaccato dagli stessi colleghi. «L’intesa raggiunta nella
Cdl – ha detto il presidente dell’unione camere penali italiane, Ettore Randazzo
– se è vera conferma che il governo vuole mascherare dietro una finta riforma
la volontà di ratificare l’attuale situazione, in palese contrasto con la
Costituzione». E se prima i penalisti, che lo scorso mese hanno attuato
l’ennesimo sciopero contro la riforma non approvavano neanche il doppio concorso
di accesso chiedendo invece una netta separazione delle carriere come attuazione
del giusto processo, a maggior ragione criticano adesso il ritorno al concorso
unico. Una riforma «ambigua e impraticabile» dicono e Randazzo aggiunge: «Non
intendiamo rassegnarci a un’illegalità costituzionale e dunque non escludiamo
nessuna forma di protesta. Da parte nostra non ci sarà alcun passo indietro
perchè sui principi costituzionali non è possibile alcun compromesso».
Giudizi critici anche da parte dell’opposizione che non solo attacca nel merito
la riforma, ma anche il metodo sinora attuato dall’esecutivo nel portare avanti
la discussione. «Siamo di fronte ad un Governo ed ad un ministro senza linea
politica – ha detto il responsabile giustizia della Margherita, Giuseppe Fanfani
– questa è la quarta versione del testo di riforma: la prima è quella
presentata dal Governo stesso, la seconda quella votata dal Senato, la terza è
la versione emendata ed ora, la quarta, quella dei sub emendamenti». E la
discussione non è neanche finita.

 

Camera dei Deputati
Riforma dell’ordinamento giudiziario
Ddl 4636/C Emendamenti all’articolo 2 presentati dal relatore Francesco Nitto
Palma
22 aprile 2004

 


All’articolo 2 comma 1 sostituire la
lettera a) con la seguente
:
a) prevedere per l’ingresso in magistratura:
1. che venga bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che
i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se
intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella
funzione requirente;
2. che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie
indicate dall’articolo 123ter, comma 1 e 2, del Rd 12/1941, e successive
modificazioni;
3. che la commissione di concorso sia unica, stabilendo che la stessa sia
nominata dal ministro della Giustizia, previa delibera del Csm, e sia composta
da magistrati aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo
grado in numero variabile fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici e da
docenti universitari nelle materie oggetto di esame fra un minimo di quattro ed
un massimo di otto e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato
che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità
e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di
legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del
presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze
indicate al numero 2 della lettera c; che il numero dei componenti docenti
universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti
magistrati;
4. che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al
numero 1 costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima
destinazione, che, nei limiti della disponibilità dei posti, deve avvenire
nell’ambito della funzione prescelta;
all’articolo 2 comma 1 lettera b) sostituire le parole «ai concorsi per
magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che» con
le parole
«al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni
giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che».
All’articolo 3 comma 1 la lettera d) è cosi’ sostituita: «d) prevedere
che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in
sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della
magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali
almeno nove in un collegio giudicante;»; e invito al ritiro dell’emendamento
3.40 (Vitali).

All’articolo 3 comma 1 dopo la lettera t) inserire la seguente lettera
t-bis):
t-bis) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in
magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dall’articolo 2,
comma 1, lettera f), numeri 1 e 2, debbano frequentare presso la Scuola della
magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte
e, all’esito, siano sottoposti dal Csm, secondo i criteri indicati alla
successiva lettera u), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva
delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di
idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di
un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo di tre
giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del RD.lgs 511/46, come modificato
ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera o, della presente legge;
All’articolo 3 comma 1 lettera u) dopo le parole «secondo grado o di
legittimità,» aggiungere le parole «dopo aver positivamente frequentato
l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola della
magistratura,»
All’articolo 7 comma 1 sostituire alla lettera c) il numero 9 con il seguente:
«9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di arri e provvedimenti che
costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi
legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali».

 

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