Civile

Sussiste l’obbligo ad istituire il servizio mensa anche per le imprese che abbiano meno di trenta dipendenti interessati ad usufruirne. Cassazione Civile Sentenza n. 6233 del 29/03/2004)

L’art. 12 della legge 30 aprile
1969 n. 153, stabilisce che la retribuzione assoggettata a contribuzione
comprende tutto cio’ che il lavoratore ha il diritto di ricevere, pur come
eccedenza dal semplice corrispettivo dell’opera prestata, e che,
simmetricamente, il datore ha l’obbligo di pagare. Da tale dettame si deduce
implicitamente che il servizio mensa ha natura retributiva in quanto lo si
ritiene  connesso alla suddivisione dei tempi di lavoro e pertanto
all’organizzazione dell’impresa ed alle modalità della prestazione. Il diritto
del lavoratore a vedere istituito il servizio mensa nella impresa presso la
quale presta la sua attività sussiste in ogni caso: per le imprese che hanno
almeno trenta dipendenti  sussiste un vero e proprio obbligo giuridico di
istituire il servizio all’interno dei cantieri . Nel caso in cui non vi dovesse
essere l’interesse di almeno trenta dipendenti è prevista la possibilità di 
istituire un comune servizio di mensa mediante la costituzione di un consorzio.
In ogni caso, non ha alcun rilievo la facoltatività dell’utilizzazione del
servizio o la mancata previsione di un’indennità sostitutiva ma deve ritenersi
soggetto a contribuzione il controvalore del servizio mensa, salva la prova, da
parte del datore, dell’insussistenza d’una connessione causale fra pasto e
rapporto di lavoro.


Svolgimento del processo

Con ricorso del 23 gennaio 1998
F.S. e la S. S.r.l. proposero opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione con
cui l’I., per quanto ora giunge in sede di legittimità, aveva addebitato
l’omissione contributiva connessa all’obbligo di istituire il servizio mensa o
di pagare il corrispondente valore, come previsto dalla contrattazione
collettiva.

Il Pretore revoco’ l’ordinanza –
ingiunzione. Ed il Tribunale respinse l’appello, confermando la sentenza del
primo giudice.

Questi, negando al servizio
mensa funzione retribuiva, aveva escluso che il relativo valore facesse parte
della base per la determinazione dell’onere contributivo.

Dissentendo da questa
argomentazione (per la ragione che il servizio costituisce una prestazione in
natura, che, in quanto connessa all’organizzazione ed alle modalità della
prestazione, era indirettamente riconducibile al rapporto di lavoro), il
Tribunale osserva che l’art. 17 dell’accordo interprovinciale 27 novembre 1980
prevede l’istituzione del servizio mensa od il convenzionamento con strutture di
ristoro collettivo ed altre soluzioni alternative, ove vi siano almeno 30
lavoratori interessati. E nel caso in esame, poichè i lavoratori erano 21, non
vi era l’obbligo di organizzare il servizio.

Da altra angolazione, il
Tribunale trova ragione dell’insussistenza dell’obbligo datorile di organizzare
il servizio mensa, e del conseguente obbligo contributivo, nello stesso limite
fissato dalla norma contrattuale: il personale, il quale non si avvalga di
questi servizi, non ha diritto ad indennità sostitutiva.

Per la cassazione di questa
sentenza ricorre l’I., percorrendo le linee d’un unico motivo; F.S. e S. S.r.l.
resistono con controricorso, a loro volta proponendo ricorso incidentale e
ricorso incidentale condizionato, coltivati con memoria.

Motivi
della decisione

1. Denunciando per l’art.
360 c.p.c.
nn. 3 e 5 violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, degli
artt. 1362 c.c.
e segg. e dell’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338
(convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389) nonchè vizio di
motivazione, il ricorrente sostiene che:

1.1. in base all’art. 12 della
legge 30 aprile 1969 n. 153, la retribuzione assoggettata a contribuzione
è costituita da tutto cio’ che il lavoratore ha il diritto di ricevere, pur
come eccedenza dal semplice corrispettivo dell’opera prestata, e che,
simmetricamente, il datore ha l’obbligo di pagare;

1.2. il servizio mensa, essendo
connesso alla suddivisione dei tempi di lavoro e pertanto all’organizzazione
dell’impresa ed alle modalità della prestazione (come la stessa sentenza
afferma), ha natura retributiva;

1.3. in base al senso letterale
delle parole ed alla stregua dell’intenzione dei contraenti, il diritto al
servizio mensa sussiste in tutte le imprese; le imprese con almeno 30
dipendenti, hanno l’obbligo di istituire il servizio all’interno dei cantieri;
d’altra parte, "per le imprese che non hanno l’adesione di 30 dipendenti,
l’Accordo prevede la possibilità di consorziarsi per istituire un comune
servizio di mensa; il che dimostra che se le parti sociali avessero voluto
imporre alle sole imprese con più di trenta dipendenti l’obbligo del servizio,
la dimensione occupazionale dell’impresa sarebbe stata oggetto di specifica
menzione nel preambolo dell’Accordo, ove vengono fissati i limiti oggettivi e
soggettivi", ed ove di cio’, tuttavia, non è alcuna traccia;

1.4. alcun rilievo ha la
facoltatività dell’utilizzazione del servizio o la mancata previsione di un’indennità
sostitutiva;

1.5. deve pertanto ritenersi
soggetto a contribuzione il controvalore del servizio mensa, salva la prova, da
parte del datore, dell’insussistenza d’una connessione causale fra pasto e
rapporto di lavoro.

2. Denunciando per l’art.
360 c.p.c.
n. 3 violazione e falsa applicazione
dell’art. 116 comma dodicesimo della legge 23 dicembre 2000 n. 388, i
ricorrenti incidentali sostengono che anche il "lessico usato dal legislatore
(sono abolite tutte le sanzioni amministrative) evidenzia la valenza retroattiva
della norma". Da cio’ deducono la necessità di annullare, pur per ragione
diversa da quella indicata dal Tribunale di Udine, l’ordinanza – ingiunzione.

3. Con il primo motivo del
ricorso incidentale condizionato, denunciando per l’art.
360 c.p.c.
n. 5 omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, i
ricorrenti, condizionatamente al mancato accoglimento delle censure dedotte con
il ricorso principale, impugnano la sentenza per non avere il Tribunale
considerato che l’ordinanza – ingiunzione, essendo fondata sul presupposto del
mancato versamento di contributi afferenti per la maggior parte a somme che
sarebbero state corrisposte fuori busta, ed in ordine alle quali, per
acquiescenza dell’I., si era costituito un giudicato, andava comunque revocata.

Con il secondo motivo del
ricorso incidentale condizionato, denunciando per l’art. 360 c.p.c. nn. 3
e 5 violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. nonchè
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti impugnano la
sentenza per avere erroneamente ritenuto che "il valore convenzionale del
servizio mensa è riconducibile alla base retributiva indipendentemente dalla
previsione contrattuale di un’indennità sostitutiva", e non aver considerato
che "il caso in esame è caratterizzato non dalla mancata previsione dell’indennità
sostitutiva, bensi’ dall’espressa esclusione del diritto a questa indennità per
coloro che non si avvalgono del servizio mensa".

4. I ricorsi, essendo
oggettivamente connessi, devono essere preliminarmente riuniti.

5. Il ricorso incidentale, che,
avendo per oggetto la stessa validità dell’ordinanza – ingiunzione, assume
natura pregiudiziale, è infondato.

Secondo la giurisprudenza di
questa Corte, "in materia di illeciti amministrativi, l’operatività dei
principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante
dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, comporta
l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo
verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più
favorevole" (Cass. 22 gennaio 2003 n. 3254).

In particolare, l’ordinanza –
ingiunzione, non essendo esercizio d’un potere, non è atto amministrativo
costitutivo, bensi’ atto puramente esecutivo, preordinato alla riscossione d’un
credito sorto per la violazione precedentemente commessa. Ed il momento di
questo illecito resta determinante (come per l’inizio del corso della
prescrizione, ai sensi dell’art. 28 primo comma della legge 24 novembre 1981
n. 689
: Cass. 19 aprile 1990 n. 3271) al fine di escludere l’applicabilità
"dello jus superveniens di cui all’art. 116 comma dodicesimo della legge 23
dicembre 2000 n. 388
, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni consistenti
nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle
quali derivi comunque l’omissione totale o parziale del versamento di contributi
o premi (ai sensi dell’art. 35 commi secondo e terzo della legge 24 novembre
1981 n. 689
), nonchè quelle relative a violazioni di carattere formale di
norme sul collocamento" (Cass. 22 gennaio 2003 n. 3254).

Nel caso in esame, poichè il
fatto addebitato e la stessa successiva ordinanza – ingiunzione sono anteriori
all’indicata norma, questa non è applicabile.

6. Il primo motivo del ricorso
incidentale condizionato, che, avendo per oggetto la stessa inesistenza d’una
materia controversa, deve essere esaminato pregiudizialmente, è infondato.
Oggetto del giudizio d’appello erano i contributi dovuti per i versamenti fuori
busta ed i contributi dovuti per il servizio mensa. Il fatto che sui contributi
pretesi in ordine a somme versate fuori busta fosse intervenuta (in relazione
alla gran parte dell’oggetto della lite) la cessazione della materia del
contendere, non escludeva la permanenza d’una controversia (pur limitata alla
parte della sentenza di primo grado che aveva accertato l’insussistenza
dell’obbligo di pagare i contributi sul valore convenzionale del servizio
mensa), ed in tal modo non conduceva necessariamente alla totale revoca
dell’ordinanza – ingiunzione.

7. Il ricorso principale è
fondato. La sentenza esclude l’obbligo del servizio mensa, ritenendo in primo
luogo che l’art. 17 dell’accordo interprovinciale 27 novembre 1980 prevede
l’istituzione del servizio mensa od il convenzionamento con strutture di ristoro
collettivo ed altre soluzioni alternative, ove vi siano almeno 30 lavoratori
interessati, che nel caso in esame non esistevano.

La censura del ricorrente I. si
fonda su alcuni elementi interpretativi: la lettera del contratto, l’intenzione
dei contraenti e la collocazione sistematica della limitazione prevista per le
imprese con meno di 30 dipendenti.

In applicazione d’un
fondamentale principio logico (la volontà, che è alla base dell’atto, essendo
inscritta in ogni parte dell’atto stesso, deve essere letta attraverso la
globalità della sua manifestazione) prima che giuridico, il senso letterale
della singola parola, anche nella sua eventuale chiarezza (come l’insufficienza
indicata dall’art. 1362 c.c. primo comma presuppone – "e non limitarsi al
senso letterale delle parole" – e l’incondizionata affermazione dell’art.
1363 c.c.
esige), emerge solo attraverso la connessione degli elementi
letterali ("le une per mezzo delle altre") e la relativa integrazione ("il senso
che risulta dal complesso dell’atto").

E pertanto, a differenza
dell’art. 1362 c.c.
secondo comma (che ha rilievo eventuale), la connessione
(il senso coordinato) e l’integrazione (il senso complessivo), previsti
dall’art. 1363 c.c.
, sono strumenti necessari ed interdipendenti, che
nell’ambito dell’interpretazione assumono funzione fondamentale (Cass. 27 giugno
1998 n. 6389).

In tal modo, poichè
l’espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita
all’intera dichiarazione negoziale in ogni sua parte e parola, è necessario,
anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso delle
parole e senza residua incertezza, non isolare frammenti letterali della
clausola da interpretare, bensi’, considerando il testo nella sua complessità,
raffrontare e coordinare fra loro frasi e parole, onde ricondurle ad armonica
unità e concordanza (Cass. 18 febbraio 1983 n. 1257, Cass. 18 aprile 1980 n.
2554).

Nel quadro di questi principi,
la singola parola (che, per la natura della nostra lingua, spesso è
potenzialmente diretta e concretamente modulata ad esprimere molteplici
significati) è da interpretare con lo specifico significato che la legge le
conferisce, dedotto anche attraverso la differenziazione da altre parole
(significativamente contigue).

Nel caso in esame, il giudice di
merito, isolatamente ed esclusivamente esaminando l’art. 17 terzo comma del
contratto collettivo, non ha applicato questi principi.

In particolare, nell’ambito
dell’Accordo (di cui il ricorrente Istituto riporta nel ricorso il testo
integrale), l’introduzione (art. 17 primo comma prima parte, per cui "si
conviene di istituire un servizio mensa per il pranzo a favore degli operai
dipendenti dalle imprese edili operanti nella provincia di Udine"), che esprime
anche la ragione contrattuale ("miglioramento delle condizioni di lavoro ed
ambientali nel settore dell’edilizia … l’importanza che il problema riveste,
anche dal punto di vista dell’immagine sociale del lavoratore edile": primo
comma seconda parte), è priva di limitazioni quantitative.

Una limitazione è introdotta
solo nel terzo comma, e con specifica, differenziata terminologia (non
"l’istituzione", bensi’ "l’organizzazione" del servizio), che a sua volta trova
risonanza e negazione nel generale obbligo previs

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