Norme & Prassi

Siti Web: Legge 15/074/2004, n. 106 – Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico


La legge 106 del 2004 che impone il deposito
obbligatorio, o "deposito legale", dei documenti destinati all’uso pubblico e
fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro
processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione. La legge –
pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile scorso – obbliga anche chi
gestisce un sito web a inviarne il contenuto alle biblioteche centrali. Chi non
si adeguerà rischia una sanzione pecuniaria fino a 1.500 euro. L’obbligo di
depositare le pubblicazioni non è, ovviamente, nuovo – era già previsto da
norme del 1939 – ma rischia di mettere in gravi difficoltà il mondo di
Internet. L’applicazione pratica della legge, comunque, sarà disciplinata da un
regolamento attuativo

 



Legge 15 aprile
2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all’uso pubblico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98
del 27 aprile 2004

 


Articolo 1.

(Oggetto)

1. Al fine di conservare la
memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito
obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati
all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione,
qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di
diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di
portatori di handicap.

2. Il deposito legale è diretto
a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale,
rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all’articolo 4, e alla
realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai
documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I documenti destinati al
deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia,
offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito
esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi,
sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il
mercato italiano.

4. I documenti di cui al
presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di
Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonchè presso gli istituti
individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, anche ai fini
dell’espletamento dei servizi di cui all’articolo 2, salvo quanto disposto dal
medesimo regolamento per i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere o)
e p).


Articolo. 2.

(Finalità)

1. Per consentire il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell’articolo 1, il deposito
legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all’articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel
rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi, nonchè
sull’abusiva riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.


Articolo 3.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al
deposito legale sono:
a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica
che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l’editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti
editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè il produttore di
opere filmiche.


Articolo 4.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Le categorie di documenti
destinati al deposito legale sono: a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d’arte;
g) video d’artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla
Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle
provvidenze previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a)
a q).


Art. 5.

(Numero di copie e soggetti depositari)

1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero
delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall’articolo 1,
comma 4, della presente legge.

2. L’obbligo di deposito dei
documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e
si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e
comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati
entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all’obbligo del
deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonchè le
riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al
comma 1 sono, altresi’, stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini
della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7;
d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di
documenti;
f) le modalità per l’applicazione della sanzione amministrativa, nonchè le
eventuali riduzioni, di cui all’articolo 7;
g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all’articolo 6.


Art. 6.

(Altre fattispecie di deposito)

1. Fermo restando l’obbligo di
deposito legale di cui all’articolo 1, le biblioteche del Senato della
Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere
l’invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni
ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e
degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel
comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono
tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla
biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del
Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da
loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità
di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad
inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una
copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e
strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.


Art. 7.

(Sanzioni)

1. Chiunque vi’ola le norme
della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari
al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad
un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione
non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di
cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi
qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti
successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge,
semprechè la violazione non sia ancora stata contestata.


Art. 8.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l’articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82.

 

Vedi anche:


Siti Internet: obbligo di deposito legale o multa fino a 1500 euro.. E’ quanto
prevede la legge 106/2004
– (Litis.it)

 

https://www.litis.it

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