Norme & Prassi

Disegno di legge recante principi fondamentali in materia di servizio sanitario nazionale. Cdm 3.6.2004


Il Consiglio dei Ministri del 3 giugno
2004 ha approvato un disegno di legge recante “Principi fondamentali in materia
di Servizio Sanitario nazionale” che attribuisce più poteri ai medici nella
gestione dei servizi. Con questo provvedimento i medici e i sanitari vengono
coinvolti nelle scelte strategiche e di governo delle attività sanitarie
cercando di assicurare maggiore trasparenza ed equità nel sistema di
acquisizione delle risorse professionali sanitarie (selezioni) e nella
valutazione dei dirigenti sanitari (verifiche).
Il disegno di legge prevede che il governo delle attività cliniche, la
programmazione, organizzazione, sviluppo e valutazione è assicurato con il
diretto coinvolgimento del Collegio di direzione dell’Azienda sanitaria;
prevista anche una intesa governo-regioni per assicurare il coordinamento
permanente delle modalità e responsabilità attribuite ai Capi di Dipartimento
in materia di governo clinico.
Le funzioni igienico-oganizzative restano affidate ai direttori sanitari di
presidio ospedaliero mentre gli incarichi di dirigente di struttura complessa
del ruolo sanitario saranno conferiti solamente previa selezione per avviso
pubblico. Saranno le Commissioni, presiedute dal responsabile del coordinamento
clinico, a valutare i titoli professionali scientifici e di carriera dei
candidati e ad individuare la terna dei migliori concorrenti tra i quali il
Direttore generale effettuerà la scelta. Per l’attribuzione dell’incarico di
dirigente medico responsabile dei servizi di diagnosi e cura delle strutture
sanitarie private convenzionate, i requisiti professionali e le procedure
selettive sono identiche a quelle richieste per il personale delle strutture
pubbliche.
Il direttore di Dipartimento clinico ospedaliero sarà nominato dal Direttore
generale su proposta della maggioranza dei Direttori delle strutture complesse
costituenti il Dipartimento.
Infine, riguardo il limite massimo di età per la pensione della dirigenza
sanitaria del SSN, il provvedimento lo fissa a 67 anni di età, permettendo
pero’ all’Azienda sanitaria di trattenere in servizio, anche di anno in anno,
per particolari esigenze di servizio, a domanda degli interessati, i dirigenti
di struttura complessa fino al compimento del settantesimo anno di età. Nei
confronti del personale medico universitario è prevista la permanenza anche
oltre il settantesimo anno di età, ma puo’ essere conferito esclusivamente un
incarico per lo svolgimento di attività didattiche e non per l’attribuzione di
responsabilità di direzione di struttura complessa, semplice o di programma.

Il provvedimento deve ancora andare all’esame del Parlamento.
 


DISEGNO DI LEGGE RECANTE PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE Cdm 3.6.2004

 


Articolo 1


(Principi fondamentali in
materia di Servizio Sanitario nazionale)


1. Le Regioni disciplinano il rapporto di lavoro
della dirigenza medica e sanitaria e l’organizzazione dei servizi delle aziende
sanitarie in base ai principi fondamentali individuati ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonchè ai seguenti principi:

    1. il governo delle attività
      cliniche, la programmazione, organizzazione, sviluppo e valutazione delle
      attività tecnico-sanitarie è assicurato con il diretto coinvolgimento del
      Collegio di direzione dell’azienda; al fine di promuovere nelle aziende
      sanitarie, e prioritariamente nelle aziende ospedaliere sedi di strutture e
      servizi di alta specialità , lo sviluppo della funzione di governo clinico
      e la conseguente adozione di programmi di miglioramento continuo della
      qualità e dell’efficienza delle prestazioni, il Governo e le Regioni, ai
      sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n.131 del 2003, stipulano in
      sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le regioni e le
      province autonome di Trento e di Bolzano, apposita intesa anche per
      individuare le forme più idonee che assicurino una funzione permanente di
      coordinamento delle modalità e delle relative responsabilità attribuite in
      materia di governo clinico ai direttori di dipartimento;

    2. con la intesa di cui alla
      lettera a) si provvede, altresi’, a garantire che le verifiche delle
      attività professionali siano effettuate da collegi tecnici, presieduti dal
      responsabile aziendale del coordinamento clinico e composti da esperti nelle
      relative discipline, estranei all’azienda, designati dal Collegio di
      direzione, garantendo la presenza del dirigente sovraordinato e del
      direttore sanitario aziendale;

    3. le funzioni
      igienico-organizzative dei presidi ospedalieri restano affidate a direttori
      sanitari di presidio ospedaliero, con la specializzazione in igiene,
      medicina preventiva e organizzazione sanitaria o, in assenza, a un medico
      che abbia un’esperienza di cinque anni nei relativi servizi;

    4. gli incarichi di dirigente
      di struttura complessa del ruolo sanitario sono conferiti esclusivamente
      previa selezione per avviso pubblico; le commissioni, presiedute dal
      responsabile del coordinamento clinico, valutano distintamente i titoli
      professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati e
      individuano una terna dei migliori concorrenti, nell’ambito della quale il
      direttore generale effettua la scelta salvo diversa motivata determinazione;
      qualora i candidati risultati idonei siano in numero minore di tre, la
      procedura di selezione puo’ essere ripetuta per una sola volta prima di
      assegnare l’incarico;

    5. con l’intesa di cui alla
      lettera a), per l’attribuzione dell’incarico di dirigente medico
      responsabile dei servizi di diagnosi e cura delle strutture sanitarie
      private accreditate, i requisiti professionali sono identici a quelli
      richiesti al personale delle strutture pubbliche nonchè le relative
      procedure selettive analoghe a quelle previste nelle predette strutture.


2. Fermo restando il principio dell’invarianza
della spesa, fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n.131, e salva la potestà legislativa
regionale da esercitare in base ai principi desumibili dalle leggi statali
vigenti, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, è modificato come segue:


a) al comma 2, primo periodo, dell’articolo 15-ter
dopo le parole: "direttore generale," è inserita la parola: "esclusivamente" e
dopo la parola: "commissione" sono inserite le seguenti parole: "che terrà
conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera
posseduti dai candidati, nonchè dei crediti in attività di formazione continua
(Educazione Medica Continua – E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data
del bando. La Commissione procede alla individuazione dei migliori
concorrenti in ragione del rispettivo giudizio complessivo. Il direttore
generale ha facoltà di scelta fra i primi tre candidati selezionati dalla
Commissione; la procedura selettiva deve essere ripetuta almeno una volta se i
candidati dichiarati idonei nella prima selezione sono in numero inferiore a
tre. L’eventuale scelta fuori dalla terna deve essere specificamente e
congruamente motivata con riferimento ai titoli posseduti dal candidato
prescelto; su tale scelta deve essere acquisito il preventivo parere del
Collegio di direzione.";


b) all’articolo 17 è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "2-ter. Il Collegio di direzione formula parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza. Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del
Collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato.";


c) all’articolo 17-bis è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "3-bis. Il direttore di dipartimento clinico
ospedaliero è nominato dal direttore generale su proposta della maggioranza dei
direttori delle strutture complesse costituenti il dipartimento.
L’organizzazione del dipartimento prevede una funzione amministrativa dedicata
all’esercizio della responsabilità di tipo gestionale di cui al comma 2, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale.".


3. Fino all’emanazione della disciplina regionale
di cui al comma 1, nei presidi ospedalieri in cui insistono le strutture o i
servizi di alta specialità elencate nel decreto del Ministro della salute 29
gennaio 1992 il coordinamento clinico nel presidio è assicurato, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale, da un medico nominato, su
proposta dei dirigenti sanitari responsabili di struttura complessa riuniti in
apposito consesso, dal direttore generale tra i predetti dirigenti. Il
responsabile del coordinamento clinico rimane titolare della struttura complessa
cui è preposto e decade dalla funzione con il decadere del direttore generale.


Articolo 2


(Limiti di età)

    1. Il limite massimo di età
      per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario
      nazionale, ivi compresi i direttori di struttura complessa, è stabilito al
      compimento del sessantacinquesimo anno di età fermo restando quanto
      previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

    2. Le aziende sanitarie, per
      particolari esigenze assistenziali, possono trattenere in servizio, previo
      assenso dell’interessato, i direttori di struttura complessa fino al
      compimento del settantesimo anno di età.

    3. Il personale medico
      universitario di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della
      Repubblica. 11 luglio 1980, n. 382, con incarico di direttore di struttura
      complessa, svolge le ordinarie attività assistenziali fino al compimento
      del settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di proroga di cui
      all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. In caso sia
      mantenuto in servizio dopo il compimento del settantesimo anno di età in
      base a disposizioni di stato giuridico della docenza universitaria, al
      personale è conferito ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 del decreto
      legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, un incarico che implichi lo
      svolgimento delle attività assistenziali connesse all’attività didattica,
      ma non comporti l’attribuzione di responsabilità, e della connessa
      indennità, di direzione di struttura complessa, semplice o di programma.

  

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