Norme & Prassi

DPCM 10 Giugno 2004 Differimento del termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzione, per avvalersi della disciplina in tema di «consolidato nazionale». GU n. 138 del 15-6-2004 )

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
    Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 dicembre  1986,  n.  917, come
modificato,  da  ultimo, con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344;
    Visto,  in  particolare,  l'art.  119,  comma  1, lettera d), del
predetto  testo unico, il quale, in materia di consolidato nazionale,
prevede  che  l'efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo di
imprese   controllate  residenti,  esercitata  dai  soggetti  di  cui
all'art.  117 dello stesso testo unico, è subordinata al verificarsi
della  condizione che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, da
parte  di  ciascuna  controllata e dell'ente o società controllante,
sia  comunicato  all'Agenzia  delle  entrate  entro il sesto mese del
primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;
    Visto  l'art.  4,  comma  1,  lettera l)  del decreto legislativo
12 dicembre  2003,  n.  344,  in  base al quale, per il primo periodo
d'imposta  per  il  quale hanno effetto le disposizioni in materia di
tassazione  di  gruppo  di  cui alle sezioni II e III del capo II del
titolo  II del citato testo unico, l'acconto dell'imposta sul reddito
delle società dovuto dall'ente o società controllante è effettuato
assumendo  come  imposta del periodo precedente quella indicata nella
dichiarazione  dei  redditi  presentata  per  il periodo stesso dalle
società singolarmente considerate;
    Visto  l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle
esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili
d'imposta,   i  termini  riguardanti  gli  adempimenti  degli  stessi
soggetti,  relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso
decreto legislativo;
    Ritenuta  l'opportunità di consentire ai soggetti interessati di
effettuare  una  attenta  ponderazione  delle conseguenze connesse al
passaggio  al  nuovo  sistema  di  tassazione di gruppo tenendo conto
anche delle disposizioni applicative del medesimo istituto emanate ai
sensi dell'art. 129 del citato testo unico;
    Ritenuta,    pertanto,    l'opportunità    di   riconoscere   ai
contribuenti,  in  relazione al primo esercizio di applicazione della
nuova   disciplina   in  materia  di  consolidato  nazionale,  ed  in
particolare  a  quello  delle  società con esercizio coincidente con
l'anno solare, per le quali il termine per l'esercizio della predetta
opzione è attualmente stabilito nel 30 giugno, un più ampio termine
per   effettuare   all'Agenzia   delle   entrate   la   comunicazione
dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione;
    Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    1.  Per  il  primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla
data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n.   344,   le   comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  relative
all'esercizio  dell'opzione di cui all'art. 117 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  in  materia  di  consolidato nazionale, i cui
termini  scadono  entro  il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la
medesima data.
    Il  presente  decreto  sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 10 giugno 2004
 
 
                                                    p. Il Presidente
                                                          Letta
 
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze
               Tremonti

 

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