Norme & Prassi

Decreto-legge per Alitalia Cdm 22.6.2004

Nuovo
intervento da 400 milioni di euro per l’Alitalia. Il Consiglio dei Ministri del
22 giugno 2004 ha approvato fuori sacco, rispetto all’ordine del giorno
previsto, un decreto legge sulla compagnia di bandiera. In sostanza con questo
provvedimento lo Stato presta la sua garanzia per i finanziamenti contratti
dall’Alitalia entro il 31 ottobre 2004. Il rimborso delle somme prestate dovrà
avvenire entro un anno dall’ultimo versamento effettuato all’impresa. L’importo
del prestito non potrà essere superiore in linea capitale a 400 milioni di
euro. La garanzia dello Stato resterà in vigore fino alla scadenza prevista per
il rimborso del prestito. Il testo del decreto è quello d’entrata nel Consiglio
dei ministri ed è dunque suscettibile di modifiche.


Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il provvedimento dovrà passare al
Parlamento per la conversione in legge. 


Decreto-legge per Alitalia Cdm 22.6.2004

 

Il presidente
della Repubblica,

Visti gli
articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ad Alitalia-Linee Aeree
Italiane S.pA. (di seguito: "Alitalia")) mediante la concessione di garanzie
dello Stato conformemente alle norme comunitarie, la capacità di ricorrere a
finanziamenti di breve termine per il tempo necessario a consentire la
definizione e la successiva realizzazione da parte della società di un piano
industriale di ristrutturazione;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno
2004;

Sulla
proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle
infrastrutture e dei trasporti;

emana il
seguente decreto-legge:


Articolo 1

1.Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere, con uno o più decreti
emanati in conformità con la normativa comunitaria e nel rispetto dei principi
contenuti nell’accordo tra Governo e Parti sociali del 6 maggio 2004, la
garanzia dello Stato per l’adempimento da parte di Alitalia delle obbligazioni
principali ed accessorie dalla stessa assunta in relazione a finanziamenti
contratti da Alitalia entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sarà effettuato
entro 12 mesi dalla data dell’ultimo versamento all’impresa delle somme prestate
e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro [400]
milioni.

La garanzia
dello Stato resterà in vigore sino alla scadenza del termine di rimborso di cui
al precedente comma.

Le modalità
di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva
escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma.

2. I crediti
dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall’eventuale escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere
soddisfatti solo al completo soddisfacimento degli altri creditori della
Società.

3. Agli
eventuali oneri derivanti dall’escussione della garanzia concessa ai sensi del
comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 7, comma 2, numero 2) della legge 5
agosto 1978, n. 468.

Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

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