Attualità

Condono Edilizio. Domande & Risposte. Gli effetti della sentenze della Consulta

LA
DECISIONE E GLI EFFETTI

àˆ legittimo
il condono edilizio?

Il giudizio
della Corte costituzionale (sentenza n. 196) è positivo. Sottolineando
l’«esplicita saldatura» tra l’attuale condono e quelli dell’85 e del ’94, la
Corte lo ritiene «giustificato» dalla dichiarata «opportunità  che si preveda
ancora una volta un intervento straordinario di condono edilizio nelle
contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle
disposizioni in materia edilizia, nonché dell’entrata in vigore del nuovo Titolo
V della seconda Parte della Costituzione, che consolida ulteriormente nelle
regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio».

 

Cosa ha
sancito la pronuncia della Corte costituzionale a livello normativo?

A livello
legislativo, la Consulta ha indicato la necessità  di un riequilibrio dei poteri
concessi allo Stato e alle Regioni sul condono, proprio alla luce della riforma
del Titolo V del 2001 che ha inserito il «governo del territorio» nell’ambito
delle materie affidate alla competenza concorrente.

 

Cosa
accadrà  ora?

La Consulta
riconoscendo ” in termini pi๠ampi di quanto previsto dall’articolo 32 del Dl
269/2003 ” il ruolo delle Regioni nell’attuazione della legislazione sul condono
edilizio, ha imposto allo Stato «ai fini dell’operatività  della normativa» di
fissare «rapidamente» un termine «congruo» per consentire alle Autonomie di
esercitare le proprie facoltà  e compiere le proprie scelte.

Quali erano le
obiezioni sollevate dalle Regioni?

Le Regioni
sono intervenute con specifiche leggi nei mesi scorsi, lamentando gli esigui
margini di manovra lasciati dalle «minute e dettagliate disposizioni» contenute
nell’articolo 32, da esercitarsi peraltro entro il termine temporale ristretto
di 60 giorni.

 

NUOVI E
VECCHI TERMINI

 

I termini
del condono saranno riaperti per i cittadini interessati?

Lo Stato è
chiamato a ridefinire i termini attualmente fissati ” dopo l’ultima proroga
prevista dalla legge 141/2004 ” al 31 luglio per la presentazione al Comune
della domanda di condono e all’agenzia del Demanio di quella diretta ad ottenere
la cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile oppure il
riconoscimento al diritto di mantenere un’opera costruita sul suolo demaniale o
rientrante nel patrimonio statale indisponibile. La Consulta non indica date
precise, ma si limita a dire che gli interessati dovranno essere, in ogni caso,
messi in condizione di presentare la domanda di condono in un termine
ragionevole «a partire dalla scadenza del termine concesso alle Regioni per
l’esercizio del loro potere legislativo».

 

Le domande
già  presentate che fine fanno?

In un inciso
della sentenza 196 i giudici delle leggi chiariscono che sono fatte «salve» le
domande già  presentate.

 

Di quali
domande si tratta?

Di quelle
proposte per "sanare" opere abusive che risultano ultimate entro il 31 marzo
2003 e che ” come indicato nel comma 25 dell’articolo 32 ” «non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri
cubi». Oppure quelle relative a «nuove costruzioni residenziali non superiori a
750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria».

 

LE
COMPETENZE

 

Per la
Corte costituzionale quale deve essere il ruolo dello Stato nel dettare la
disciplina in materia di condono edilizio?

Allo Stato è
attribuito il compito di fissare i «contenuti di principio» della sanatoria.
Roma, dunque, può prevedere il «titolo abilitativo edilizio», individuare i
profili penali del condono, scegliere il limite temporale massimo di
realizzazione delle opere condonabili e, infine, la determinazione delle
volumetrie massime condonabili.

 

Alle
Regioni quali funzioni vanno riconosciute?

La sentenza
196 spiega che «per tutti i restanti profili è necessario riconoscere al
legislatore regionale un ruolo rilevante», e in particolare nella «articolazione
e specificazione» delle disposizioni dettate dal legislatore statale sul
versante amministrativo del condono.

 

In pratica
cosa possono e devono fare le Autonomie?

Le Regioni
possono stabilire limiti volumetrici inferiori a quelli previsti dallo Stato.
Inoltre, con legge regionale è possibile fissare limiti diversi da quelli
nazionali per le opere situate nel territorio regionale «anche se sono costruite
su aree di proprietà  dello Stato o facenti parte del demanio statale (ad
esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale)». La legge regionale,
quindi, può determinare «la possibilità , le condizioni e le modalità  per
l’ammissibilità  alla sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio (senza i
vincoli dettati in precedenza dal comma 26 dell’articolo 32). E può
regolamentare diversamente gli effetti del prolungato silenzio-assenso (24 mesi)
da parte del Comune. Infine, è con una legge regionale che vanno determinate la
misura di applicazione degli oneri concessori e le modalità  di versamento.

 

Qual è lo
spazio normativo per le regioni a statuto speciale?

Lo spazio di
manovra, secondo la Consulta, è maggiore, perché in questo caso possono operare
solo il limite della "materia penale" (comprese le connesse fasi procedimentali)
e quanto è immediatamente riferibile ai principi dell’intervento (il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni
condonabili). Spetta al legislatore regionale, invece, l’eventuale indicazione
di ulteriori limiti al condono, derivanti dalle regole locali sulla gestione del
territorio. Su questo piano esiste il precedente costituito dalla sentenza della
Corte costituzionale 418 del 1995, pronunciata in relazione al rapporto tra le
competenze statali relative al condono edilizio del 1994 e le competenze della
Provincia autonoma di Trento.

 

IL RUOLO
DEI COMUNI

 

Come si
devono comportare i Comuni?

I Comuni
possono, nei limiti della legge, sanare sul piano amministrativo gli illeciti.
Per la Corte è inammissibile una legislazione statale che determini anche la
misura dell’anticipo degli oneri concessori e le modalità  di versamento ai
Comuni. La disciplina in vigore attribuisce il potere di determinare l’ammontare
degli oneri concessori agli stessi Comuni, sulla base della legge regionale
(articolo 16 del Dpr 380 del 2001).

 

Ai Comuni
resta la competenza sulle demolizione di opere abusive?

Sì. La
Consulta ha dichiarato illegittima la disciplina sulle demolizioni abusive
prevista dalla normativa sul condono edilizio (articolo 32, comma 49 ter) che
concentrava nel prefetto la competenza a far effettuare le demolizioni
conseguenti agli abusi, sottraendola al Comune

Fonte:
www.ilsole24ore.com


 

https://www.litis.it

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