Norme & Prassi

Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Deliberazione Corte Costituzionale 10/06/2004


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CORTE
COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 10 Giugno 2004

Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
  Visti  gli  articoli 14,  primo  comma,  e 22, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
  Viste  le  «Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti alla Corte
costituzionale"»  approvate  il  16 marzo  1956  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71;
  Visti gli articoli 7, 8, 20, 23, 24, 26, 27 delle predette «Norme»;
  Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;
                              Delibera
all'unanimità:
                               Art. 1.
  1. L'art. 4 è sostituito dal seguente:
  «Art.  4.  (Interventi in giudizio). - L'intervento in giudizio del
Presidente  del Consiglio dei Ministri ha luogo con il deposito delle
deduzioni,  sottoscritte  dall'Avvocato  generale dello Stato o da un
suo sostituto.
  Il  Presidente della giunta regionale interviene depositando, oltre
alle  deduzioni,  la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3,
contenente l'elezione del domicilio in Roma.
  Eventuali  interventi  di altri soggetti, ferma la competenza della
Corte  a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le
modalità di cui al comma precedente.
  L'atto  di  intervento  di  cui  ai  commi  precedenti  deve essere
depositato  non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
  Il   cancelliere   dà  comunicazione  dell'intervento  alle  parti
costituite.».
 
        
      
                               Art. 2.
  1. All'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:
  «La  documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal
Presidente   su   proposta   del   giudice   relatore,   si  disponga
l'acquisizione al giudizio è depositata nella cancelleria.
  La  cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, secondo comma,
dà comunicazione del deposito alle parti costituite.».
 
        
      
                               Art. 3.
  1. Il primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:
  «Il  Presidente  fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca
la Corte.».
 
        
      
                               Art. 4.
  1. L'art. 20 è sostituito dal seguente:
  «Art.  20 (Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze). - Tutte
le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
  Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o
provinciale  il  Presidente  ne dispone altresi' la pubblicazione nel
rispettivo Bollettino Ufficiale.».
 
        
      
                               Art. 5.
  1.  I  commi  secondo  e  terzo  dell'art.  23  sono sostituiti dai
seguenti:
  «La  disposizione  di  cui  al comma precedente si applica anche ai
ricorsi  previsti  dagli  articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonchè al ricorso che promuove la
questione  di  legittimità  costituzionale sulle leggi regionali che
approvano  gli  statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo
comma,  della  Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a
statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
  La  parte  convenuta  puo' costituirsi e presentare deduzioni entro
venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del
ricorso.».

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