Norme & Prassi

La riforma delle pensioni in Aula alla Camera. (Ddl Senato 13.5.2004)


E’ iniziato il 19 luglio l’esame del
ddl di riforma delle pensioni da parte dell’Aula della Camera. Il provvedimento
era stato approvato dal Senato il 13 maggio ricorrendo al voto di fiducia. Il
testo approdato all’esame dell’Assemblea non è stato modificato in Commissione.
Di conseguenza se non verranno introdotti emendamenti diverrà legge. Questi i
punti fondamentali del provvedimento.
AUMENTO ETA’ – Dal primo gennaio 2008 si potrà andare in pensione di anzianità
con 60 anni (61 per gli autonomi) più 35 di contributi, oppure con 40 anni di
anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica. L’età anagrafica
sale a 61 anni (62 per gli autonomi) dal 2010; dopo la verifica del 2013 si
vedrà se portarla a 63 anni (64 per gli autonomi).
TERZO CANALE PER LE DONNE – Il maxi emendamento introduce la possibilità per le
donne di continuare, anche dopo il 2008, ad andare in pensione con 57 anni più
35 di contributi ma con una penalizzazione: il calcolo della pensione
interamente col metodo contributivo (nel testo uscito dalla Commissione la
possibilità era estesa anche agli uomini).
CERTIFICAZIONE – Chi entro il 31 dicembre 2007 avrà maturato i requisiti per l’anzianità
potrà chiedere all’ente previdenziale di appartenenza un certificato che
attesterà i diritti acquisiti e, dunque, la possibilità di andare in pensione
in qualsiasi momento, indipendentemente da ogni modifica della normativa
successiva alla certificazione.
RIDUZIONE FINESTRE – Passano da quattro a due quelle annuali per accedere alla
pensione di anzianità. Per i lavoratori dipendenti l’attesa per la pensione,
una volta raggiunti i requisiti va da sei mesi a un anno (se si sono raggiunti
entro luglio si va a gennaio dell’anno successivo, se entro dicembre si va il
primo luglio). Per i lavoratori autonomi l’attesa puo’ andare da un anno a un
anno e mezzo. La norma non si applica ai lavoratori che hanno chiesto la
”certificazione" dei diritti e hanno continuato a lavorare. Il maxi emendamento
rinvia ai decreti delegati la decisione sul numero delle finestre di uscita per
chi va in pensione con almeno 40 di contributi.
SUPERBONUS – Chi raggiunge i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31
dicembre 2007 e decide di restare al lavoro si vedrà versare interamente in
busta paga ed esentasse i contributi previdenziali destinati all’Inps (32,7%).
Previsti incentivi anche per chi, avendo raggiunto i requisiti, sceglie di
continuare a lavorare part time.
SILENZIO-ASSENSO – Il lavoratore avrà sei mesi di tempo dall’entrata in vigore
dei decreti attuativi (o sei mesi dall’assunzione per i neo assunti) per
decidere se dire no all’uso del suo Tfr per la previdenza complementare. In caso
contrario il Tfr maturando andrà ai fondi pensione.
EQUIPARAZIONE TRA FONDI – Previste regole e controlli comuni per tutte le forme
di previdenza complementare, dai fondi chiusi e aperti alle polizze individuali
di assicurazione.
CONTRIBUTO PER PENSIONI D’ORO – Il maxi emendamento introduce l’aumento dal 3%
al 4% del contributi sulle pensioni d’oro tra il 2007 e il 2015.
PER LAVORATORI IN MOBILITA’ RESTANO REGOLE ATTUALI – Per 10.000 lavoratori in
mobilità con accordi stipulati prima del 1 marzo 2004 sarà possibile andare in
pensione anche dopo il 2008 con le regole attuali. Le regole attuali sono
mantenute anche per i lavoratori che sono stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione prima del 1 marzo 2004.
ESCLUSI MILITARI E FORZE POLIZIA – I militari e le forze di polizia sono esclusi
dalle nuove regole.
(19 luglio 2004,

http://www.cittadinolex.kataweb.it/
)

 


Ddl Camera 2145-B – Norme in materia pensionistica e
deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti
di previdenza e assistenza obbligatoria

 


Articolo 1.


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi contenenti norme intese a:


a) liberalizzare l’età pensionabile;


b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo
tra pensioni e redditi da lavoro;


c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari;


d) rivedere il principio della totalizzazione dei
periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si
raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi
presso cui sono accreditati i contributi.


2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui
al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle
norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si
atterrà ai seguenti princi’pi e criteri direttivi:


a) individuare le forme di tutela atte a garantire
la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni;


b) liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo il
preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività
lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di
vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte
salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia
per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il
cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa
fino all’età di sessantacinque anni;


c) ampliare progressivamente la possibilità di
totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e
autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età;


d) adottare misure volte a consentire la
progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del
supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione
o del precedente supplemento;


e) adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità
dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive
e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere
di stabilità, prevedendo a tale fine:


1) il conferimento, salva diversa esplicita
volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i
rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa
l’adesione, nonchè sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui
conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse
in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni
legislative che già prevedono l’accantonamento del trattamento di fine rapporto
e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza
complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;


2) l’individuazione di modalità tacite di
conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi
dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica
all’uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonchè ai fondi
istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la
volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia
esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto
legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei
mesi dall’assunzione;


3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia
diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza
complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal
lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il
contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);


4) l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono
alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della
previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare
l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti
dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;
l’attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma
collettiva ai fondi pensione aperti, nonchè il riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica
all’altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in
precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;


5) che la contribuzione volontaria alle forme
pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del
limite dell’età pensionabile;


6) il ricorso a persone particolarmente qualificate
e indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi
pensione nonchè l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di
sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione
aperti, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124;


7) la costituzione, presso enti di previdenza
obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le
quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;


8) l’attribuzione ai fondi pensione della
contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il
trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la
legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche
coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto
i contributi omessi nonchè l’eventuale danno derivante dal mancato
conseguimento dei relativi rendimenti;


9) la subordinazione del conferimento del
trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per
le imprese, attraverso l’individuazione delle necessarie compensazioni in
termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e
medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione
del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento
di fine rapporto;


10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee
d’investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di
rivalutazione del trattamento di fine rapporto;


11) l’assoggettamento delle prestazioni di
previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;


f) prevedere che i trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere
erogati con calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio
dell’erogazione;


g) prevedere l’elevazione fino ad un punto
percentuale del limite massimo di esclusione dall’imponibile contributivo delle
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;


<

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *