Norme & Prassi

DLGS 24/06/2004, n.180 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro. (GU n. 169 del 21-7-2004)

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2004, n.180

 Disposizioni  sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 
 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro. 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente 
 disciplina  dell'attività  di Governo e ordinamento della Presidenza 
 del Consiglio dei Ministri; 
   Visto il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del 
 Consiglio,    del    19 dicembre    2001,   relativo   ai   pagamenti 
 transfrontalieri  in  euro,  il  quale  ha  introdotto  una  serie di 
 obblighi  a  carico  delle  imprese  che,  nell'ambito  della propria 
 attività,   eseguono  pagamenti  transfrontalieri  in  euro,  ed  in 
 particolare l'articolo 7; 
   Visto  l'articolo 3  della  legge  3 febbraio  2003, n. 14, recante 
 disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti 
 dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunità   europee,   legge 
 comunitaria  2002,  in base al quale il Governo, fatte salve le norme 
 penali  vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di 
 entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni 
 penali  o  amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari 
 vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore della legge stessa, per i 
 quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative; 
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, 
 adottata nella riunione del 23 gennaio 2004; 
   Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei 
 deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
 riunione del 3 giugno 2004; 
   Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del 
 Ministro  della  giustizia,  di  concerto con i Ministri degli affari 
 esteri e dell'economia e delle finanze; 
                Emana il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1. 
   1.  Per  la  violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 
 del  regolamento  (CE)  n.  2560/2001  del  Parlamento  europeo e del 
 Consiglio,  del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati 
 di  eseguire  il  pagamento  transfrontaliero  si applica la sanzione 
 amministrativa  pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Nei casi di 
 violazioni   particolarmente   gravi   la   sanzione   amministrativa 
 pecuniaria  non  puo'  essere  inferiore  a  euro  50.000. In caso di 
 reiterazione  delle  violazioni,  ferma l'applicazione della sanzione 
 amministrativa   pecuniaria,   puo'   essere   disposta  la  sanzione 
 interdittiva    della   sospensione   dell'attività   dei   bonifici 
 transfrontalieri. 
   
        
                                Art. 2. 
   1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 
 5  del  regolamento  (CE)  n.  2560/2001 del Parlamento europeo e del 
 Consiglio,  del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati 
 di  eseguire  il  pagamento  transfrontaliero  si applica la sanzione 
 amministrativa  pecuniaria  da  euro  5.000 a euro 50.000. In caso di 
 reiterazione  delle  violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria 
 non puo' essere inferiore a euro 25.000. 
   
        
                                Art. 3. 
   1.  Le  sanzioni  previste  dagli  articoli 1 e 2 sono irrogate dal 
 Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta della Banca 
 d'Italia  o  dell'Ufficio  italiano  dei  cambi,  e  si  applicano le 
 disposizioni  previste  dall'articolo  n.  195  del testo unico delle 
 disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con 
 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito 
 nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
 italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
 osservare. 
     Dato a Roma, addi' 24 giugno 2004 
                                CIAMPI 
                               Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio 
                               dei Ministri 
                               Buttiglione,  Ministro per le politiche 
                               comunitarie 
                               Castelli, Ministro della giustizia 
                               Frattini, Ministro degli affari esteri 
                               Tremonti,   Ministro   dell'economia  e 
                               delle finanze 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli 

 

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