Norme & Prassi

Ddl Camera 5137 – Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.


L’Aula della Camera ha votato si’ alla fiducia posta dal Governo sulla manovra correttiva: i si’ sono stati 317 mentre i voti contrari sono stati 194. Il maxiemendamento approvato contiene la riduzione dei tagli al ministero della Difesa oltre a vari interventi in materia di immobili, con l’aumento delle imposte di registro per l’acquisto della seconda casa.

Ddl Camera 5137 – Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
EMENDAMENTO GOVERNO 1.1. RIFERITO ALL’ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica” è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2004, N. 168
All’articolo 1:
al comma 4, al capoverso “3”, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;
(al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di straordinaria necessità ed urgenza le Amministrazioni interessate possono richiedere al Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione di decreti di variazioni di bilancio, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, tra spese discrezionali per investimenti fissi lordi e consumi intermedi, che assicurino l’invarianza dell’effetto sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione”;) [1].
al comma 10, ultimo periodo, le parole: “Il limite di spesa stabilito dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “Il limite di spesa stabilito dal presente comma”;
al comma 11, le parole “spesa per consumi intermedi” sono sostituite dalle seguenti “spesa per l’acquisto di beni e servizi” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell’anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
al comma 13, dopo le parole: “realizzazione di investimenti” sono inserite le seguenti: “e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative”.
Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
“Art. 1-bis. – 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità revisionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.
2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità revisionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.
4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l’anno 2004, di 50 milioni di euro.
5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l’anno 2004, di 15 milioni di euro.
6. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all’acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l’aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all’articolo 15 erogati in ciascun esercizio.”. La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall’articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
9. Limitatamente all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell’acconto dell’ammontare dell’imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: “3-bis) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.”;
b) all’articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonchè le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.”;
c) all’articolo 39:
1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: “Il pagamento con modalità telematiche puo’ essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonchè le penalità per l’inosservanza degli obblighi convenzionali.”;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Ai soggetti di cui al primo comma compete l’aggio calcolato:
a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.”;
d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole “lire 20.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 11”;
2) all’articolo 1:
2.1) nel comma 1-bis le parole: “lire 320.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 176”;
2.2) nel comma 1-ter, le parole “euro 41,32” sono sostituite dalle seguenti:
“a) se presentate da ditte individuali, euro 32;
b) se presentate da società di persone, euro 45;
c) se presentate da società di capitali, euro 50”;
3) all’articolo 6:
3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole “per ogni mille lire o frazione di mille lire” sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta “12”, “9” e “11”, sono aggiunte le parole “per mille”;
3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: “per ogni milione di lire o frazione di milione” sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta “100” è sostituita dalla seguente: “0,1 per mille”;
4) all’articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole “per ogni mille lire ad anno” sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d’imposta “6” e “4”, sono aggiunte le parole: “per mille per ogni anno”;
5) all’articolo 14, comma 1, le parole “quando la somma non supera lire 100.000” e le parole “oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000”, nonchè i corrispondenti importi di lire “1.000” e “2.000” sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: “quando la somma non supera euro 129,11” e “euro 1,29”;
6) all’articolo 29, comma 1, lettera c), le parole “per ogni milione di lire o frazione di milione” sono soppresse e l’importo di lire “100” è sostituito dal seguente “0,1 per mille”;
7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per l’anno 2004, si provvede:
a) quanto ad euro 553,5, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;
b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”.
All’articolo 2:
al comma 1, lettera b), le parole: “pari allo 0,25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ” pari allo 0,30 per cento”, e le parole: “e l’eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi” sono soppresse;
al comma 8, le parole: “sono soppresse” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sono sostituite dalla seguente: “2004”.
All’articolo 3, al comma 2, lettera a), le parole: “le predette aliquote e compartecipazione” sono sostituite dalle seguenti: “le predette aliquote e compartecipazioni”.
All’articolo 4, comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: “rifinanziamenti concessi” sono inserite le seguenti: “, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a.”.
All’articolo 5:
al comma 1:
all’alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003”;
alla lettera a):
al numero 1), le parole “entro il 10 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004”;
al numero 2) le parole: “secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “terzo periodo”;
alla lettera c), le parole “entro il 10 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “tra l’11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004”;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate sino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.
2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell’oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.
2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d’intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all’estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all’abusivismo, il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004”.
Alla Tabella n.1:
nella parte relativa al Ministero dell’economia e delle finanze, sono soppresse le seguenti voci:
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l’università (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario – cap. 7561);
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario – cap. 7562);
nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: “892,30” è sostituita dalla seguente: “889,30”; alla voce “consumi intermedi” la cifra: “126,52” è sostituita dalla seguente: “80.70”; alla voce “investimenti fissi lordi” la cifra: “36,17” è sostituita dalla seguente: “13,12”; nel totale del Ministero la cifra: “1.205,00” è sostituita dalla seguente: “-“;
nella parte relativa al Ministero della Giustizia, alla voce: “consumi intermedi” la cifra: “126,17” è sostituita dalla seguente: “56,90”; nel totale del Ministero la cifra: “155,06” è sostituita dalla seguente: “-“;
nella parte relativa al Ministero degli affari esteri, alla voce: “consumi intermedi” la cifra: “43.59” è sostituita dalla seguente: “42.28”; nel totale del Ministero la cifra: “49,05” è sostituita dalla seguente: “-“;
nella parte relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono soppresse le seguenti voci:
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l’università (25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8971);
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.

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